COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 104 del 29/3/2004 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 155 della Società POL. NUOVA SAN NICOLA ARCELLA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 23 del 03.03.2004 (Squalifica calciatore MORRONE Daniele fino al 03.03.2007, squalifica calciatore RAO Mario fino al 15.06.2004, squalifica calciatore ALBANO Lacco fino al 03.06.2004, squalifica calciatore SIMONE Vittorino per CINQUE giornate, squalifica dirigente SANGINETO Antonio fino al 31.12.2004, squalifica dirigente BOSSIO Biagio fino al 03.12.2004, Ammenda di € 400,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 104 del 29/3/2004 - pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 155 della Società POL. NUOVA SAN NICOLA ARCELLA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 23 del 03.03.2004 (Squalifica calciatore MORRONE Daniele fino al 03.03.2007, squalifica calciatore RAO Mario fino al 15.06.2004, squalifica calciatore ALBANO Lacco fino al 03.06.2004, squalifica calciatore SIMONE Vittorino per CINQUE giornate, squalifica dirigente SANGINETO Antonio fino al 31.12.2004, squalifica dirigente BOSSIO Biagio fino al 03.12.2004, Ammenda di € 400,00). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; considerato che il calciatore Morrone Daniele a seguito della sua espulsione colpiva il direttore di gara con due pugni al volto talmente violenti da costringerlo a sospendere la gara; che a fine gara i calciatori Rao Mario e Albano Lacco unitamente ai dirigenti Biagio Bossio e Antonio Sangineto (che, assistente della Nuova San Nicola Arcella, al 35° del primo tempo aveva abbandonato il terreno di gioco per protesta nei confronti dell’arbitro) tentavano di aggredire il direttore di gara nonostante lo stesso fosse menomato fisicamente per i colpi ricevuti; che il calciatore Simone Vittorino, espulso dal campo per comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro, si avvicinava al commissario di campo profferendo frasi irriguardose accompagnate da gesti scurrili; che lo stesso, a fine gara, lanciava contro il commissario di campo un pacchetto di sigarette; che le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo sono congrue ed adeguate ai fatti rispettivamente addebitati ai tesserati della società reclamante così come non può essere censurata l’ammenda inflitta; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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