LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 5 DEL 8 luglio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Vlada AVRAMOV: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 11 comma 2 dell’allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento dell’Attività di Agente di Calciatori.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 5 DEL 8 luglio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Vlada AVRAMOV: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 11 comma 2 dell’allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento dell’Attività di Agente di Calciatori. Il procedimento Con provvedimento del 3/6/2004, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il calciatore Vlada Avramov, tesserato per la Soc. Vicenza, per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 11, comma 2, del Regolamento per le Procedure Arbitrali, allegato B, del Regolamento dell’Attività di Agente di Calciatori, per non aver dato esecuzione a quanto disposto a suo carico dal lodo arbitrale pronunciato in data 23/2/2004 (Manfredonia-Avramov). Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, l’incolpato ha fatto pervenire una memoria difensiva rilevando che il mancato pagamento sarebbe in realtà dipeso in primo luogo dal fatto che il Procuratore dell’Avramov avrebbe promesso a quest’ultimo una pronta collocazione in una società militante nel campionato tedesco, fatto poi non verificatosi; in secondo luogo, da una mancata percezione del significato economico e giuridico della sottoscrizione apposta in bianco sul mandato per agente di calciatore, vista la scarsa padronanza delle lingua italiana del deferito, il quale avrebbe agito in assoluta buona fede. Buona fede confermata altresì dalla segnalazione, effettuata al procuratore, dell’esistenza di un precedente conferimento di mandato, da ritenersi revocato per giusta causa. Per questi motivi, il deferito chiede l’applicazione della sanzione dell’ammonizione o, in subordine, dell’ammenda contenuta nei minimi. Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell’incolpato e la condanna dello stesso alla sanzione dell’ammenda di € 500,00. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il comportamento del Avramov è censurabile. Dagli atti ufficiali risulta che il Avramov non ha provveduto a dare esecuzione al lodo emesso dal Collegio arbitrale in data 23/2/2004. Tale comportamento integra la violazione dell’art. 1 del C.G.S. secondo il quale coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, non rilevando, in questa sede, eventuali rapporti intercorsi con terzi o con la Società di appartenenza. Non possono neppure essere prese in considerazione le allegazioni di buona fede per scarsa comprensione della lingua italiana, trattandosi di circostanza che attiene al merito del procedimento arbitrale definito con decisione la cui legittimità non è in alcun modo sindacabile in questa sede. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità dell’Avramov. Sanzione equa appare quella di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di € 500,00 a Vlada Avramov.
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