COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 104 del 29/3/2004 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 156 della Società A.S. SILLANUM 1967 avverso la regolarità della gara Sillanum – Mangone (1 – 4) del 14.02.2004 (III Cat. C.P. Cosenza) per presunta posizione irregolare dei calciatori CARPINO Rudy, BERNAUDO Fernando e CARPINO Giovanni

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 104 del 29/3/2004 - pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 156 della Società A.S. SILLANUM 1967 avverso la regolarità della gara Sillanum – Mangone (1 – 4) del 14.02.2004 (III Cat. C.P. Cosenza) per presunta posizione irregolare dei calciatori CARPINO Rudy, BERNAUDO Fernando e CARPINO Giovanni. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che il presente reclamo è inammissibile poiché, in violazione dell’art. 29, comma 8 del C.G.S., la società A.S.Sillanum non ha effettuato il versamento della tassa prescritta, nonostante la nota di sollecito inviata via telefax in data 01.03.204 ed acquisita in atti; che, di conseguenza, a questa commissione è preclusa qualunque decisione sulla richiesta della reclamante tendente a far penalizzare la società Mangone con la punizione sportiva della perdita della gara Sillanum – Mangone del 14.02.2004; ritenuto di dover trasmettere gli atti al Presidente del C.R. Calabria per gli eventuali provvedimenti di competenza; P.Q.M. dichiara il reclamo inammissibile e dispone la trasmissione degli atti al Presidente del Comitato Regionale Calabria per gli eventuali provvedimenti di competenza.
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