LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 30 DEL 25 agosto 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Giuseppe ALESSI – tesserato Soc. Spezia Calcio 1906 S.r.l. – artt. 1 e 5 C.G.S. Soc. SPEZIA CALCIO 1906 S.r.l. – art. 2, commi 3 e 4 C.G.S. Romano AMADEI – presidente F.C. Modena S.p.A. – art. 6, commi 1 e 2 C.G.S. Soc. F.C. MODENA S.p.A.- artt. 6, commi 2 e 3, e 2, commi 3 e 4 C.G.S. Soc. A.C. CHIEVO VERONA S.r.l. – art. 9, comma 3 C.G.S. Salvatore AMBROSINO – già tesserato U.S. Grosseto F.C. S.r.l. – art. 1, comma 1, artt. 5, 6 commi 1 e 2, 6 e 7 C.G.S. Soc. U.S. GROSSETO F.C. S.r.l. – artt. 2, commi 3 e 4, e 6, commi 2 e 4 C.G.S. Soc. A.S. MELFI S.p.A. – art. 9, comma 3 C.G.S. Stefano BETTARINI – tesserato U.C. Sampdoria S.p.A. – art. 6, commi 1 e 2 C.G.S. Soc. U.C. SAMPDORIA S.p.A. – artt. 6, commi 2 e 4, e 2, commi 3 e 4 C.G.S. Vincenzo BEVO – tesserato F.C. Igea Virus Barcellona S.r.l. – artt.1, comma 1, e 5 C.G.S. Soc. F.C. IGEA VIRTUS BARCELLONA S.r.l. – art.2, commi 3 e 4 C.G.S. Maurizio CACCAVALE – tesserato Pescara Calcio S.p.A. – artt. 1, comma 1, e 5 C.G.S. Soc. PESCARA CALCIO S.p.A. – art. 2, commi 3 e 4 C.G.S. Gianni CALIFANO – già tesserato Calcio Chieti S.p.A. – artt.1, comma 1, artt. 5 e 6, commi 1, 2 e 7 C.G.S. Soc. CALCIO CHIETI S.p.A. – artt. 2, commi 3 e 4, e 6, commi 2 e 4 C.G.S. Roberto D’AVERSA – già tesserato A.C. Siena S.p.A. – artt.1, comma 1, e 5 C.G.S. Soc. A.C. SIENA S.p.A. – art. 2, commi 3 e 4 C.G.S. Fabio Carmine Luca DE SANZO – tesserato A.S. Palese Calcio S.r.l. – art. 6, commi 1 e 2 C.G.S. Soc. A.S. PALMESE CALCIO S.r.l. – artt. 6, commi 3 e 4, e 2, commi 2 e 4 C.G.S. Soc. MELFI – art. 9, comma 3 C.G.S. Luigi DEL NERI – già tesserato A.C. Chievo Verona S.r.l. – art. 6, comma 7 C.G.S. Soc. A.C. CHIEVO VERONA S.r.l. – art. 2, commi 3 e 4 C.G.S. Firmino ELIA – già tesserato Pro Patria Gallaratese S.r.l. – artt.1, comma 1, e 5 C.G.S. PRO PATRIA GALLARATESE S.r.l. – art. 2, commi 3 e 4 C.G.S. Italo FARINELLA – tesserato U.S. Scalea 1912 – art. 6, comma 7 C.G.S. Soc. U.S. SCALEA 1912 – art. 2, commi 3 e 4 C.G.S. Alfredo FEMIANO – già tesserato Como Calcio S.p.A. – artt.1, comma 1, e 5 Soc. COMO CALCIO S.p.A. – art. 2, commi 3 e 4 C.G.S. Fabrizio FERRIGNO – tesserato U.S. Catanzaro S.p.A. – artt. 1, comma 1, e 5 C.G.S. Soc. U.S. CATANZARO S.p.A. – art. 2, commi 3 e 4 C.G.S. Giovanni GALEONE – già tesserato Ancona Calcio S.p.A. – art. 6, comma 7 C.G.S. Soc. ANCONA CALCIO S.p.A. – art. 2, commi 3 e 4 C.G.S. Luca GENTILI – tesserato U.S. Catanzaro S.p.A. – artt.1, comma 1, e 5 C.G.S. Soc. U.S. CATANZARO S.p.A. – artt. 6, commi 2 e 4, e 2, commi 3 e 4 C.G.S. Luis LANDINI – tesserato U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. – artt.1, comma 1, e 5 C.G.S. Soc. U.S. SASSUOLO CALCIO S.r.l. – art. 2, commi 3 e 4 C.G.S. Pasquale LOGIUDICE – tesserato U.S. Catanzaro S.p.A. – art. 6, commi 1 e 2 C.G.S. Soc. U.S. CATANZARO CALCIO S.p.A. – artt. 6, commi 2 e 4, e 2, commi 3 e 4 C.G.S. Massimo LONDROSI – collaboratore Ancona Calcio S.p.A. – art. 6, comma 7 C.G.S. Soc. ANCONA CALCIO S.p.A. – art. 2, commi 3 e 4 C.G.S. Antonio MARASCO – già tesserato F.C. Modena S.p.A. – art. 6, commi 1 e 2 C.G.S. Soc. F.C. MODENA S.p.A. – artt. 6, commi 2 e 4, e 2, commi 3 e 4 C.G.S. Soc. A.C. CHIEVO VERONA S.r.l. – art. 9, comma 3 C.G.S. Alberto NOCERINO – tesserato F.C. Sporting Benevento S.r.l. – art.1, comma 1, artt. 5 e 6, commi 1 e 2 C.G.S. Soc. F.C. SPORTING BENEVENTO S.r.l. – artt. 6, commi 2 e 4, e 2, commi 3 e 4 C.G.S. Stefano OSTI – tesserato A.C. Siena S.p.A. – art. 6, comma 7 C.G.S. Soc. A.C. SIENA S.p.A. – art. 2, commi 3 e 4 C.G.S. Giuseppe PAPADOPULO – già tesserato A.C. Siena S.p.A. – art. 6, comma 7 C.G.S. Soc. A.C. SIENA S.p.A. – art. 2, commi 3 e 4 C.G.S. Antonio PASSALACQUA – tesserato U.S. Scalea 1912 – artt. 1, comma 1, e 6, commi 1, 2 e 6 C.G.S. Soc. U.S. SCALEA 1912 – artt. 6, commi 2, 4 e 6, e 2, commi 3 e 4 C.G.S. Soc. VALLATA BAGALADI S.L. – art. 9, comma 3 C.G.S. Ivano PASTORE – tesserato U.S. Catanzaro S.p.A. – artt.1, comma 1, e 5 C.G.S. Soc. U.S. CATANZARO S.p.A. – art. 2, commi 3 e 4 C.G.S. Ermanno PIERONI – già Presidente Ancona Calcio S.p.A. – art. 6, comma 7 C.G.S. Soc. ANCONA CALCIO S.p.A. – art. 2, comma 4 C.G.S. Nelso RICCI – già tesserato A.C. Siena S.p.A. – art. 6, commi 1 e 2 e art. 6, comma 7 C.G.S. Soc. A.C. SIENA S.p.A. – artt.6, commi 2 e 4, e 2, commi 3 e 4 C.G.S. Generoso ROSSI – già tesserato A.C. Siena S.p.A. – artt.1, comma 1, e 5 C.G.S. Soc. A.C. SIENA S.p.A. – art. 2, commi 3 e 4 C.G.S. Giovanni SARTORI – tesserato A.C. Chievo Verona S.r.l. – art. 6, commi 1 e 2 C.G.S. Soc. A.C. CHIEVO VERONA S.r.l. – artt. 6, commi 2 e 4, e 2, commi 3 e 4 C.G.S. Walter SCAPIGLIATI – tesserato A.C. Siena S.p.A. – art. 6, comma 7 C.G.S. Soc. A.C. SIENA S.p.A. – art. 2, commi 3 e 4 C.G.S. Doriano TOSI – tesserato F.C. Modena S.p.A. – art. 6, commi 1 e 2 C.G.S. Soc. F.C. MODENA S.p.A. – artt. 6, commi 2 e 4, e 2, commi 3 e 4 C.G.S. Soc. A.C. CHIEVO VERONA S.r.l. – art. 9, comma 3 C.G.S. Maurizio TROMBETTA – tesserato Ancona Calcio S.p.A. – art. 6, comma 7 C.G.S. Soc. ANCONA CALCIO S.p.A. – art. 2, commi 3 e 4 C.G.S. Nicola VENTOLA – già tesserato A.C. Siena S.p.A. – artt. 1, comma 1, e 5 C.G.S. Soc. A.C. SIENA S.p.A. – art. 2, commi 3 e 4 C.G.S. Enrico ZANCHI – tesserato A.C. Siena S.p.A. – art. 6, comma 7 C.G.S. Soc. A.C. SIENA S.p.A. – art. 2, commi 3 e 4 C.G.S. PARTE I – FATTO

