LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 5 DEL 8 luglio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Vlada AVRAMOV: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 11 comma 2 dell’allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento dell’Attività di Agente di Calciatori.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005
COMUNICATO UFFICIALE N. 5 DEL 8 luglio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Vlada AVRAMOV: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 11 comma 2
dell’allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento dell’Attività di
Agente di Calciatori.
Il procedimento
Con provvedimento del 3/6/2004, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione
il calciatore Vlada Avramov, tesserato per la Soc. Vicenza, per violazione dell’art. 1,
comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 11, comma 2, del Regolamento per le Procedure
Arbitrali, allegato B, del Regolamento dell’Attività di Agente di Calciatori, per non aver
dato esecuzione a quanto disposto a suo carico dal lodo arbitrale pronunciato in data
23/2/2004 (Manfredonia-Avramov).
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, l’incolpato ha fatto pervenire
una memoria difensiva rilevando che il mancato pagamento sarebbe in realtà dipeso in
primo luogo dal fatto che il Procuratore dell’Avramov avrebbe promesso a quest’ultimo
una pronta collocazione in una società militante nel campionato tedesco, fatto poi non
verificatosi; in secondo luogo, da una mancata percezione del significato economico e
giuridico della sottoscrizione apposta in bianco sul mandato per agente di calciatore, vista
la scarsa padronanza delle lingua italiana del deferito, il quale avrebbe agito in assoluta
buona fede. Buona fede confermata altresì dalla segnalazione, effettuata al procuratore,
dell’esistenza di un precedente conferimento di mandato, da ritenersi revocato per giusta
causa.
Per questi motivi, il deferito chiede l’applicazione della sanzione dell’ammonizione o, in
subordine, dell’ammenda contenuta nei minimi.
Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione della responsabilità dell’incolpato e la condanna dello stesso alla sanzione
dell’ammenda di € 500,00.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il comportamento del
Avramov è censurabile.
Dagli atti ufficiali risulta che il Avramov non ha provveduto a dare esecuzione al lodo
emesso dal Collegio arbitrale in data 23/2/2004.
Tale comportamento integra la violazione dell’art. 1 del C.G.S. secondo il quale coloro che
sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà,
correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, non
rilevando, in questa sede, eventuali rapporti intercorsi con terzi o con la Società di
appartenenza. Non possono neppure essere prese in considerazione le allegazioni di buona
fede per scarsa comprensione della lingua italiana, trattandosi di circostanza che attiene al
merito del procedimento arbitrale definito con decisione la cui legittimità non è in alcun
modo sindacabile in questa sede.
Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità dell’Avramov.
Sanzione equa appare quella di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di € 500,00
a Vlada Avramov.
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