COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 112 del 19/4/2004 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 176 della Società F.C. PELLARO CALCIO 1921 avverso la regolarità della gara Pellaro Calcio – Delianuova (2 – 2) del 28.03.2004, Campionato Eccellenza per presunta posizione irregolare del calciatore FIGUEROA Gaston.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 112 del 19/4/2004 - pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 176 della Società F.C. PELLARO CALCIO 1921 avverso la regolarità della gara Pellaro Calcio – Delianuova (2 – 2) del 28.03.2004, Campionato Eccellenza per presunta posizione irregolare del calciatore FIGUEROA Gaston. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rileva che il presente reclamo è inammissibile poiché, in violazione di quanto disposto sul C.U. n° 117 della F.I.G.C. relativamente all’abbreviazione dei termini procedurali (riportato sul C.U. n° 87 del 17.02.2004 del Comitato Regionale Calabria), il reclamo medesimo è pervenuto fuori termine, vale a dire oltre il terzo giorno successivo alla data di effettuazione della gara Pellaro – Delianuova del 28.03.2004; che, di conseguenza, a questa commissione è preclusa qualunque decisione sulla richiesta della reclamante tendente a far penalizzare la società Delianuova Calcio con la presunta posizione irregolare del calciatore Figueroa Gaston; P.Q.M. dichiara il reclamo inammissibile dispone incamerarsi la tassa.
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