PARTE I - FATTO 1) IL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE Con provvedimento del 9 agosto 2004, il Procuratore Federale, rilevato che dall’esame della relazione dell’Ufficio Indagini in data 31 luglio 2004, n. 238/IP/ac e dei relativi allegati (in particolare, la documentazione acquisita ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 401 del 1989, nell’ambito dei procedimenti penali n. 43915/02/R, pendente presso la Procura della Repubblica - D.D.A. - di Napoli e n. 3142/04, pendente presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Ancona), si riscontrano casi di effettuazione di scommesse da parte di tesserati, nonché ipotesi di illeciti sportivi, ha deferito a questa commissione i soggetti di cui in epigrafe per rispondere: A. Giuseppe ALESSI, calciatore della società SPEZIA CALCIO 1906 S.r.l., della violazione di cui agli artt. 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e del divieto di effettuare scommesse), nonché la società SPEZIA CALCIO 1906 S.r.l., per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva per gli addebiti contestati al proprio tesserato. B. Romano AMADEI, presidente della società F.C. MODENA S.p.A., della violazione di cui all’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere posto in essere atti diretti ad alterare il risultato della gara CHIEVO–MODENA del 2/04/2004, nonché la società F.C. MODENA S.p.A. per responsabilità diretta ai sensi degli artt. 6, commi 2 e 3, e 2, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli addebiti contestati al proprio presidente; nonché la società A.C. CHIEVO VERONA S.r.l. per responsabilità presunta ai sensi dell’art. 9, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee, ovvero l’AMADEI, il TOSI ed il MARASCO, in occasione della gara CHIEVO – MODENA del 2/05/2004. C. Salvatore AMBROSINO, calciatore all’epoca dei fatti della società U.S. GROSSETO F.C. S.r.l., della violazione di cui all’ art. 1, comma 1 (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità), art. 5 (divieto di effettuare scommesse), art. 6, commi 1, 2 e 6, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver posto in essere atti diretti ad alterare il risultato delle gare CHIETI–CATANZARO del 1652004 e PALMESE–MELFI del 18/04/2004, e art. 6, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere omesso di denunciare i fatti riguardanti le gare SCALEA 1912–VALLATA BAGALADI S.L. del 18/4/2004, CHIETI–BENEVENTO del 442004 e FERMANA–CHIETI del 9/5/04; nonché la società U.S. GROSSETO F.C. S.r.l. per responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 2, commi 3 e 4, e 6, commi 2 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva; nonché la società A.S. MELFI S.p.A. di responsabilità presunta ai sensi dell’art. 9, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee, ovvero l’AMBROSINO e il DE SANZO, in occasione della gara PALMESE–MELFI del 18/4/04. D. Stefano BETTARINI, calciatore tesserato U.C. SAMPDORIA S.p.A., della violazione di cui all’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, prima della gara MODENA–SAMPDORIA del 25/4/2004, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi finalizzati a concordare il risultato della gara predetta; nonché la società U.C. SAMPDORIA S.p.A. per responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, commi 2 e 4, e 2, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti ascritti al proprio tesserato. E. Vincenzo BEVO, calciatore tesserato della società F.C. IGEA VIRTUS BARCELLONA S.r.l., per violazione dell’art. 1, comma 1 (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell’art. 5 (divieto di effettuare scommesse) del Codice di Giustizia Sportiva; nonché la società F.C. IGEA VIRTUS BARCELLONA S.r.l., per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato. F. Maurizio CACCAVALE, calciatore tesserato della società PESCARA CALCIO S.p.A., della violazione dell’art. 1, comma 1 (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell’art. 5 (divieto di effettuare scommesse) del Codice di Giustizia Sportiva; nonché la società PESCARA CALCIO S.p.A. per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato. G. Gianni CALIFANO, tesserato all’epoca dei fatti con la società CALCIO CHIETI S.p.A. della violazione di cui all’art. 1, comma 1 (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell’art. 5 (divieto di effettuare scommesse) e dell’art .6, commi 1 e 2, per aver posto in essere atti diretti ad alterare il risultato delle gare CHIETI–CATANZARO del 16/5/2004 e FERMANA–CHIETI del 9/05/2004, e art. 6, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere omesso di denunciare i fatti riguardanti la gara CHIETI–BENEVENTO del 4/4/2004; nonché la società CALCIO CHIETI S.p.A. per responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 2, commi 3 e 4, e 6, commi 2 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva per gli addebiti contestati al proprio tesserato. H. Roberto D’AVERSA, calciatore tesserato all’epoca dei fatti con la società A.C. SIENA S.p.A., della violazione dell’art. 1, comma 1 (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell’art. 5 (divieto di effettuare scommesse) del Codice di Giustizia Sportiva, nonché la società A.C. SIENA S.p.A. per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato. I. Fabio Carmine Luca DE SANZO, calciatore tesserato per la società A.S. PALMESE CALCIO S.r.l., della violazione dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere posto in essere atti diretti ad alterare il risultato della gara PALMESE–MELFI del 18/04/2004; nonché la società A.S. PALMESE CALCIO S.r.l. per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 3 e 4, e art. 2, commi 2 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva per gli addebiti contestati al proprio tesserato; nonché la società MELFI di responsabilità presunta ai sensi dell’art. 9, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee, ovvero l’AMBROSINO e il DE SANZO, in occasione della gara PALMESE–MELFI del 18/4/04. J. Luigi DEL NERI, allenatore tesserato all’epoca dei fatti per la società A.C. CHIEVO VERONA S.r.l., per violazione dell’art. 6, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per aver violato il dovere di informare senza indugio gli organi federali competenti, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara CHIEVO VERONA–SIENA del 21/03/2004; nonché la società A.C. CHIEVO VERONA S.r.l. per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva per gli addebiti contestati al proprio tesserato. K. Firmino ELIA, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la società PRO PATRIA GALLARATESE S.r.l., della violazione dell’ art. 1, comma 1 (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell’art. 5 (divieto di effettuare scommesse) del Codice di Giustizia Sportiva; nonchè la società PRO PATRIA GALLARATESE S.r.l., per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva per gli addebiti contestati al proprio tesserato. L. Italo FARINELLA, tesserato della società U.S. SCALEA 1912, della violazione dell’art. 6, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per aver violato il dovere di informare senza indugio gli organi federali