COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 91 dell’ 1/3/2004 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 114 della Società A.C. NUOVA SANFERDINANDO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 85 del 11.02.2004 (Ammenda € 140,00, squalifica calciatore LUCCHESE Giuseppe fino al 11.02.2006, squalifica calciatore CAMPISI Sandro fino al 30.06.2004, squalifica calciatori BAGALA’ Bruno e CONDINA Domenico per TRE gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 91 dell’ 1/3/2004
- pubbl. su www.crcalabria.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 114 della Società A.C. NUOVA SANFERDINANDO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al
Comunicato Ufficiale n° 85 del 11.02.2004 (Ammenda € 140,00, squalifica calciatore
LUCCHESE Giuseppe fino al 11.02.2006, squalifica calciatore CAMPISI Sandro fino al
30.06.2004, squalifica calciatori BAGALA’ Bruno e CONDINA Domenico per TRE gare).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
rileva preliminarmente che l’ammenda di € 140,00 non è impugnabile, ai sensi del disposto dell’art.
41, comma 3, lettera d), del C.G:S.;
che dall’esame del rapporto arbitrale, che fa piena prova circa il comportamento tenuto dai tesserati
in occasione dello svolgimento della gara, ai sensi dell’art. 31 lettera a), punto a1), del C.G.S.,
risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;
ritenuto, pertanto, di dover confermare le squalifiche inflitte ai calciatori Lucchese Giuseppe, Bagalà
Bruno e Condina Domenico;
ritenuto, invece, conforme a giustizia ridurre la squalifica inflitta al calciatore Campisi Sandro, in
considerazione della natura, dell’entità e delle modalità dei fatti addebitatagli;
visto l’art. 32, comma 3 del C.G:S.;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, delibera di :
ridurre la squalifica inflitta al calciatore CAMPISI Sandro fino al 15 MARZO 2004;
confermare nel resto;
dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante;
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