LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 5 DEL 8 luglio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. LIVORNO avverso l’ammenda € 30.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Livorno-Palermo del 5/6//04 – C.U. n. 388 dell’8/6/04).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 5 DEL 8 luglio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. LIVORNO avverso l’ammenda € 30.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Livorno-Palermo del 5/6//04 - C.U. n. 388 dell’8/6/04). Il procedimento Avverso il provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha inflitto l’ammenda di € 30.000 con diffida alla Soc. Livorno perché, in occasione della gara Livorno-Palermo del 5/06/04, la squadra del Livorno all’ingresso in campo indossava, sopra la divisa di gara, una maglia bianca con la scritta “Sotto effetto di DASPO” e identica maglia era indossata dal suo Presidente, in tribuna e in campo, durante i festeggiamenti al termine della partita, ha proposto reclamo la stessa società, chiedendo una congrua riduzione della predetta sanzione. Innanzitutto, la reclamante rileva che le maglie riportanti quella scritta sono state indossate nel pre-partita, e quindi in un contesto non ufficiale, di minore se non nulla rilevanza disciplinare. Prosegue poi sostenendo che il “messaggio” delle maglie non era una manifestazione di solidarietà con quella parte della propria tifoseria segnalatasi in negativo per condotte violente o intemperanti, tali da ricevere provvedimenti di diffida da parte dell’autorità di pubblica sicurezza, ma era in realtà un invito a non dimenticare la situazione di quei sostenitori che si trovano “sotto effetto dAspo”, essendo colpiti cioè da diffida senza che - a distanza di mesi dai fatti - sia stato accertato un loro reale coinvolgimento. L’episodio cui si fa riferimento risale al 20 settembre 2003, quando un gruppo di tifosi del Livorno che si recava a Trieste per sostenere la loro squadra si rese autore di condotte delittuose (danneggiamento ed altro) nei pressi di un autogrill dell’autostrada in provincia di Udine, tanto da imporre l’intervento delle Forze dell’Ordine che - bloccati due autobus - ne identificarono i 99 occupanti, non permettendo loro di raggiungere Trieste; successivamente, a costoro venne applicato un provvedimento di diffida, “..senza” – sostiene la Società – “..un reale accertamento delle singole responsabilità”. La vicenda ha avuto poi vasta eco in ambito cittadino, anche con l’intervento di esponenti politici e istituzionali, preoccupati del fatto che i provvedimenti di diffida colpissero persone che in realtà non avevano partecipato a quegli episodi delittuosi. Le scritte sulla maglie rappresentavano quindi – a giudizio della reclamante - la manifestazione di un sentimento “comune e condiviso dalla città nelle sua massime espressioni” e non volevano in alcun modo esprimere contiguità o solidarietà con frange violente della tifoseria locale. Si afferma inoltre che il comportamento del Presidente Spinelli, che pure aveva indossato una maglia con quella scritta, presupporrebbe l’instaurazione di un procedimento ad hoc, e non può invece costituire in questa sede un’aggravante della responsabilità oggettiva e diretta della Società. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, insistendo nelle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e udito il difensore della Società, ritiene che il gravame possa trovare parziale accoglimento. Si osserva preliminarmente che deve essere condivisa la premessa motivazionale su cui poggia il reclamato provvedimento, e cioè che: “..la vicenda è grave sul piano disciplinare. La Società infatti, facendo indossare – o comunque consentendolo – ai propri calciatori una maglia con quella dicitura ha trasmesso oggettivamente un messaggio di identificazione con quella parte della propria tifoseria segnalatasi in negativo per condotte violente o intemperanti, tali da ricevere provvedimenti di diffida da parte dell’Autorità di Pubblica Sicurezza”. Messaggio, quello, che mantiene la sua intrinseca ed inequivoca portata antiregolamentare, in quanto – al di là del fatto che esso non contenga, sotto il profilo dei suoi contenuti espressivi, una esplicita condivisione o tolleranza per condotte aggressive e violente – è evidente che in realtà, nel contesto ambientale e cittadino, suonasse come un inopportuno quanto indebito atteggiamento di comprensione e di solidarietà nei confronti di un gruppo di sostenitori che, al di là delle singole posizioni di innocenza o di colpevolezza, si era comunque reso responsabile di gravi episodi di gratuito teppismo. E dunque, quantomeno doverose ragioni di “prudenza” avrebbero consigliato ben altro atteggiamento, tanto più da parte dello stesso Presidente della Società reclamante. Peraltro, considerato che sono insorte – con ampia risonanza ambientale, anche da parte di esponenti della vita pubblica cittadina – diffuse contestazioni in ordine alla generalizzazione che quel provvedimento di diffida avrebbe determinato nei confronti di persone estranee ai fatti delittuosi, agli effetti della invocata riduzione della sanzione irrogata (tenuto conto anche del fatto che la maglietta in oggetto è stata indossata nella fase del riscaldamento pre-partita e non in quella dell’ingresso ufficiale in campo) può valorizzarsi la circostanza secondo cui quella scritta sottintendesse, nelle intenzioni dei suoi ideatori ed esecutori, la solidarietà della Soc. Livorno nei confronti di quei sostenitori che erano rimasti estranei agli episodi ai quali aveva fatto seguito l’adozione del provvedimento amministrativo di diffida. Sanzione equa risulta dunque quella di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, in parziale accoglimento del reclamo, la Commissione delibera di ridurre ad € 20.000,00 di ammenda, con diffida. Dispone la restituzione della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it