competenti, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara SCALEA–VALLATA BAGALADI del 18/04/2004; nonché la società U.S. SCALEA 1912, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli addebiti contestati al proprio tesserato. M. Alfredo FEMIANO, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la società COMO CALCIO S.p.A., della violazione dell’art. 1, comma 1 (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell’art. 5 (divieto di effettuare scommesse) del Codice di Giustizia Sportiva; nonché la società COMO CALCIO S.p.A., per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli addebiti contestati al proprio tesserato. N. Fabrizio FERRIGNO, calciatore tesserato della società U.S. CATANZARO S.p.A., della violazione dell’art. 1, comma 1 (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell’art. 5 (divieto di effettuare scommesse) del Codice di Giustizia Sportiva; nonché la società U.S. CATANZARO S.p.A., per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli addebiti mossi al proprio tesserato. O. Giovanni GALEONE, all’epoca dei fatti allenatore della società ANCONA CALCIO S.p.A., della violazione di cui all’art. 6, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver violato il dovere di informare senza indugio gli organi federali competenti, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara ANCONA–CHIEVO del 25/4/2004, e la gara ANCONA–EMPOLI del 9/5/04; nonché la società ANCONA CALCIO S.p.A., per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli addebiti contestati al proprio tesserato. P. Luca GENTILI, calciatore tesserato della società U.S. CATANZARO S.p.A., della violazione di cui all’art. 1, comma 1 (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell’art. 5 (divieto di effettuare scommesse) del Codice di Giustizia Sportiva; nonché la società U.S. CATANZARO S.p.A., per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 4 e dell’art. 2, commi 3 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva per le contestazioni riguardanti il proprio tesserato. Q. Luis LANDINI, calciatore tesserato della società U.S. SASSUOLO CALCIO S.r.l., della violazione di cui all’art. 1, comma 1 (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell’art. 5 (divieto di effettuare scommesse) del Codice di Giustizia Sportiva; nonché la società U.S. SASSUOLO CALCIO S.r.l., per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato. R. Pasquale LOGIUDICE, calciatore tesserato della società U.S. CATANZARO S.p.A., della violazione di cui all’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara CHIETI– CATANZARO del 16/05/2004, nonché la società U.S. CATANZARO CALCIO S.p.A., per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 4, e dell’art. 2, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato. S. Massimo LONDROSI, direttore sportivo e collaboratore dell’ANCONA CALCIO S.p.A., della violazione di cui all’art. 6, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver violato il dovere di informare senza indugio gli organi federali competenti, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le gare ANCONA–CHIEVO del 25/04/2004 e ANCONA–EMPOLI del 9/05/2004, nonché la società ANCONA CALCIO S.p.A., per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva. T. Antonio MARASCO, all’epoca dei fatti calciatore della società F.C. MODENA S.p.A., delle violazioni di cui all’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara MODENA–SAMPDORIA del 25/4/2004, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi finalizzati a concordare il risultato della gara predetta, e per avere compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara CHIEVO–MODENA del 2/05/2004; nonché la società F.C. MODENA S.p.A., di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, commi 2 e 4, e 2, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato; nonché la società A.C. CHIEVO VERONA S.r.l. di responsabilità presunta ai sensi dell’art. 9, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee, ovvero l’AMADEI, il TOSI ed il MARASCO, in occasione della gara CHIEVO–MODENA del 2/05/2004. U. Alberto NOCERINO, calciatore tesserato della società F.C. SPORTING BENEVENTO S.r.l., della violazione di cui all’art. 1, comma 1 (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell’art. 5 (divieto di effettuare scommesse) del Codice di Giustizia Sportiva, e art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara CHIETI–SPORTING BENEVENTO del 4/04/2004, nonché la società F.C. SPORTING BENEVENTO S.r.l. per responsabilità oggettiva della violazione di cui agli artt. 6, commi 2 e 4, e 2, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato. V. Stefano OSTI, dirigente della società A.C. SIENA S.p.A., della violazione di cui all’art. 6, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver violato il dovere di informare senza indugio gli organi federali competenti, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara LECCE–SIENA del 7/03/2004; nonché la società A.C. SIENA S.p.A. per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli addebiti contestati al proprio tesserato. W. Giuseppe PAPADOPULO, all’epoca dei fatti allenatore dell’A.C. SIENA S.p.A., per violazione di cui all’art. 6, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver violato il dovere di informare senza indugio gli organi federali competenti, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara LECCE–SIENA del 7/03/04, nonché la società A.C. SIENA S.p.A. per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli addebiti contestati al proprio tesserato. X. Antonio PASSALACQUA, dirigente della società U.S. SCALEA 1912, delle violazioni dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 6, commi 1, 2 e 6, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e per aver compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara SCALEA–VALLATA BAGALADI del 18/04/2004, nonché la società U.S. SCALEA 1912, per responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt. 6, commi 2, 4 e 6, e 2, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato; nonché la società VALLATA BAGALADI S.L. di responsabilità presunta ai sensi dell’art. 9, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere PASSALACQUA Antonio, D.S. dello SCALEA 1912, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara SCALEA 1912– VALLATA BAGALADI