COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 125 del 12/5/2004 – pubbl. su www.crcalabria.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARA DEL 02/05/2004 NUOVA POLISPORTIVA TARSIA – S.LORENZO DEL VALLO

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 125 del 12/5/2004 - pubbl. su www.crcalabria.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARA DEL 02/05/2004 NUOVA POLISPORTIVA TARSIA - S.LORENZO DEL VALLO Il Giudice Sportivo, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 120; letti gli atti ufficiali dai quali risulta: - che prima dell'inizio della gara il sig. Scaglione Antonio, non iscritto in distinta ma qualificatosi come presidente della società Nuova Pol. Tarsia e successivamente identificato dalle forze dell'ordine, si trovava all'interno del campo; - che alla fine del primo tempo il citato sig. Scaglione Antonio, entrato abusivamente nello spogliatoio arbitrale "che risultava aperto perche' mancante di chiave" rivolgeva all'arbitro parole di minaccia; - che durante la gara il suddetto sig. Scaglione entrava abusivamente sul terreno di gioco e rivolgeva all'arbitro parole di minaccia; - che fuori dal recinto di gioco si trovavano alcuni sostenitori della società Nuova Pol. Tarsia, in quanto la gara doveva svolgersi a porte chiuse i quali, durante la gara, entravano abusivamente in campo da alcuni varchi della recinzione; - che a fine gara i suddetti sostenitori ed il sig. Scaglione "si scagliavano contro l'arbitro"; - che uno dei detti sostenitori che sostava nei pressi della porta degli spogliatoi, colpiva l'arbitro "violentemente con un calcio al fianco sinistro e uno al fianco destro e con un pugno allo zigomo destro provocandogli un livido"; - che il citato sostenitore rincorreva l'arbitro per una parte del terreno di gioco, fino a quando veniva fermato dalle forze dell'ordine; - che nella rissa venutasi a creare, dirigenti di entrambe le squadre "venivano a contatto"; - che un sostenitore della società San Lorenzo del Vallo entrava abusivamente in campo da un cancello aperto; - che la porta dello spogliatoio arbitrale era sprovvista del dispositivo di chiusura e di acqua calda nelle docce; visto il reclamo fatto pervenire dalla società Nuova Pol. Tarsia e ritenuto che lo stesso è inammissibile poiché, in violazione di quanto disposto con il C.U. n.87 del 17.02.2004, le motivazioni a sostegno dello stesso non sono pervenute entro le ore 12.00 del terzo giorno successivo alla gara e riporta in calce la firma di persona non abilitata in quanto inibita; delibera 1- revocare il provvedimento di sospensione cautelare del terreno di gioco della società Nuova Pol. Tarsia e nei confronti del sig. Scaglione Antonio, dirigente della stessa società; 2- squalificare per UNA GARA effettiva, con decorrenza immediata, il campo di gioco della società NUOVA POL. TARSIA; 3- inibire il sig. SCAGLIONE ANTONIO, Presidente società NUOVA POL. TARSIA, fino al 31 DICEMBRE 2004 (già inibito fino al 26.02.2004); 4- infliggere alla società NUOVA POL. TARSIA l'ammenda di €. 350,00; 5- infliggere alla società SAN LORENZO VALLO l'ammenda di €. 100,00; 6- dichiarare il reclamo inammissibile ed addebitare dal conto della società NUOVA POL. TARSIA la relativa tassa reclamo; 7- pubblicare il risultato della gara NUOVA POL. TARSIA = S. LORENZO DEL VALLO = 0-0.
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