COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 98 del 17/3/2004 – pubbl. su www.crcalabria.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO CALCIO A CINQUE – SERIE C GARA DEL 13/03/2004 SAN GIUSEPPE ROSARNO – CORVO CIBUS

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 98 del 17/3/2004 - pubbl. su www.crcalabria.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO CALCIO A CINQUE – SERIE C GARA DEL 13/03/2004 SAN GIUSEPPE ROSARNO - CORVO CIBUS Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali dai quali risulta: - che sostenitori della società San Giuseppe Rosario, unitamente al dirigente Rao Rocco (non iscritto in distinta ma riconosciuto dal commissario di campo) "aggredivano e malmenavano" l'allenatore della squadra avversaria che si trovava in tribuna a seguito del provvedimento di allontanamento dalla panchina adottato dall'arbitro (visitato dal proprio medico di fiducia gli veniva riscontrata una ""contusione scrotale con orchialgia bil., contusioni multiple al ginocchio sinistro e craniche, guaribile in sette gg. s.c.); - che il predetto dirigente Rao Rocco teneva un comportamento minaccioso nei confronti degli arbitri alla fine del primo tempo; - che al 21° del secondo tempo uno degli arbitri veniva colpito con un calcio al braccio sx da un sostenitore della società San Giuseppe Rosarno, poi riconosciuto dal Commissario di campo nella persona del suddetto Rao Rocco; - che l'arbitro al 29° dello stesso tempo notava che alcuni giocatori della società San Giuseppe Rosarno abbandonavano il campo e si portavano in tribuna dove si stavano verificando dei tafferugli, con l'intento di "calmare gli animi dei propri sostenitori"; - che, contemporaneamente, "almeno 15 sostenitori della società San Giuseppe Rosarno" entravano in campo ed i due arbitri, temendo conseguenze, si rifugiavano negli spogliatoi, accompagnati dal Sig. Barbalace Vittorio dirigente della suddetta società; - che dopo circa 15 minuti entrava nello spogliatoio arbitrale il sig. Macrì Rocco, dirigente accompagnatore ufficiale della società San Giuseppe Rosarno e riferiva: "Arbitro non si preoccupi, la gara finisce qua, perché noi ci ritiriamo, con questa gente non si può andare avanti"; ritenuto che la gara non ha avuto regolare svolgimento ancorché per la diretta responsabilità dei suddetti sostenitori, anche per la responsabilità oggettiva della società San Giuseppe Rosarno; visto l'art. 12 punto 1) e 13 punto 1 comma b) del C.G.S.; delibera 1- infliggere alla società SAN GIUSEPPE ROSARNO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 6; 2- infliggere alla società SAN GIUSEPPE ROSARNO l'ammenda di €. 300, 00; 3- squalificare il sig. RAO ROCCO, dirigente della società SAN GIUSEPPE ROSARNO fino al 17 MARZO 2009; 4- dare atto del fattivo comportamento tenuto dai dirigenti e calciatori della società San Giuseppe Rosarno.
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