S.L. del 18/4/2004. Y. Ivano PASTORE, calciatore tesserato della società U.S. CATANZARO S.p.A., della violazione dell’art. 1, comma 1 (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell’art. 5 (divieto di effettuare scommesse) del Codice di Giustizia Sportiva; nonché la società U.S. CATANZARO S.p.A., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art. 2, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli addebiti contestati al proprio tesserato. Z. Ermanno PIERONI, presidente della società ANCONA CALCIO S.p.A., della violazione di cui all’art. 6, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver violato il dovere di informare senza indugio gli organi federali competenti, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara ANCONA–CHIEVO del 25/04/2004, e ANCONA–EMPOLI del 9/05/2004, nonché la società ANCONA CALCIO S.p.A. per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 2, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli addebiti contestati al proprio tesserato. AA. Nelso RICCI, all’epoca dei fatti direttore sportivo della società A.C. SIENA S.p.A., della violazione di cui agli artt. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara CHIEVO–SIENA del 21/03/2004, e dell’art. 6, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver violato il dovere di informare senza indugio gli organi federali competenti, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara LECCE–SIENA del 7/03/2004; nonché la società A.C. SIENA S.p.A., per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 4, e dell’art. 2, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato. BB. Generoso ROSSI, calciatore all’epoca dei fatti tesserato della società A.C. SIENA S.p.A., della violazione dell’art. art. 1, comma 1 (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell’art. 5 (divieto di effettuare scommesse) del Codice di Giustizia Sportiva; nonché la società A.C. SIENA S.p.A., per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato. CC. Giovanni SARTORI, dirigente della società A.C. SIENA S.p.A., della violazione dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara CHIEVO–SIENA del 21/03/2004; nonché la società A.C. SIENA S.p.A., per responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt. 6, commi 2 e 4, e 2, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato. DD. Walter SCAPIGLIATI, Direttore Generale dell’A.C. SIENA S.p.A., per violazione di cui all’art. 6, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver violato il dovere di informare senza indugio gli organi federali competenti, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara LECCE–SIENA del 7/03/04; nonché la società A.C. SIENA S.p.A. per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli addebiti contestati al proprio tesserato. EE. Doriano TOSI, direttore sportivo della F.C. MODENA S.p.A., della violazione di cui agli artt. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara CHIEVO–MODENA del 2/05/2004; nonché la società F.C. MODENA S.p.A., per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 4, e dell’art. 2, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato; nonché la società A.C. CHIEVO VERONA S.r.l. di responsabilità presunta ai sensi dell’art. 9, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee, ovvero l’AMADEI, il TOSI ed il MARASCO, in occasione della gara CHIEVO–MODENA del 2/05/2004. FF. Maurizio TROMBETTA, allenatore della società ANCONA CALCIO S.p.A., della violazione dell’art. 6, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver violato il dovere di informare senza indugio gli organi federali competenti, in merito ai fatti inerenti la gara ANCONA–CHIEVO del 25/04/2004; nonché la società ANCONA CALCIO S.p.A., per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato. GG. Nicola VENTOLA, calciatore all’epoca dei fatti tesserato della società A.C. SIENA S.p.A., della violazione dell’art. 1, comma 1 (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell’art. 5 (divieto di effettuare scommesse) del Codice di Giustizia Sportiva; nonché la società A.C. SIENA S.p.A., per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato. HH. Enrico ZANCHI, dirigente della società A.C. SIENA S.p.A., della violazione dell’art. 6, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver violato il dovere di informare senza indugio gli organi federali competenti, in merito ai fatti inerenti la gara LECCE–SIENA del 7/03/2004; nonché la società A.C. SIENA S.p.A., per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato. 2) LE MEMORIE DIFENSIVE E LE RICHIESTE ISTRUTTORIE DEI DEFERITI Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, alcuni incolpati hanno fatto pervenire memorie difensive. In sintesi: - l’Amadei, il Tosi e la Soc. Modena, preliminarmente, hanno eccepito la nullità, l’inammissibilità e l’improcedibilità del deferimento e, nel merito, hanno contestato la fondatezza degli addebiti; - il Bettarini ha rilevato che l’accusa si fonda su interpretazioni erronee concernenti le conversazioni intercettate e il traffico telefonico, negando ogni addebito; - il D’Aversa ha eccepito la genericità dell’incolpazione contenuta nel deferimento e l’assenza di specifica individuazione della “scommessa” attribuibile allo stesso, negando ogni addebito; - il Caccavale ha negato ogni addebito, assumendo di essersi limitato a commentare e a pronosticare possibili risultati di gare; - il Landini e la Soc. Sassuolo hanno eccepito l’insussistenza dell’illecito sportivo, la violazione del diritto di difesa e la nullità del deferimento, l’inapplicabilità della responsabilità oggettiva in ordine alle scommesse dei tesserati in violazione dell’art. 5 C.G.S; - la Soc. Vallata Bagaladi ha eccepito il difetto di giurisdizione e l’incompetenza della commissione e, comunque, l’insussistenza del fatto; - la Soc. Grosseto ha eccepito l’incompetenza della commissione disciplinare e negato ogni addebito a titolo di responsabilità oggettiva; - la Soc. Chieti ha eccepito l’insussistenza degli addebiti, negando ogni coinvolgimento; - la Soc. Pro Patria ha eccepito l’incompetenza della commissione disciplinare, l’insussistenza di ogni addebito del proprio tesserato e l’inapplicabilità dell’istituto della responsabilità oggettiva in danno della società stessa; - il Califano ha respinto ogni