COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 132 del 24/5/2004 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 210 della Società A.S. CALCIO RIUNITE C. avverso la regolarità della gara calcio Riunite – Delianuova (0 – 2) del 16.05.2004, gara Play- Out Campionato Eccellenza per presunta posizione irregolare del calciatore GIOVINAZZO Felice Diego.
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 132 del 24/5/2004
- pubbl. su www.crcalabria.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 210 della Società A.S. CALCIO RIUNITE C.
avverso la regolarità della gara calcio Riunite – Delianuova (0 – 2) del 16.05.2004, gara Play-
Out Campionato Eccellenza per presunta posizione irregolare del calciatore GIOVINAZZO
Felice Diego.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentito il rappresentante della società controdeducente;
rilevato che la società reclamante lamenta la nullità del trasferimento del calciatore Giovinazzo
Felice Diego della società Paolana alla società Delianuova in considerazione del fatto che nella lista
di trasferimento sarebbe stata cancellata la casella indicante il passaggio temporaneo e sbarrata
quella relativa al passaggio definitivo. Tutto ciò al fine di evitare la norma che limita il numero dei
prestiti di cui ogni società può usufruire nel corso di una stagione sportiva;
orbene, le censure sollevate appaiono destituite di fondamento poiché, per come ai risultati dei
tabulati federali in atti:
• Il tesseramento del suddetto calciatore risulta pervenuto in data 31.10.2003 con la lista già
corretta nelle parti sopra evidenziato e regolarmente sottoscritta dalla società cedente e
cessionaria e dal calciatore si da rendere evidente, sino a prova di falso la volontà delle parti
di attuare a quel titolo, il trasferimento;
• Che, comunque, nessuna solvenza avrebbe nel caso un trasferimento “temporaneo” poiché
la società Delianuova ha in organico un solo tesseramento a tale titolo;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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