COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 91 dell’ 1/3/2004 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 102 della Società S.S. COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 78 del 28.01.2004 (Squalifica calciatore DE ROSE Francesco fino al 31.12.2007).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 91 dell’ 1/3/2004 - pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 102 della Società S.S. COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 78 del 28.01.2004 (Squalifica calciatore DE ROSE Francesco fino al 31.12.2007). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante; sentiti a chiarimenti il direttore di gara ed il commissario di campo; rileva preliminarmente che : nel corso della seduta del 15.02.2004, la Commissione Disciplinare si pronunciava sul reclamo oggetto d’esame stralciando la posizione del calciatore De Rose Francesco (cfr. C.U. n° 86 del 15.02.2004 del Comitato Regionale Calabria); relativamente a detta posizione, vengono ascoltati a chiarimenti, in data odierna, l’arbitro della gara Comprensorio Montalto – Luzzese, disputatasi il 25.01.2004, ed il commissario di campo; che il direttore di gara si è dichiarato certo di aver riconosciuto nel calciatore De Rose Francesco l’autore del calcio sferratogli alla coscia sinistra a fine gara, che gli ha provocato un forte dolore ed una leggera fuoriuscita di sangue; che il commissario di campo ha confermato il proprio referto; ritenuto conforme a giustizia, in considerazione dell’assenza di conseguenze particolarmente lesive derivanti dall’atto di violenza perpetrato dal De Rose ai danni dell’arbitro, ricondurre ad equità la squalifica oggetto d’impugnazione; visto l’art. 32, comma 3 del C.G:S.; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore DE ROSE Francesco fino al 20 GENNAIO 2006.
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