COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 57 dell’ 1/12/2003 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 2 a carico di: RAJANI Michele, Presidente della società Calcio Cirò Krimisa per violazione di cui agli artt.3, comma 1 e 1, comma 4 del C.G.S., e della società CALCIO CIRO’ KRIMISA delle violazioni di cui agli artt. 3, comma 2 e 2, comma 4 del C.G.S..
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 57 dell’ 1/12/2003 - pubbl. su www.crcalabria.it
Delibere della Commissione Disciplinare
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 2 a carico di:
RAJANI Michele, Presidente della società Calcio Cirò Krimisa per violazione di cui agli artt.3, comma 1 e 1, comma 4 del C.G.S., e della società CALCIO CIRO’ KRIMISA delle violazioni di cui agli artt. 3, comma 2 e 2, comma 4 del C.G.S..
LA COMMISSIONE
letti gli atti del procedimento;
sentito il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello il quale conclude per non doversi procedere per intervenuta amnistia;
considerato che l’illecito contestato rientra nel provvedimento di clemenza pubblicato nel Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n° 80/A del 17 settembre 2003.
P.Q.M.
dichiara non doversi procedere per intervenuta amnistia.
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