addebito, negando qualsiasi coinvolgimento; - il De Sanzo ha rilevato l’insussistenza del fatto contestato e la carenza di prova in ordine alla partecipazione dello stesso a illeciti sportivi; - la Soc. Melfi, in primo luogo, ha eccepito la propria estraneità da ogni addebito e, in secondo luogo, l’insussistenza di responsabilità in ordine al comportamento del proprio tesserato; - il Passalacqua ha affermato la propria estraneità ai fatti addebitati; - l’Alessi ha contestato la fondatezza dei capi di imputazione, negando ogni addebito; - il Pastore ha rilevato l’assenza di elementi a proprio carico, negando ogni addebito; - il Londrosi ha eccepito la nullità del deferimento per vizio di notifica, la carenza di giurisdizione della commissione disciplinare e l’insussistenza del contestato ritardo nella denuncia del presunto illecito; - l’Ambrosino, dopo aver riconosciuto di essere uno scommettitore, ha negato di aver mai partecipato a tentativi di illecito sportivo; - l’Elia ha negato qualsiasi coinvolgimento nelle vicende di cui al deferimento; - la Soc. Catanzaro ha rilevato che la ricostruzione dei fatti operata dalla Procura non corrisponde alla realtà, tanto da non determinare neppure una responsabilità a titolo oggettivo per il comportamento dei propri tesserati; - il Ferrigno ha rilevato la totale assenza di elementi a proprio carico in relazione agli addebiti prospettati, la carenza del principio di materialità nella condotta addebitata, l’insufficienza dei riscontri probatori; - il Nocerino ha eccepito la superficialità e la vaghezza delle imputazioni, la mancanza di prove a proprio carico e la totale estraneità dai fatti; - il Logiudice ha eccepito la nullità del deferimento per vizio di notifica, l’improcedibilità del giudizio e, nel merito, l’estraneità dai fatti contestati; - la Soc. Sporting Benevento ha contestato la ricostruzione dei fatti operata dalla Procura Federale e affermato la mancanza di responsabilità a qualsiasi titolo; - il Gentili ha respinto ogni addebito per assenza di elementi a proprio carico; - il Caccavale ha respinto ogni addebito, negando di aver effettuato scommesse. Sempre nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, le società Sampdoria e Siena hanno depositato documenti, mentre le società Chieti, Chievo e Modena, nonché il Del Neri, il Rossi, il Ventola, il Passalacqua, il Ricci, il Marasco e il Bettarini hanno depositato richieste di ammissione di testimoni a discarico. Infine, le società Acireale, Avellino, Empoli e Perugia hanno depositato istanza di ammissione al dibattimento, ex artt. 37 c. 7, e 29 c. 3 C.G.S., quali terzi portatori di interessi indiretti. 3) IL DIBATTIMENTO Il dibattimento si è svolto nei giorni 18, 19 e 20 agosto 2004, come risulta dai relativi verbali. All’apertura dell’istruttoria dibattimentale, sono comparsi il Procuratore Federale Emidio Frascione e il Vice Procuratore Federale Stefano Palazzi, nonché tutti i deferiti (società e tesserati), assistiti dai propri difensori, ad eccezione di Salvatore Ambrosino, Pasquale Logiudice, Italo Farinella, Vincenzo Bevo, Giuseppe Alessi, Antonio Passalacqua, Ermanno Pieroni, Massimo Londrosi e le società Grosseto, Spezia, Sassuolo, Scalea, Melfi, Pro Patria, tutti peraltro rappresentati dai propri difensori, nonché delle società Vallata Bagaladi e Igea Virtus Barcellona Pozzo di Gotto. Non erano invece presenti né rappresentate le società Ancona e Palmese ed i tesserati Galeone e Trombetta. Erano altresì presenti le società terze interessate, Acireale, Avellino, Empoli e Perugia. Inizialmente, la commissione ha esaminato le richieste pregiudiziali e preliminari, sollevate nelle memorie ed avanzate in sede di dibattimento. In particolare, lo Zanchi ha eccepito la carenza di giurisdizione della commissione disciplinare (non essendo soggetto tesserato F.I.G.C.) e il Pieroni la nullità del deferimento per vizio di notifica. Alle istanze di incompetenza avanzate da alcuni deferiti nelle proprie memorie si sono associati Califano, De Sanzo, Gentili, Pastore, Ferrigno ed il Sassuolo. Dopo ampia discussione - al termine della quale la Procura Federale ha chiesto, in caso di accoglimento dell’istanza, la sospensione immediata in via cautelare dall’attività agonistica di cui all’art. 15 C.G.S. per gli incolpati la cui posizione dovesse essere separata per motivi attinenti alla competenza ovvero alla nullità della notifica - la commissione ha provveduto con l’ordinanza n.1 il cui testo viene qui integralmente riprodotto: “In ordine alle questioni pregiudiziali e preliminari sollevate dai deferiti la Commissione osserva quanto segue. 1) Sulle questioni di nullità della notifica dell’atto di contestazione degli addebiti si rileva che, a norma dell’art. 37, comma 4, C.G.S., ai tesserati che non rivestono la qualifica di dirigenti le notificazioni devono essere effettuate presso il “domicilio risultante dagli atti sociali o, in mancanza, nel domicilio reale od eletto”. Pertanto: a) il deferito LONDROSI, che non risulta rivestire funzioni dirigenziali né essere inserito negli atti sociali della Soc. Ancona, avrebbe dovuto ricevere la notifica al domicilio reale in Belgioioso, via Olivelli 4, dichiarato in sede di audizione davanti all’Ufficio Indagini in data 9/6/04, e non presso la sede della Società; b) nei confronti del deferito PIERONI, in qualità di Presidente della Soc. Ancona, è stata ritualmente eseguita la notifica presso la sede della Società ai sensi della norma citata, a nulla rilevando la mancata effettiva conoscenza dell’atto. D’altra parte, la notoria situazione di custodia cautelare in cui versa il deferito, in assenza di una espressa rinuncia a presenziare al presente procedimento, costituisce un legittimo impedimento che impone la separazione di tale posizione processuale c) con riferimento alle posizioni dei deferiti LOGIUDICE e LANDINI si rinvia a quanto stabilito sub 3. 2) È fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione della Commissione in ordine ai deferiti ZANCHI e LONDROSI, in quanto costoro, benché legati da rapporti di collaborazione professionale rispettivamente con la Soc. Siena e la Soc. Ancona, non sono tesserati federali e, quindi, non possono essere chiamati a rispondere dei propri comportamenti dinnanzi agli Organi della Giustizia Sportiva. Il richiamo all’art. 22 delle NOIF è irrilevante, posto che in tanto il “collaboratore-consulente” può essere ritenuto soggetto alla normativa federale in quanto effettivamente tesserato (art. 27, comma 2, dello Statuto e artt. 36 e 37 delle NOIF). 