COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 135 del 31/5/2004 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 213 della Società POL CROPALATI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n° 44 del 19.05.2004 (Esclusione dalla competizione dei Play – Out, assegnazione Campionato inferiore, ammenda di € 100,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 135 del 31/5/2004 - pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 213 della Società POL CROPALATI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n° 44 del 19.05.2004 (Esclusione dalla competizione dei Play – Out, assegnazione Campionato inferiore, ammenda di € 100,00). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed in equivoca la sussistenza dei fatti relativi alla gara di play out Propalati - Atletico Acri del 16.05.2004, così come accertati dal Giudice Sportivo e, in particolare, che al 43° del II tempo – a seguito di una decisione arbitrale – i calciatori della Polisportiva Cropalati “si rifiutavano di proseguire la gara ed abbandonavano il terreno di gioco”, costringendo l’arbitro a decretare la conclusione anticipata della competizione, essendo risultato vano l’invito a proseguire la gara rivolto dallo stesso al capitano della Cropalati; Tenuto conto della disposizione, relativa al campionato di seconda categoria, riportata sul C.U. n.42 del 4.11.2003 del Comitato Regionale Calabria (pubblicata anche sul C.U. n. 17 del 12.11.2003 del Comitato Distrettuale di Rossano), in base alla quale la rinuncia a gara dei Play – Out comporta la retrocessione al campionato inferiore, senza la disputa delle altre gare; ritenuto, pertanto, di dover confermare le sanzioni irrogate dal Giudice di I grado alla Polisportiva Cropalati; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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