COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 116 del 26/4/2004 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 197 della Società U.S. LAUROPOLI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Distrettuale di Rossano di cui al Com. Uff. n° 37 del 31.03.2004 (Punizione sportiva perdita della gara Bocchigliero – Lauropoli col punteggio di 0 – 3, ammenda di € 300,00, squalifica calciatore GRAZIADIO Nicola per QUATTRO gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 116 del 26/4/2004
- pubbl. su www.crcalabria.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 197 della Società U.S. LAUROPOLI
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Distrettuale di Rossano di cui al
Com. Uff. n° 37 del 31.03.2004 (Punizione sportiva perdita della gara Bocchigliero – Lauropoli
col punteggio di 0 – 3, ammenda di € 300,00, squalifica calciatore GRAZIADIO Nicola per
QUATTRO gare).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentito il rappresentante della reclamante;
rilevato che la società lamenta che il giudice di prima istanza abbia applicato la sanzione della
punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 3 nei confronti della U.S. Lauropoli a
seguito della decisione dell’arbitro di sospendere la gara per gli incidenti verificatisi al 30 del
secondo tempo. Ed invero, risulta dal rapporto arbitrale che a seguito della notifica del
provvedimento di espulsione del calciatore Elia Andrea l’arbitro veniva spintonato alle spalle e
successivamente rincorso da tutti i calciatori del Lauropoli che lo costringevano a rifugiarsi negli
spogliatoi. Che il successivo tentativo di riprendere la gara veniva fustrato dai medesimi calciatori
che aggredivano verbalmente il direttore di gara con frasi minacciose tanto da costringerlo a
rientrare ancora una volta negli spogliatoi. La delineata situazione di fatto riveste certamente gli
estremi, sempre necessari, di carattere oggettivo per la sospensione o per la continuazione proforma
della gara.
E’ pacifico, infatti, per consolidata giurisprudenza della CAF, che il suddetto potere discrezionale
dell’arbitro deve prescindere dalle sue personali impressioni e supposizioni e va esercitato in
presenza di situazioni di obiettiva gravità, tali da mettere in pericolo l’incolumità dei partecipanti alla
gara o da non consentirne la direzione in piena indipendenza ed autonomia.
Situazione questa che si ravvisa certamente nel caso di specie, caratterizzato oltretutto da atti di
concreta intimidazione e di violenza consumata nei confronti del direttore di gara.
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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