3) In ordine alla questione di incompetenza di questa Commissione proposta da tesserati e Società che, nella stagione agonistica 2003/04, non appartenevano alla Lega nazionale professionisti (Soc. VALLATA BAGALADI, PRO PATRIA, GROSSETO, CATANZARO, SASSUOLO, nonché i tesserati LANDINI, CALIFANO, DE SANZO, GENTILI, PASTORE, FERRIGNO), si rileva che la Procura Federale, con il provvedimento in data 9 agosto 2004, ha disposto il contestuale deferimento a questo Organo di Giustizia, per rispondere di illecito sportivo e di altre violazioni delle Norme Federali, di Società e di tesserati appartenenti sia alla Lega nazionale professionisti sia alla Lega Professionisti Serie C, sia alla Lega nazionale dilettanti, in quanto, così leggesi nell’atto di incolpazione (cfr. pagine 18 e 19), “nella specie deve trovare applicazione la norma di cui all’art. 37 comma 1 C.G.S., che prevede la prevalenza della competenza della Commissione disciplinare della Lega superiore su quella delle Leghe inferiori, nel caso di una pluralità di incolpati” per la “connessione sostanziale e probatoria fra tutti i casi del presente deferimento”. Tale assunto non può essere condiviso. La disposizione di cui all’art. 37 comma 1, C.G.S., norma di riferimento in tema di competenza in materia di illecito sportivo, derogante dai principi generali dettati dall’art. 23 C.G.S., nel sancire la “vis actractiva” della Commissione disciplinare della Lega superiore “nel caso di più incolpati”, disciplina, nel suo significato letterale e per la ratio sottesa, l’ipotesi in cui una pluralità di soggetti, non appartenenti alla stessa Lega, siano chiamati a rispondere del medesimo illecito. Una diversa interpretazione, invero, priverebbe, tra l’altro, di ogni significato l’ulteriore inciso “nel caso di più incolpati, appartenenti a Comitati diversi, la competenza territoriale è determinata dal luogo ove è stato commesso l’illecito”. Non è quindi espressamente disciplinata dal C.G.S. come fattispecie di deroga alla competenza funzionale della Commissione disciplinare l’ipotesi della “connessione” di illeciti commessi da una pluralità di incolpati. Facendo comunque applicazione dei principi generali dell’ordinamento in materia di deroga alla competenza per ragioni di connessione, si osserva che: a) in nessuna delle ipotesi di illecito così come contestate, viene configurato un concorso tra soggetti (Società e/o tesserati) appartenenti a Leghe diverse (Nazionale Professionisti, Professionisti di Serie C, Dilettanti). Ciò esclude ogni possibile connessione soggettiva, la cui sussistenza implicherebbe l’affermazione della competenza di questa Commissione ex art. 37 C.G.S.; b) sussiste un’indubbia connessione probatoria tra le varie ipotesi di illecito sportivo e delle altre violazioni contestate, in quanto da dichiarazioni di alcuni tesserati e da molteplici telefonate intercettate per ordine dell’A.G. sulle utenze in uso agli indagati (tesserati e non) è ravvisabile un contestuale riferimento ad una pluralità di gare dei campionati di A, B, C1, C2 e Dilettanti. Tale connessione, che ha correttamente ed opportunamente indotto l’Ufficio Indagini ad esperire i consequenziali e complessi accertamenti in unico contesto investigativo, non determina, però, ex art. 37 n. 1 C.G.S. la competenza di questa Commissione anche in relazione alle ipotesi di illecito sportivo addebitate a Società e Tesserati di Categoria “inferiore”. La connessione probatoria, infatti, ricorrente allorché la prova di più reati deriva anche in parte dalla stessa fonte, deve essere esclusa dal novero delle cause di deroga della competenza in applicazione analogica dei principi generali dell’ordinamento. Pertanto, non sussistendo alcuna connessione soggettiva, ed essendo irrilevante ai sensi dell’art. 37 n. 1 C.G.S. la connessione probatoria intercorrente tra le ipotesi di illecito sportivo contestate, questa Commissione deve dichiarare la propria incompetenza nei confronti delle Società e dei Tesserati di Serie C1, C2 e Dilettanti disponendo la trasmissione dei relativi atti alla Procura Federale per le consequenziali determinazioni, con riserva di valutare nel prosieguo del dibattimento la necessità di procedere all’audizione, qualora ritenuta utile all’accertamento della verità, di ogni Tesserato anche se deferito ad altro Organo di Giustizia. 4) Sono fondate le istanze di ammissione delle Società terze interessate a partecipare al procedimento ai sensi dell’art. 37, comma 7, C.G.S. (Soc. PERUGIA, EMPOLI, AVELLINO), perché portatrici di interessi indiretti e segnatamente dell’“interesse in classifica”, ad esclusione della Soc. ACIREALE in quanto la stessa ha prospettato il proprio interesse ad intervenire esclusivamente in relazione al procedimento per illecito a carico del Catanzaro. 5) La dichiarazione di incompetenza di questa Commissione preclude alla stessa di pronunciarsi ex art 15 C.G.S. sulla richiesta della Procura Federale di sospensione cautelare degli incolpati la cui posizione dovesse essere separata per motivi attinenti alla competenza ovvero alla nullità della notifica. In ogni caso, la Commissione ritiene che non possa costituire titolo per disporre in via cautelare la sospensione da ogni attività sportiva, non richiesta in precedenza, la mera applicazione di norme procedurali, anche se ciò possa comportare una dilatazione dei tempi di definizione del procedimento, aspetto che comunque potrà essere valutato nella sede competente. PQM 1) dichiara la nullità della notifica dell’atto di contestazione degli addebiti nei confronti di LONDROSI e dispone la separazione della relativa posizione. Dispone la separazione della posizione di PIERONI per legittimo impedimento a comparire; 2) dichiara il difetto di giurisdizione in ordine ai deferiti ZANCHI e LONDROSI; 3) dichiara la propria incompetenza ex artt. 23 e 37 C.G.S in relazione alle violazioni ascritte a: ALESSI Giuseppe, calciatore tesserato della società SPEZIA CALCIO 1906 S.r.l.; AMBROSINO Salvatore, calciatore all’epoca dei fatti tesserato società U.S. GROSSETO F.C. S.r.l; BEVO Vincenzo, calciatore