COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 112 del 19/4/2004 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 177 della Società POL. SIMERI CRICHI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 102 del 24.03.2004 (Ripetizione della gara Simeri Crichi – Castiglione Cosentino per Causa di Forza Maggiore).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 112 del 19/4/2004 - pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 177 della Società POL. SIMERI CRICHI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 102 del 24.03.2004 (Ripetizione della gara Simeri Crichi – Castiglione Cosentino per Causa di Forza Maggiore). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante; rilevato che per costante insegnamento, fatto proprio da questa Commissione, in tema di impedimento dipendente da causa di forza maggiore è necessario non solo che l’impedimento sia assoluto, ma che nessun addebito neppure a titolo di colpa lievissima, possa muoversi chi invoca la causa escludente la responsabilità; che, essendo programmato l’incontro per le ore 15.00 in Simeri Crichi ed essendo avvenuta la presunta avaria alle ore 13.45, alla società F.C. Castiglione Cosentino deve essere quanto meno attribuita la responsabilità di non aver programmato la partenza con congruo anticipo tenuto conto della distanza, e dei possibili impedimenti che avrebbero potuto verificarsi durante il tragitto; che, comunque, la società Castiglione Cosentino non ha fornito alcuna prova dell’intervento di dipendenti dell’ANAS o delle Forze dell’Ordine, né ha esibito dichiarazione della società proprietaria dell’automezzo attestante l’avaria verificatasi, né ha presentato controdeduzioni al ricorso; P.Q.M. in accoglimento del reclamo, irroga alla società F.C. CASTIGLIONE COSENTINO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante
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