COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 125 del 12/5/2004 – pubbl. su www.crcalabria.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARA DEL 02/05/2004 NUOVA POLISPORTIVA TARSIA – S.LORENZO DEL VALLO
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 125 del 12/5/2004
- pubbl. su www.crcalabria.it
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARA DEL 02/05/2004 NUOVA POLISPORTIVA TARSIA - S.LORENZO DEL VALLO
Il Giudice Sportivo, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 120;
letti gli atti ufficiali dai quali risulta:
- che prima dell'inizio della gara il sig. Scaglione Antonio, non iscritto in distinta ma
qualificatosi come presidente della società Nuova Pol. Tarsia e successivamente identificato
dalle forze dell'ordine, si trovava all'interno del campo;
- che alla fine del primo tempo il citato sig. Scaglione Antonio, entrato abusivamente nello
spogliatoio arbitrale "che risultava aperto perche' mancante di chiave" rivolgeva all'arbitro
parole di minaccia;
- che durante la gara il suddetto sig. Scaglione entrava abusivamente sul terreno di gioco e
rivolgeva all'arbitro parole di minaccia;
- che fuori dal recinto di gioco si trovavano alcuni sostenitori della società Nuova Pol. Tarsia,
in quanto la gara doveva svolgersi a porte chiuse i quali, durante la gara, entravano
abusivamente in campo da alcuni varchi della recinzione;
- che a fine gara i suddetti sostenitori ed il sig. Scaglione "si scagliavano contro l'arbitro";
- che uno dei detti sostenitori che sostava nei pressi della porta degli spogliatoi, colpiva
l'arbitro "violentemente con un calcio al fianco sinistro e uno al fianco destro e con un pugno
allo zigomo destro provocandogli un livido";
- che il citato sostenitore rincorreva l'arbitro per una parte del terreno di gioco, fino a quando
veniva fermato dalle forze dell'ordine;
- che nella rissa venutasi a creare, dirigenti di entrambe le squadre "venivano a contatto";
- che un sostenitore della società San Lorenzo del Vallo entrava abusivamente in campo da
un cancello aperto;
- che la porta dello spogliatoio arbitrale era sprovvista del dispositivo di chiusura e di acqua
calda nelle docce;
visto il reclamo fatto pervenire dalla società Nuova Pol. Tarsia e ritenuto che lo stesso è
inammissibile poiché, in violazione di quanto disposto con il C.U. n.87 del 17.02.2004, le
motivazioni a sostegno dello stesso non sono pervenute entro le ore 12.00 del terzo giorno
successivo alla gara e riporta in calce la firma di persona non abilitata in quanto inibita;
delibera
1- revocare il provvedimento di sospensione cautelare del terreno di gioco della società
Nuova Pol. Tarsia e nei confronti del sig. Scaglione Antonio, dirigente della stessa società;
2- squalificare per UNA GARA effettiva, con decorrenza immediata, il campo di gioco della
società NUOVA POL. TARSIA;
3- inibire il sig. SCAGLIONE ANTONIO, Presidente società NUOVA POL. TARSIA, fino al
31 DICEMBRE 2004 (già inibito fino al 26.02.2004);
4- infliggere alla società NUOVA POL. TARSIA l'ammenda di €. 350,00;
5- infliggere alla società SAN LORENZO VALLO l'ammenda di €. 100,00;
6- dichiarare il reclamo inammissibile ed addebitare dal conto della società NUOVA POL.
TARSIA la relativa tassa reclamo;
7- pubblicare il risultato della gara NUOVA POL. TARSIA = S. LORENZO DEL VALLO = 0-0.