tesserato della società F.C. IGEA VIRTUS BARCELLONA S.r.l.; CALIFANO Gianni, tesserato all’epoca dei fatti con la società CALCIO CHIETI S.p.A.; DE SANZO Fabio Carmine Luca, calciatore tesserato per la società A.S. PALMESE CALCIO S.r.l; ELIA Firmino, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la società A.C. REGGIANA S.p.A.; FARINELLA Italo, calciatore tesserato all’epoca dei fatti con la società U.S. SCALEA 1912; FERRIGNO Fabrizio, calciatore tesserato della società U.S. CATANZARO S.p.A.; GENTILI Luca, calciatore tesserato della società U.S. CATANZARO S.p.A.; LANDINI Luis, calciatore tesserato della società U.S. SASSUOLO CALCIO S.r.l; LOGIUDICE Pasquale, calciatore tesserato della società U.S. CATANZARO S.p.A.; NOCERINO Alberto, calciatore tesserato della società F.C. SPORTING BENEVENTO S.r.l.; PASSALACQUA Antonio, dirigente della società U.S. SCALEA 1912; PASTORE Ivano, calciatore tesserato della società U.S. CATANZARO S.p.A.; Soc. CALCIO CHIETI S.p.A.; Soc. F.C. IGEA VIRTUS BARCELLONA S.r.l.; Soc. U.S. CATANZARO S.p.A.; Soc. U.C. GROSSETO F.C. S.r.l.; Soc. A.S. MELFI S.p.A; Soc. A.S. PALMESE CALCIO S.r.l.; Soc. A.C. REGGIANA S.p.A.; Soc. U.S. SASSUOLO CALCIO S.r.l.; Soc. SPEZIA CALCIO 1906 S.r.l.; Soc. F.C. SPORTING BENEVENTO S.r.l.; Soc. U.S. SCALEA 1912; Soc. S.S. VALLATABAGALADI S. LORENZO. Dispone la trasmissione dei relativi atti alla Procura Federale per le proprie consequenziali determinazioni; 4) dichiara ammissibile la partecipazione al dibattimento ai sensi dell’art. 37, comma 7, CGS delle Soc. AVELLINO, EMPOLI e PERUGIA. Rigetta l’istanza della Soc. ACIREALE per carenza di interesse; 5) rigetta le istanze di sospensione cautelare proposte dalla Procura Federale.” La Procura Federale ha quindi proposto istanza di interruzione del procedimento, motivandola con la necessità di dover provvedere alla redazione dell’appello contro l’ordinanza e, comunque, con l’opportunità di sospendere il procedimento in corso in attesa delle decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva competenti relativamente al punto 3 dell’ordinanza stessa. Con ordinanza n. 2 (allegata agli atti), la commissione, considerato che l’esito del preannunciato gravame non avrebbe potuto in ogni caso pregiudicare la prosecuzione e la definizione del procedimento e rilevata l’esigenza di garantire la celerità e la speditezza dello stesso, ha rigettato l’istanza. Successivamente, la commissione ha esaminato le richieste di ammissione di testimoni proposte dalla Procura Federale e dai deferiti, sulle quali ha provveduto con ordinanze n. 3 e 3bis, allegate agli atti. La commissione ha proceduto all’escussione dei testi e all’audizione dei deferiti. Al termine della istruttoria dibattimentale, la Procura Federale e le parti hanno precisato le conclusioni sintetizzate nel successivo par. 4. 4) LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE E DEI DEFERITI Il Procuratore Federale e le parti, dopo aver esaminato approfonditamente le singole posizioni, hanno precisato le rispettive conclusioni. Il Procuratore Federale ha chiesto le seguenti sanzioni: - per Giuseppe Papadopulo sei mesi di squalifica - per Nelso Ricci inibizione di tre anni (per violazione dell’art. 6 c. 1 e 2 C.G.S.) e sei mesi (per violazione art. 6 c. 7 C.G.S.) - per Stefano Osti sei mesi di inibizione - per Walter Scapigliati sei mesi di inibizione - per la soc. Siena l’ammenda di _ 5.000 - per Giovanni Sartori tre anni di inibizione - per Luigi Del Neri sei mesi di squalifica - per la soc. Chievo sei punti di penalizzazione e ammenda di _ 5.000 - per la soc. Siena sei punti di penalizzazione - per Romano Amadei tre anni di inibizione - per Doriano Tosi tre anni di inibizione - per Antonio Marasco cinque anni di squalifica (per le violazioni dell’art. 6 c. 1 e 2 C.G.S.) - per la soc. Modena, la retrocessione - per la soc. Chievo tre punti di penalizzazione - per Stefano Bettarini tre anni di squalifica - per la soc. Sampdoria sei punti di penalizzazione - per la soc. Modena sei punti di penalizzazione - per Maurizio Caccavale otto mesi di squalifica - per la soc. Pescara l’ammenda di _ 5.000 - per Roberto D’Aversa sei mesi di squalifica - per la soc. Siena l’ammenda di _ 5.000 - per Alfredo Femiano sei mesi di squalifica - per la soc. Como l’ammenda di _ 3.000 - per Giovanni Galeone sette mesi di squalifica - per Maurizio Trombetta sei mesi di squalifica - per la soc. Ancona l’ammenda di _ 6.000 - per Generoso Rossi un anno di squalifica - per Nicola Ventola il proscioglimento. Il difensore della Soc. Empoli ha chiesto la retrocessione per le società Siena, Chievo e Sampdoria. Il difensore della Soc. Perugia ha chiesto la retrocessione per la Soc. Siena. Il difensore della Soc. Avellino ha chiesto la retrocessione in C1 della Soc. Modena. Le difese dei deferiti hanno chiesto il proscioglimento per i propri assistiti e, in subordine, la difesa di Caccavale ha chiesto l’applicazione della sanzione minima e la difesa di Femiano l’applicazione della sola sanzione pecuniaria. Il Presidente Amadei ha reso spontanee dichiarazioni, ribadendo la propria totale innocenza. PARTE II - MOTIVAZIONI 5) I MOTIVI DELLA DECISIONE a) PREMESSA “Tutte le emergenze dipingono inequivocabilmente (…) incalliti e spregiudicati scommettitori, che però beneficiavano della confidenza di certi calciatori, i quali, a loro volta, non evitano a presentarli ad altri compagni. Ed è sconfortante constatare la frequenza di detti rapporti, la deplorevole facilità con la quale si intrecciavano e si moltiplicavano, ove solo si pensi ai doveri del tesserato in ogni suo comportamento, prima ancora che di carattere agonistico, di natura morale e sociale”. Così annotava la commissione disciplinare ventiquattro anni or sono (C.U. 198 del 9/6/1980) in un procedimento per illecito sportivo. E’ trascorso un quarto di secolo, ma una tale situazione non è affatto mutata, se non in termini peggiorativi e degenerativi. Infatti, dall’esame dell’ingente materiale probatorio (circa 2.000 pagine) sottoposto al vaglio di questa commissione, emerge inequivocabilmente il coinvolgimento, accanto a tesserati della F.I.G.C., di soggetti collegati ad ambienti camorristici o malavitosi. Sia sufficiente rilevare, sotto tale profilo, che la vicenda processuale in esame trae origine da una complessa