COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 112 del 19/4/2004 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 183 della Società A.C. NUOVA AUDACE 93 avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 102 del 24.03.2004 (Squalifica calciatore BUFFA Giuseppe fino al 24.03.2006, inibizione dirigente GULLI’ Gaetano fino al 31.12.2004 e squalifica calciatore REGOLO Gregorio per QUATTRO gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 112 del 19/4/2004
- pubbl. su www.crcalabria.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 183 della Società A.C. NUOVA AUDACE 93
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al
Comunicato Ufficiale n° 102 del 24.03.2004 (Squalifica calciatore BUFFA Giuseppe fino al
24.03.2006, inibizione dirigente GULLI’ Gaetano fino al 31.12.2004 e squalifica calciatore
REGOLO Gregorio per QUATTRO gare).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
rilevato che per quanto attiene la posizione del calciatore Buffa Giuseppe è necessario sentire
l’arbitro della gara a chiarimenti;
che la sanzione inflitta al calciatore Regolo Gregorio, resosi responsabile di comportamento
offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara, la sanzione comminata è congrua ed
adeguata;
che deve essere confermata l’inibizione inflitta al dirigente Gullì Gaetano essendo il reclamo
generico e privo di motivazioni;
P.Q.M.
la commissione rigetta il reclamo proposto dalla A.C. Nuova Audace per quanto attiene la posizione
del calciatore REGOLO Gregorio e del dirigente GULLI’ Gaetano e dispone per il resto la necessità
di sentire l’arbitro a chiarimenti nella seduta del 03.05.2004.
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