COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 139 del 17/6/2004 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 202 della Società A.C. NUOVA ROSARNESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com. Uff. n. 73 del 14.01.2004 (squalifica Dirigentee PESCE Marcello fino al 31.12.2008). RECLAMO N. 207 del Sig. PESCE FRANCESCO (A.C. NUOVA ROSARNESE) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com. Uff. n. 73 del 14.01.2004 (squalifica fino al 30.06.2008).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 139 del 17/6/2004 - pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 202 della Società A.C. NUOVA ROSARNESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com. Uff. n. 73 del 14.01.2004 (squalifica Dirigentee PESCE Marcello fino al 31.12.2008). RECLAMO N. 207 del Sig. PESCE FRANCESCO (A.C. NUOVA ROSARNESE) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com. Uff. n. 73 del 14.01.2004 (squalifica fino al 30.06.2008). LA COMMISSIONE Letti gli atti ufficiali ed i reclami; sentiti i Sigg.ri Pesce Marcello, dirigente della Società A.C. Nuova Rosarnese e Pesce Francesco, calciatore della società medesima; sentito telefonicamente uno degli assistenti arbitrali “a chiarimenti”; RILEVATO in via preliminare: - che i reclami n.202 e n.207 vanno riuniti per evidenti motivi di connessione oggettiva; - che il direttore di gara, più volte convocato “a chiarimenti”, non si è presentato, senza, peraltro, addurre alcuna giustificazione al riguardo; - che, dai rapporti del direttore di gara e degli assistenti arbitrali e dai chiarimenti forniti via filo da uno degli assistenti nel corso dell’odierna seduta, risulta in maniera chiara ed inequivoca che, al termine della gara Nuova Rosarnese – Paolana disputatasi l’11.01.2004, il dirigente della Nuova Rosarnese Pesce Marcello ed il calciatore della medesima Società Pesce Francesco, dopo essere entrati nello spogliatoio arbitrale, schiaffeggiavano l’arbitro e gli assistenti, profferendo nei loro riguardi delle minacce: tali comportamenti cessavano soltanto in seguito al sopraggiungere del Commissario di Polizia della Stazione locale e dell’osservatore arbitrale. Considerato che, alla luce dei fatti esposti, appaiono, comunque, eccessive le sanzioni irrogate dal Giudice di I grado al dirigente Pesce Marcello ed al calciatore Pesce Francesco, in considerazione soprattutto dell’assenza di conseguenze lesive derivate dagli atti di violenza posti in essere dagli stessi; visto l’art.32, co.3, C.G.S.; P.Q.M. in parziale accoglimento dei reclami proposti, delibera di: ridurre l’inibizione a carico del dirigente Pesce Marcello della Società A.C. Nuova Rosarnese a tutto il 31.07.2006; ridurre la squalifica irrogata al calciatore Pesce Francesco, della medesima società, a tutto il 15.01.2006. Dispone accreditarsi e restituirsi, rispettivamente, le tasse versate dalla Società A.C. Nuova Rosarnese e dal calciatore Pesce Francesco. Dispone infine la trasmissione degli atti alla Procura Arbitrale per i provvedimenti di competenza nei confronti dell’arbitro Caroleo Valerio della sezione di Catanzaro.
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