LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 6 DEL 13 luglio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Ermanno PIERONI – Amministratore Unico Soc. Ancona: violazione art. 27 commi 1 e 2 dello Statuto F.I.G.C. con riferimento all’art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. ANCONA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta (violazione delle norme federali).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 6 DEL 13 luglio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Ermanno PIERONI – Amministratore Unico Soc. Ancona: violazione art. 27 commi 1 e 2 dello Statuto F.I.G.C. con riferimento all’art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. ANCONA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta (violazione delle norme federali). Il procedimento Con provvedimento del 23 giugno 2004, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il sig. Ermanno Pieroni, Amministratore Unico della Soc. Ancona, per violazione dell’art. 27 co. 1 e 2 dello Statuto F.I.G.C. con riferimento all’art. 1 co.1 del C.G.S. per aver eluso l’obbligo di accettare la piena efficacia dei provvedimenti degli Organi di Giustizia Sportiva e soggetti delegati della F.I.G.C., nonché la Soc. Ancona a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 2 co. 4 C.G.S. nella violazione ascritta all’Amministratore Unico. Nella vicenda in esame la Soc. Ancona ricorreva al Tribunale di Milano per l’annullamento, previa sospensione degli effetti e dell’efficacia del lodo reso dal Collegio Arbitrale, istituito presso la Lega Nazionale Professionisti della F.I.G.C., in data 5 marzo 2004 - vertenza n. 1476/03/B – relativo al procedimento arbitrale promosso dall’allenatore professionista sig. Ferruccio Mariani avverso la Soc. Ancona e con il quale la società veniva condannata al pagamento dell’importo lordo di € 71.895,36 a titolo di mensilità retributive, e di € 500,00 a titolo di interessi. Tale comportamento, attesa la mancata autorizzazione da parte della F.I.G.C., viene qualificato dalla Procura Federale nel suddetto deferimento quale violazione dell’art. 27 dello Statuto F.I.G.C. che prevede, tra l’altro, per le società l’obbligo di osservare le norme federali, nonché di impegnarsi “con l’affiliazione [..] ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti e di tutte le decisioni particolari adottate dalla Federazione e dai suoi organi e soggetti delegati nelle materie attinenti all’attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico , disciplinare ed economico”. La Procura ritiene altresì responsabile il sig. Ermanno Pieroni in qualità di Amministratore Unico dell’Ancona, atteso che nella specie lo stesso (pur stante il presunto riconoscimento della esistenza e vigenza della clausola compromissoria quale tesserato), non aveva provveduto a richiedere al Consiglio Federale la possibile deroga alla giurisdizione sportiva di cui all’art. 27 co. 2, né aveva attivato i mezzi indicati nei successivi commi 3, 4, 5 dello stesso articolo. Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti gli incolpati non hanno fatto pervenire memoria difensiva; peraltro hanno fatto pervenire istanza di sospensione del presente procedimento in attesa di pronuncia della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport in merito all’impugnazione della decisione della Corte Federale 31 marzo 2004 - CU 16/04/CF. Alla riunione odierna è comparso il difensore degli incolpati il quale, in via preliminare, precisa di rinunciare all’istanza di sospensione già depositata e chiede quindi volersi procedere alla discussione. E’ altresì presente il Presidente della società, sig. Pieroni il quale rende noto che alla data odierna sono state definite tutte le pendenze economiche tra la società ed il tesserato Mariani, rammostrando e depositando copia di dichiarazione liberatoria dello stesso datata 10.07.04 che viene acquisita agli atti. In conseguenza dichiara fin d’ora di voler rinunciare alle azioni pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria e che avevano dato adito all’odierno deferimento. E' comparso il rappresentante della Procura Federale il quale, preso atto di quanto sopra, chiede il proscioglimento dei deferiti, pur rimettendosi al giudizio della Commissione circa la valutazione del comportamento comunque posto in essere dai deferiti con l’avvio dell’azione ordinaria. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che il comportamento tenuto dalla Soc. Ancona e dal suo Amministratore Unico sig. Ermanno Pieroni non sia censurabile. Anzitutto va comunque sottolineato che, come noto, l’art. 27 co. 2 dello Statuto F.I.G.C. recita che “tutti i soggetti con l’affiliazione, il tesseramento o l’adesione alla Federazione, nonché tutti gli organi della Federazione, assumono in ragione della loro attività l’impegno ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati dalla F.I.G.C., dai suoi organi e soggetti delegati nelle materie comunque attinenti all’attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Salvo motivate deroghe concesse dal Consiglio Federale per gravi ragioni di opportunità, ogni violazione o azione comunque tendente alla elusione dell’obbligo di cui al presente articolo determina sanzioni disciplinari sino alla misura della revoca della affiliazione, per le società e le associazioni, e della radiazione per le persone fisiche.” Peraltro, si osserva che l’ordinamento statale con L. 91/81 espressamente prevede, con riferimento al rapporto di lavoro subordinato sportivo, la validità della clausola compromissoria con cui le controversie derivanti dal rapporto tra società sportiva e atleta siano deferite ad un collegio arbitrale. Alla luce delle considerazioni fin qui esposte, pertanto, non pare potersi discutere la validità ed operatività della clausola compromissoria; ne consegue, quindi, che (come statuito dalla Corte Federale e già deciso da questa Commissione) l’impugnazione del lodo arbitrale dinnanzi l’A.G.O. senza la preventiva autorizzazione integra violazione dell’art. 27 co.2. dello Statuto Federale. Tuttavia, le norme in oggetto sono certamente di non agevole ed univoca interpretazione e le questioni inerenti di non poco rilievo generale e sistematico, tanto che (come già specificato nei precedenti analoghi casi già decisi), anche nel caso di specie, non può non rilevarsi una presumibile e sostanziale buona fede della società marchigiana, collocandosi l’impugnativa in un momento anteriore alla pronuncia stessa della Corte, il che l’ha posta in una situazione di obiettiva impossibilità di conformarsi al su esposto principio di massima, stante la sua operatività ex nunc. A ciò si aggiunga nel caso specifico la preannunciata rinuncia alle azioni, che conferma il profilo soggettivo dei comportamenti e l’operatività della scriminante ai fini del proscioglimento dei deferiti. Il dispositivo Per tali motivi la Commissione delibera di prosciogliere il sig. Ermanno Pieroni e la Soc. Ancona dagli addebiti contestati.
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