COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 108 del 5/04/2004 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 165 della Società A.C. DELIANUOVA CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com. Uff. n° 95 del 10.03.2004 (Regolarità della gara Paolana – Delianuova del 29.02.2004).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 108 del 5/04/2004 - pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 165 della Società A.C. DELIANUOVA CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com. Uff. n° 95 del 10.03.2004 (Regolarità della gara Paolana – Delianuova del 29.02.2004). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il Presidente della società Delianuova; ritenuto che dall’esame del referto arbitrale risulta in maniera chiara ed in equivoca che la partita nonostante un clima teso per l’episodio spiacevole messo in atto da un tesserato della società Paolana, in merito al quale il Giudice Sportivo ha adottato delle congrue ed adeguate sanzioni, si è svolto normalmente così come espressamente dichiarato dal direttore di gara nel supplemento al referto dove è stata evidenziata la circostanza che i fatti spiacevoli non hanno influenzato lo svolgimento della gara in campo; considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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