COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 132 del 24/5/2004 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 210 della Società A.S. CALCIO RIUNITE C. avverso la regolarità della gara calcio Riunite – Delianuova (0 – 2) del 16.05.2004, gara Play- Out Campionato Eccellenza per presunta posizione irregolare del calciatore GIOVINAZZO Felice Diego.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 132 del 24/5/2004 - pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 210 della Società A.S. CALCIO RIUNITE C. avverso la regolarità della gara calcio Riunite – Delianuova (0 – 2) del 16.05.2004, gara Play- Out Campionato Eccellenza per presunta posizione irregolare del calciatore GIOVINAZZO Felice Diego. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il rappresentante della società controdeducente; rilevato che la società reclamante lamenta la nullità del trasferimento del calciatore Giovinazzo Felice Diego della società Paolana alla società Delianuova in considerazione del fatto che nella lista di trasferimento sarebbe stata cancellata la casella indicante il passaggio temporaneo e sbarrata quella relativa al passaggio definitivo. Tutto ciò al fine di evitare la norma che limita il numero dei prestiti di cui ogni società può usufruire nel corso di una stagione sportiva; orbene, le censure sollevate appaiono destituite di fondamento poiché, per come ai risultati dei tabulati federali in atti: • Il tesseramento del suddetto calciatore risulta pervenuto in data 31.10.2003 con la lista già corretta nelle parti sopra evidenziato e regolarmente sottoscritta dalla società cedente e cessionaria e dal calciatore si da rendere evidente, sino a prova di falso la volontà delle parti di attuare a quel titolo, il trasferimento; • Che, comunque, nessuna solvenza avrebbe nel caso un trasferimento “temporaneo” poiché la società Delianuova ha in organico un solo tesseramento a tale titolo; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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