LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 6 DEL 13 luglio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Ermanno PIERONI – Amministratore Unico Soc. Ancona: violazione art. 27 commi 1 e 2 dello Statuto F.I.G.C. con riferimento all’art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. ANCONA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta (violazione delle norme federali).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005
COMUNICATO UFFICIALE N. 6 DEL 13 luglio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Ermanno PIERONI – Amministratore Unico Soc. Ancona: violazione art. 27 commi
1 e 2 dello Statuto F.I.G.C. con riferimento all’art. 1 comma 1 C.G.S.;
Soc. ANCONA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta (violazione
delle norme federali).
Il procedimento
Con provvedimento del 23 giugno 2004, il Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione il sig. Ermanno Pieroni, Amministratore Unico della Soc. Ancona, per
violazione dell’art. 27 co. 1 e 2 dello Statuto F.I.G.C. con riferimento all’art. 1 co.1 del
C.G.S. per aver eluso l’obbligo di accettare la piena efficacia dei provvedimenti degli
Organi di Giustizia Sportiva e soggetti delegati della F.I.G.C., nonché la Soc. Ancona a
titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 2 co. 4 C.G.S. nella violazione ascritta
all’Amministratore Unico.
Nella vicenda in esame la Soc. Ancona ricorreva al Tribunale di Milano per l’annullamento,
previa sospensione degli effetti e dell’efficacia del lodo reso dal Collegio Arbitrale, istituito
presso la Lega Nazionale Professionisti della F.I.G.C., in data 5 marzo 2004 - vertenza n.
1476/03/B – relativo al procedimento arbitrale promosso dall’allenatore professionista sig.
Ferruccio Mariani avverso la Soc. Ancona e con il quale la società veniva condannata al
pagamento dell’importo lordo di € 71.895,36 a titolo di mensilità retributive, e di € 500,00
a titolo di interessi.
Tale comportamento, attesa la mancata autorizzazione da parte della F.I.G.C., viene
qualificato dalla Procura Federale nel suddetto deferimento quale violazione dell’art. 27
dello Statuto F.I.G.C. che prevede, tra l’altro, per le società l’obbligo di osservare le norme
federali, nonché di impegnarsi “con l’affiliazione [..] ad accettare la piena e definitiva
efficacia di tutti i provvedimenti e di tutte le decisioni particolari adottate dalla
Federazione e dai suoi organi e soggetti delegati nelle materie attinenti all’attività sportiva
e nelle relative vertenze di carattere tecnico , disciplinare ed economico”.
La Procura ritiene altresì responsabile il sig. Ermanno Pieroni in qualità di Amministratore
Unico dell’Ancona, atteso che nella specie lo stesso (pur stante il presunto riconoscimento
della esistenza e vigenza della clausola compromissoria quale tesserato), non aveva
provveduto a richiedere al Consiglio Federale la possibile deroga alla giurisdizione sportiva
di cui all’art. 27 co. 2, né aveva attivato i mezzi indicati nei successivi commi 3, 4, 5 dello
stesso articolo.
Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti gli incolpati non hanno fatto
pervenire memoria difensiva; peraltro hanno fatto pervenire istanza di sospensione del
presente procedimento in attesa di pronuncia della Camera di Conciliazione e Arbitrato per
lo Sport in merito all’impugnazione della decisione della Corte Federale 31 marzo 2004 -
CU 16/04/CF.
Alla riunione odierna è comparso il difensore degli incolpati il quale, in via preliminare,
precisa di rinunciare all’istanza di sospensione già depositata e chiede quindi volersi
procedere alla discussione.
E’ altresì presente il Presidente della società, sig. Pieroni il quale rende noto che alla data
odierna sono state definite tutte le pendenze economiche tra la società ed il tesserato
Mariani, rammostrando e depositando copia di dichiarazione liberatoria dello stesso datata
10.07.04 che viene acquisita agli atti.
In conseguenza dichiara fin d’ora di voler rinunciare alle azioni pendenti dinanzi
all’autorità giudiziaria ordinaria e che avevano dato adito all’odierno deferimento.
E' comparso il rappresentante della Procura Federale il quale, preso atto di quanto sopra,
chiede il proscioglimento dei deferiti, pur rimettendosi al giudizio della Commissione circa
la valutazione del comportamento comunque posto in essere dai deferiti con l’avvio
dell’azione ordinaria.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che il comportamento tenuto
dalla Soc. Ancona e dal suo Amministratore Unico sig. Ermanno Pieroni non sia
censurabile.
Anzitutto va comunque sottolineato che, come noto, l’art. 27 co. 2 dello Statuto F.I.G.C.
recita che “tutti i soggetti con l’affiliazione, il tesseramento o l’adesione alla Federazione,
nonché tutti gli organi della Federazione, assumono in ragione della loro attività
l’impegno ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di
tutte le decisioni particolari adottati dalla F.I.G.C., dai suoi organi e soggetti delegati nelle
materie comunque attinenti all’attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere
tecnico, disciplinare ed economico.
Salvo motivate deroghe concesse dal Consiglio Federale per gravi ragioni di opportunità,
ogni violazione o azione comunque tendente alla elusione dell’obbligo di cui al presente
articolo determina sanzioni disciplinari sino alla misura della revoca della affiliazione, per
le società e le associazioni, e della radiazione per le persone fisiche.”
Peraltro, si osserva che l’ordinamento statale con L. 91/81 espressamente prevede, con
riferimento al rapporto di lavoro subordinato sportivo, la validità della clausola
compromissoria con cui le controversie derivanti dal rapporto tra società sportiva e atleta
siano deferite ad un collegio arbitrale.
Alla luce delle considerazioni fin qui esposte, pertanto, non pare potersi discutere la validità
ed operatività della clausola compromissoria; ne consegue, quindi, che (come statuito dalla
Corte Federale e già deciso da questa Commissione) l’impugnazione del lodo arbitrale
dinnanzi l’A.G.O. senza la preventiva autorizzazione integra violazione dell’art. 27 co.2.
dello Statuto Federale.
Tuttavia, le norme in oggetto sono certamente di non agevole ed univoca interpretazione e
le questioni inerenti di non poco rilievo generale e sistematico, tanto che (come già
specificato nei precedenti analoghi casi già decisi), anche nel caso di specie, non può non
rilevarsi una presumibile e sostanziale buona fede della società marchigiana, collocandosi
l’impugnativa in un momento anteriore alla pronuncia stessa della Corte, il che l’ha posta in
una situazione di obiettiva impossibilità di conformarsi al su esposto principio di massima,
stante la sua operatività ex nunc.
A ciò si aggiunga nel caso specifico la preannunciata rinuncia alle azioni, che conferma il
profilo soggettivo dei comportamenti e l’operatività della scriminante ai fini del
proscioglimento dei deferiti.
Il dispositivo
Per tali motivi la Commissione delibera di prosciogliere il sig. Ermanno Pieroni e la Soc.
Ancona dagli addebiti contestati.
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