COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 119 del 4/5/2004 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO n. 181 della F.C. MELITESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n. 105 del 31.3.2004 (inammissibilità del reclamo relativo alla regolarità della gara Melitese – Motta San Giovanni del 21.2.2004).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 119 del 4/5/2004 - pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO n. 181 della F.C. MELITESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n. 105 del 31.3.2004 (inammissibilità del reclamo relativo alla regolarità della gara Melitese – Motta San Giovanni del 21.2.2004). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo rileva che la società reclamante non ha preannunciato il reclamo nei termini e con le modalità prescritte dall’art. 42 del C.G.S.. Lo stesso è pertanto inammissibile. A tal fine è da rappresentare che non meritano pregio le tesi della ricorrente che intende eludere il vizio contestato. Non è tuttavia superfluo in questa sede rilevare che il reclamo è comunque infondato avendo la Società Motta San Giovanni provveduto a rispettare la normativa di cui al C.U. n° 2 del 2.7.2004 schierando per tutto l’arco della gara due calciatori nati dal 1° gennaio 1986 in poi. Nello specifico: il calciatore Verduci Giovanni ed il calciatore Nicolò Antonio sostituito nel corso dell’incontro dal calciatore Piperi Luca contrassegnato nella distinta con il numero 13, nato il 25.5.1987, regolarmente identificato dall’arbitro(vedi nota a chiarimenti inviata dallo stesso a questa Commissione Disciplinare). P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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