COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 112 del 19/4/2004 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 177 della Società POL. SIMERI CRICHI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 102 del 24.03.2004 (Ripetizione della gara Simeri Crichi – Castiglione Cosentino per Causa di Forza Maggiore).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 112 del 19/4/2004
- pubbl. su www.crcalabria.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 177 della Società POL. SIMERI CRICHI
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al
Comunicato Ufficiale n° 102 del 24.03.2004 (Ripetizione della gara Simeri Crichi – Castiglione
Cosentino per Causa di Forza Maggiore).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentito il rappresentante della società reclamante;
rilevato che per costante insegnamento, fatto proprio da questa Commissione, in tema di
impedimento dipendente da causa di forza maggiore è necessario non solo che l’impedimento sia
assoluto, ma che nessun addebito neppure a titolo di colpa lievissima, possa muoversi chi invoca la
causa escludente la responsabilità;
che, essendo programmato l’incontro per le ore 15.00 in Simeri Crichi ed essendo avvenuta la
presunta avaria alle ore 13.45, alla società F.C. Castiglione Cosentino deve essere quanto meno
attribuita la responsabilità di non aver programmato la partenza con congruo anticipo tenuto conto
della distanza, e dei possibili impedimenti che avrebbero potuto verificarsi durante il tragitto;
che, comunque, la società Castiglione Cosentino non ha fornito alcuna prova dell’intervento di
dipendenti dell’ANAS o delle Forze dell’Ordine, né ha esibito dichiarazione della società proprietaria
dell’automezzo attestante l’avaria verificatasi, né ha presentato controdeduzioni al ricorso;
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo, irroga alla società F.C. CASTIGLIONE COSENTINO la punizione
sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e dispone accreditarsi la tassa sul conto
della società reclamante
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