LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 5 DEL 8 luglio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo del sig. Alessandro SBRIZZO, calciatore della Soc. Pescara avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Verona- Pescara del 5/6/04 – C.U. n. 388 dell’8/6/04).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 5 DEL 8 luglio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo del sig. Alessandro SBRIZZO, calciatore della Soc. Pescara avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Verona- Pescara del 5/6/04 - C.U. n. 388 dell’8/6/04). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto ad Alessandro Sbrizzo, calciatore tesserato per la Soc. Pescara, la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara, per avere al termine della gara Verona-Pescara del 5 giugno 2004 colpito con un calcio violento un avversario ad una gamba, ha proposto reclamo il calciatore chiedendo la riduzione della sanzione. A sostengo del gravame, si rileva che la condotta posta in essere dal calciatore a fine gara, conclusasi con la retrocessione della propria squadra, andrebbe qualificata quale “semplice sfogo non violento né offensivo nei confronti dell’avversario”, rappresentando piuttosto una manifestazione di delusione e rabbia incontrollata, di cui comunque si sarebbe scusato sia con il calciatore colpito, sia con la Società Verona. Alla riunione odierna, è comparso il difensore del reclamante il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni del gravame, insistendo nelle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, ritiene di poter accogliere il gravame. Dagli atti ufficiali risulta, in modo esaustivo ed inequivocabile, che dopo il fischio finale, il calciatore Sbrizzo ebbe a colpire con un calcio violento un avversario ad una gamba. Si tratta dunque di una infrazione disciplinare di indubbia gravità che non può in alcun modo trovare scusante nel clima di intensità agonistica e di forte emotività correlato all’importanza della gara (decisiva per la permanenza in serie B del Pescara). Tuttavia, tenuto conto della tempestiva (sul campo) ed anche formale (tramite lettera in data 15/6/04 allegata al reclamo) richiesta di scuse avanzata da Sbrizzo nei confronti del calciatore colpito, nonché dell’assenza di conseguenze lesive per quest’ultimo, appare equo ridurre di una giornata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di ridurre a due giornate di squalifica la sanzione inflitta a Sbrizzo Alessandro e dispone la restituzione della tassa.
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