LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 6 DEL 13 luglio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. BARI avverso l’ammenda € 7.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Bari-Venezia del 16/6/04 – C.U. n. 397 del 17/6/04).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005
COMUNICATO UFFICIALE N. 6 DEL 13 luglio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. BARI avverso l’ammenda € 7.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo
(gara Bari-Venezia del 16/6/04 - C.U. n. 397 del 17/6/04).
Il procedimento.
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Bari la
sanzione della ammenda di € 7.000,00 (“ per avere i suoi sostenitori all’ingresso delle
squadre per l’inizio di entrambi i tempi, acceso sugli spalti e lanciato in aria numerosi
fuochi d’artificio, per aver lanciato, subito prima dell’inizio, un razzo che cadeva in un
settore non occupato da spettatori; per avere fatto esplodere un petardo nel recinto di
gioco al 1° del secondo tempo; per avere lanciato bengala nel recinto di gioco, in due
occasioni durante la gara; recidiva”) ha proposto reclamo la stessa Società chiedendo, in
riforma della decisione impugnata, l’annullamento o, in subordine, la riduzione della
sanzione pecuniaria.
A sostegno del gravame, la Soc. Bari rileva che il lancio di razzi, di petardi e bengala non
ha provocato danni né a persone né a cose; che la Soc. Bari ha posto in essere quanto nelle
sue possibilità per prevenire ogni manifestazione di violenza da parte dei propri sostenitori,
che, comunque, l’esplosione del detto materiale sarebbe stata dovuta “ a una curiosa quanto
deprecabile forma di saluto di benvenuto riservato al neoeletto Sindaco di Bari”, il che
escluderebbe la responsabilità della società perché il fatto sarebbe stato commesso per
motivi estranei alla gara; infine, che l’entità dell’ammenda azzererebbe, in pratica, l’utile
che la società avrebbe ricavato dalla partita.
I motivi della decisione.
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è
fondato.
Dagli atti ufficiali risulta in modo esaustivo ed inequivocabile che in più occasioni durante
la gara i sostenitori del Bari hanno posto in essere una condotta potenzialmente pericolosa
per l’incolumità pubblica, lanciando razzi, petardi e bengala e a nulla rileva, sotto il profilo
della potenziale pericolosità, che tale comportamento non abbia provocato danni alle
persone o alle cose né, tantomeno, che sia stato ispirato dal desiderio di festeggiare il nuovo
Sindaco della città.
Meno che mai meritevole di qualsivoglia considerazione è poi l’argomentazione difensiva
che l’entità della sanzione “assorbe” in pratica l’intero incasso netto della gara, risultando
errato ritenere che l’ammontare delle sanzioni debba essere determinato da altri criteri che
non siano quelli collegati alla gravità della violazione.
Il caso è stato quindi correttamente valutato dal Giudice Sportivo, in conformità con
l’orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.
Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa, in considerazione della particolare
pericolosità della condotta, delle potenziali conseguenze dannose e della recidiva
contestata, pur tenendo conto delle condotte poste in essere al fine di prevenire atti di
violenza.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone
l’incameramento della tassa.
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