COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 110 del 14/4/2004 – pubbl. su www.crcalabria.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARA DEL 04/04/2004 MANDATORICCESE – TORTORA
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 110 del 14/4/2004
- pubbl. su www.crcalabria.it
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARA DEL 04/04/2004 MANDATORICCESE - TORTORA
Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali dai quali risulta:
- che prima dell'inizio della gara, al momento del riconoscimento dei giocatori, Pugliese
Saverio dirigente con funzioni di Assistente Arbitrale si rivolgeva all'arbitro con fare offensivo
e minaccioso e gli diceva che "i tre punti dovevano rimanere in casa e che la squadra del
Tortora doveva tornarsene a casa senza punti;
- che durante la gara, quando il risultato della gara era a favore della società Tortora, il citato
Pugliese si avvicinava all'arbitro e "sventolandogli la bandierina vicino al viso" gli rivolgeva
parole minacciose ed inoltre, bestemmiava;
- che i giocatori della società Mandatoriccese accerchiavano l'arbitro ed usando un linguaggio
blasfemo, gli rivolgevano minacce;
- che l'arbitro fra i giocatori che lo accerchiavano e lo minacciavano riconosceva, senza
ombra di dubbio, Cosentino Antonio e Grande Luigi della società Mandatoriccese;
- che, nel frattempo, anche i sostenitori della società Mandatoriccese (anche perchè sollecitati
dai propri giocatori) rivolgevano all'arbitro ed ai giocatori avversari parole ingiuriose e
minacciose;
- che il sig. Pugliese Saverio, dirigente con funzioni di Assistente Arbitrale per la società
Mandatoriccese, in presenza dei carabinieri mentre l'arbitro si accingeva a dare inizio al
secondo tempo gli diceva che se non avesse fatto vincere la propria squadra lo avrebbe
"picchiato";
- che anche i sig. Grasso Leonardo e Donnici Gaetano dirigenti della società Mandatoriccese
inveivano contro l'arbitro ed i giocatori della società Tortora in quanto a loro modo di vedere
si stavano impegnando più del dovuto;
- che l'arbitro subito dopo la prima rete segnata dalla soc. Mandatoriccese (28° del secondo
tempo) al fine di evitare più seri pregiudizi per se e per i giocatori della società Tortora
concedeva alla suddetta società Mandatoriccese un calcio di rigore;
- che i sostenitori della società Mandatoriccese lanciavano "sassolini" contro il portiere della
squadra avversaria al fine di innervosirlo;
- che nessuno dei dirigenti della società Mandatoriccese si adoperavano per fare tornare la
calma, anzi istigavano i propri sostenitori e giocatori ad essere più aggressivi;
- che a fine gara i citati giocatori Cosentino e Grande (Mandatoriccese) rivolgevano all'arbitro
parole ingiuriose e minacciose;
ritenuto che la gara non ha avuto regolare svolgimento oltre che per i sopradetti dirigenti e
giocatori anche per la responsabilità oggettiva della società Mandatoriccese;
visto l'art 12 punto 1 13 punto 1 comma b) e 14 punto 1 comma e) e f) C.G.S.
delibera
1) infliggere alla società Mandatoriccese la punizione sportiva della perdita dI gara col
punteggio di 0-3;
2) infliggere alla società Mandatoriccese l'ammenda di €. 350,00;
3) inibire fino al 31 DICEMBRE 2004 il sig. PUGLIESE SAVERIO dirigente della società
MANDATORICCESE;
4) inibire fino al 30 GIUGNO 2004 i signori GRASSO Leonardo e DONNICI Gaetano dirigenti
della società MANDATORICCESE;
5) squalificare per SEI GARE i giocatori COSENTINO Antonio e GRANDE Luigi della società
MANDATORICCESE.