COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 101 del 22/3/2004 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 123 della Società U.S. CHIARAVALLE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 85 dell’ 11.02.2004 (Squalifica calciatore MAIDA Andrea fino al 24.05.2004).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 101 del 22/3/2004
- pubbl. su www.crcalabria.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 123 della Società U.S. CHIARAVALLE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato
Ufficiale n° 85 dell’ 11.02.2004 (Squalifica calciatore MAIDA Andrea fino al 24.05.2004).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentiti la società reclamante e l’arbitro a chiarimenti;
ritenuto che alla stregua del rapporto arbitrale e dai chiarimenti forniti dal direttore di gara nell’odierna seduta i fatti
ascritti al calciatore Maida Andrea vanno diversamente valutati, poiché è emerso che il suddetto tesserato si è reso
esclusivamente responsabile di atti di violenza a carico di un giocatore avversario, di ingresso abusivo nel terreno di
gioco e di comportamento offensivo;
che, pertanto, appare conforme a giustizia contenere nei limiti la sanzione per quanto accertato;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore MAIDA Andrea fino al 26 MARZO 2004,
e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante;
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