COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 112 del 19/4/2004 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 186 della Società A.S. MESSIGNADESE avverso la regolarità della gara Drosi – Messignadese (3 – 0) del 13.03.2004, Campionato Terza Categoria (C.P. Reggio Calabria) per presunta posizione irregolare del calciatore ZANGARI Danilo.
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 112 del 19/4/2004
- pubbl. su www.crcalabria.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 186 della Società A.S. MESSIGNADESE
avverso la regolarità della gara Drosi – Messignadese (3 – 0) del 13.03.2004, Campionato
Terza Categoria (C.P. Reggio Calabria) per presunta posizione irregolare del calciatore
ZANGARI Danilo.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
rileva preliminarmente che le controdeduzioni della società Drosi sono inammissibili in quanto, in
violazione dell’art. 29, comma 7 del C.G.S., la stessa non ha provato di averne trasmesso copia alla
reclamante;
che il calciatore Zangari Danilo (nato il 01.11.1985) risulta essere regolarmente tesserato con la
società Drosi dal 21.02.2004;
che lo Zangari, con provvedimento del Giudice di I° grado pubblicato sul C.U. n° 28 del 18.12.2003
del Comitato Provinciale di Reggio Calabria, è stato squalificato per tre giornate di gara nel periodo
in cui era tesserato con la società Nuova Cinquefrondese, dichiarata successivamente inattiva (v.
delibera del Giudice Sportivo riportata sul C.U. n° 32 del 15.01.2004 del Comitato Provinciale di
Reggio Calabria);
che lo stesso ha scontato le tre giornate di squalifica inflittegli, non prendendo parte alle seguenti
gare : Greffa Mosorrofa – Drosi del 22.02.2004, Drosi – Varapodio del 28.02.2004 e Nuova
Molochiese – Drosi del 07.03.2004;
ritenuto pertanto che, a differenza qi quanto sostenuto dalla reclamante nel reclamo in esame, il
calciatore Zangari Danilo aveva titolo a partecipare alla gara Drosi – Messignadese del 13.03.2004;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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