indagine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Direzione Distrettuale Antimafia, esperita in ordine al delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.) finalizzata, tra l’altro, al conseguimento di indebiti interessi economici che si realizzano attraverso scommesse sui risultati alterati delle partite di calcio di campionati di serie A-B-C, nonché al delitto di associazione per delinquere (art. 416 c. 1, 2 e 5 c.p.) costituita allo scopo di commettere atti fraudolenti finalizzati al raggiungimento di risultati diversi da quelli conseguenti al corretto svolgimento delle partite di calcio dei campionati di serie A-B-C. In tal modo, per la prima volta, e la constatazione è davvero sconfortante, un organo di giustizia sportiva è chiamato a decidere fatti che, innanzi alla giustizia ordinaria, ineriscono a reati di tale rilevanza penale e allarme sociale. Va dunque sottolineato l’apprezzamento per l’iniziativa dell’autorità giudiziaria che costituisce l’estrinsecazione di quelle finalità di coordinamento e collaborazione tra gli organi della giustizia ordinaria e di quella sportiva, auspicate e disciplinate dalla legge n. 401/89, che ha offerto un essenziale quadro di riferimento probatorio all’attività investigativa degli inquirenti federali. Tale stretta correlazione connota d’altra parte un’ulteriore peculiarità della vicenda in esame che il Capo dell’Ufficio Indagini ha così sintetizzato a pag. 188 della relazione conclusiva: “(…) per quanto attiene l’attività istruttoria in corso presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, i fatti portati a conoscenza di questo Ufficio riguardano solo una parte dell’ingente materiale acquisito che, specie per quanto attiene le intercettazioni telefoniche, è ancora in via di trascrizione. A tale riguardo va considerato che la suddetta attività ha riguardato 42.112 utenze telefoniche e 570.234 collegamenti telefonici, ragion per cui il risultato sinora utilizzabile è assolutamente parziale. E’ quindi ragionevolmente ipotizzabile che, alla fine dell’attività istruttoria da parte della A.G.O., questo Ufficio disporrà di elementi sicuramente più approfonditi, utili a configurare ancor più compiutamente le responsabilità di ciascuno dei tesserati intervenuti in tutta la vicenda.” Questa commissione, nel prendere atto di tale situazione processuale, ritiene di poter comunque decidere “allo stato degli atti”, salvo il caso in cui l’accertamento della responsabilità dei soggetti deferiti sia inscindibilmente correlato alla valutazione di altro materiale probatorio oggetto di indagini disciplinari tuttora pendenti. b) VALENZA PROBATORIA DELLE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE L’impianto accusatorio si fonda, prevalentemente, sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo, sul contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione telefonica, sulla cui utilizzabilità alcuni difensori dei deferiti hanno espresso riserve sollecitando la commissione a verificare l’osservanza della disciplina prevista dal codice di procedura penale (artt.266 e ss.) con particolare riferimento ai decreti di autorizzazione, non acquisiti in atti, e alle operazioni di trascrizione. Si osserva al riguardo che tali questioni sono improponibili in questa sede considerato che esula dai poteri di questa commissione ogni valutazione sulla legittimità dell’operato dell’autorità giudiziaria, alla cui esclusiva competenza è rimesso il controllo sia formale che sostanziale degli atti trasmessi, rilevando unicamente ai fini decisionali di quest’organo di giustizia sportiva la provenienza istituzionale, da cui discende la presunzione di legittimità, autenticità e genuinità degli atti stessi. Circa la valenza probatoria dei risultati dell’attività di intercettazione di comunicazioni, questa commissione ritiene di aderire all’orientamento della Suprema Corte (tra le altre, Sez. IV, 29/10/2002, n.1021) secondo cui gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche possono costituire fonte diretta di prove della colpevolezza e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni qualora siano gravi, e cioè consistenti e resistenti alle obiezioni, precisi, e cioè non generici e non suscettibili di diverse interpretazioni, concordanti, e cioè non contrastanti tra loro. Pertanto, esclusa la necessità di riscontri esterni, si impone il rigoroso controllo del livello di attendibilità dei contenuti delle conversazioni sotto un triplice profilo, avuto riguardo alla tipicità del settore sportivo di riferimento. In tale ottica rileva, innanzi tutto, la necessaria distinzione tra circostanze riferite dall’interlocutore per cognizione diretta e circostanze riferite de relato. Non può escludersi infatti che la circolarizzazione delle informazioni assunte, caratterizzate da linguaggio criptico e da accentuata gergalità, possa alterare il contenuto e significato della conversazione stessa. Rileva altresì la collocazione dell’interlocutore telefonico nella catena conoscitiva organizzata per l’acquisizione e l’utilizzo di notizie per scopi illeciti. E’ evidente infatti la diversa valenza probatoria tra quanto promana da soggetti estranei al mondo del calcio e tesserati, dirigenti ovvero calciatori, direttamente partecipi all’evento agonistico, nonché tra meri collettori di informazioni e soggetti abitualmente dediti alle scommesse e, quindi, portatori di interessi economici personali. Rileva, infine, la necessità di una lettura delle conversazioni telefoniche intercettate non avulsa dal contenuto logico e temporale di riferimento, al fine di una valutazione complessiva e non parcellizzata. Si deve da ultimo affermare l’assoluta inconsistenza difensiva dell’ostinato tentativo di offrire una chiave di lettura alternativa ai contenuti delle conversazioni intercettate da parte di alcuni deferiti. Tentativo che, se per un verso costituisce un legittimo e insindacabile esercizio del diritto di difesa, per altro verso denota, a giudizio di questa commissione, una quantomeno superficiale interpretazione di quei fondamentali valori di lealtà (di cui è presupposta la conoscenza e la piena condivisione) su cui si fonda l’ordinamento sportivo e che qui rileva ai soli fini della valutazione del comportamento processuale.
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