LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 5 DEL 8 luglio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Massimo TAIBI – calciatore Soc. Atalanta: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Sig. Igor ZANIOLO – calciatore Soc. Messina: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. ATALANTA e Soc. MESSINA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara Messina-Atalanta del 21/3/2004).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005
COMUNICATO UFFICIALE N. 5 DEL 8 luglio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Massimo TAIBI – calciatore Soc. Atalanta: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;
Sig. Igor ZANIOLO – calciatore Soc. Messina: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;
Soc. ATALANTA e Soc. MESSINA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità
oggettiva (gara Messina-Atalanta del 21/3/2004).
Il procedimento
Con provvedimento del 26/5/2004, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione
i calciatori Zaniolo Igor (tesserato per la società Messina) e Taibi Massimo (tesserato per la
Soc. Atalanta), nonché le rispettive società di appartenenza per rispondere, i primi due,
della violazione dell'art. 1, comma 1 del C.G.S. (mancata osservanza dei principi di lealtà,
correttezza e probità), le due società della violazione dell’art. 2, comma 4 C.G.S.
(responsabilità oggettiva nella violazione ascritta ai propri tesserati). In particolare si
contestava: a Zaniolo di avere, al termine del primo tempo della gara Messina-Atalanta del
21/3/04, afferrato per il collo sul terreno di giuoco un calciatore avversario; a Taibi di
avere, nelle stesse circostanze, colpito con un pugno al volto il calciatore Zaniolo ed aver
rivolto al medesimo una espressione intimidatoria.
Nei termini stabiliti dall’atto di contestazione degli addebiti, la Soc. Atalanta faceva
pervenire memoria difensiva assumendo che il gesto di Taibi, benchè censurabile, doveva
essere inquadrato nel clima di violenza ed intimidazione instaurato, nelle 24 ore antecedenti
alla gara, dai sostenitori della società ospitante, i quali dopo aver nella nottata disturbato il
riposo dei calciatori bergamaschi (in ritiro presso un hotel di Messina), ed aver poi
nuovamente infastidito gli stessi nella mattinata successiva, avevano compiuto un vero e
proprio assalto al pulmann della squadra atalantina, nel momento in cui lo stesso si
apprestava ad entrare, verso le ore 13,40, nello stadio di Messina. In particolare era stato
effettuato, da alcune centinaia di tifosi giallorossi, un fitto di lancio di oggetti contundenti,
compresi sassi di grosse dimensioni, all’indirizzo del pullman: uno di questi aveva infranto
il vetro del mezzo andando a colpire alla coscia destra il calciatore Taibi, che in
conseguenza di ciò aveva affrontato la gara in condizioni fisiche e psicologiche
chiaramente menomate. In questo contesto il comportamento antiregolamentare tenuto dal
deferito nel corso della gara doveva essere valutato come una reazione emotiva ed
impropria ad una situazione ambientale di pesante intimidazione. Concludeva pertanto la
Soc. Atalanta chiedendo che le sanzioni fossero contenute nei minimi edittali.
Alla riunione odierna è comparso il Vice Procuratore Federale che ha concluso per
l’affermazione di responsabilità di tutti gli incolpati e per l’irrogazione delle seguenti
sanzioni: a Zaniolo € 4.000,00 di ammenda, a Taibi € 7.500,00 di ammenda, alla Soc.
Messina € 4.000,00 di ammenda, alla Soc. Atalanta € 7.500,00 di ammenda.
Sono comparsi altresì il rappresentante della Soc. Atalanta nonché il difensore della Soc.
Messina: il primo ha illustrato la memoria già presentata ribadendo le conclusioni ivi
formulate; il secondo ha chiesto il proscioglimento sia per il Messina che per Zaniolo
assumendo che quest’ultimo non avrebbe commesso il fatto a lui addebitato e chiedendo sul
punto l’ammissione di prova televisiva. Il rappresentante dell’Atalanta si è opposto a tale
incombente istruttorio.
I motivi della decisione
Ai sensi dell’art. 31 punto a4) la prova televisiva richiesta dalla difesa del Messina è
ammissibile essendo stato dedotto che il tesserato non avrebbe in alcun modo commesso
l’infrazione. Dalla visione delle immagini televisive non si ricavano però elementi
significativi a sostegno della tesi difensiva, posto che le stesse documentano esclusivamente
il contatto violento tra Taibi e Zaniolo, ma non consentono di escludere che possa esservi
stato in precedenza (magari in una porzione di terreno di giuoco od in un momento non
coperto dalla ripresa televisiva) analogo contatto tra Zaniolo ed altro calciatore
dell’Atalanta, come attestato dalla relazione dell’Ufficio Indagini.
Ciò posto, ritiene la Commissione che siano senz’altro censurabili i comportamenti tenuti
dai calciatori deferiti. Risulta infatti dalla relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini
(che costituisce fonte privilegiata di prova) che Zaniolo, il quale non era entrato in campo
tra i titolari della squadra del Messina, rimanendo a disposizione in panchina, alla fine del
primo tempo si diresse di corsa verso il centro campo per afferrare con un mano il collo del
calciatore avversario Innocenti. Subito dopo, mentre le squadre si avviavano negli
spogliatoi per l’intervallo, il portiere dell’Atalanta Taibi, forse per vendicare l’aggressione
subita dal compagno di squadra, sferrò un pugno al volto di Zaniolo, accompagnando il
gesto violento con una frase di questo tenore: “Zaniolo non minacciare nessuno perché
vengo a Messina a prenderti”.
Per quanto concerne Zaniolo si è trattato di un atto di modesta portata offensiva, ma di
indubbia valenza intimidatoria (ed in effetti con questo significato è stato inteso dal Taibi,
stando al tenore della frase dal medesimo pronunciata subito dopo). Sanzione congrua
appare, in conformità alla richiesta della Procura, quella di € 4.000,00 di ammenda.
Per quanto riguarda Taibi non può essere invocata a scusante della condotta
antiregolamentare sopra descritta il clima di tensione che si era venuto a creare intorno alla
compagine bergamasca in conseguenza degli sconsiderati gesti di teppismo di alcune frange
violente della tifoseria messinese (per questi fatti è già stato celebrato a suo tempo giudizio
disciplinare a carico della Soc. Messina dinanzi al Giudice Sportivo ed a questa
Commissione: v. decisione del G.S. del 30/3/04 confermata in secondo grado): ai tesserati è
richiesta infatti l’osservanza rigorosa dei doveri comportamentali sanciti dall’art. 1, comma
1 C.G.S. a prescindere dal contesto ambientale in cui essi si trovino ad operare, costituendo
i principi di lealtà agonistica e di rispetto per l’avversario i fondamenti irrinunciabili
dell’ordinamento sportivo. Può ammettersi però che Taibi, al di là del contesto ambientale,
si trovasse in una situazione emotiva e psicologica particolarmente delicata essendo stato
vittima, solo poche ore prima, di un grave atto di aggressione fisica posto in essere dai
sostenitori della Società ospitante.
Tenuto conto di ciò e valutate tutte le altre circostanze del caso, in particolare l’assenza di
conseguenze lesive per lo Zaniolo, nonché il notevole lasso di tempo intercorso tra la
commissione del fatto ed il deferimento, appare congrua nei confronti di Taibi, in
conformità alle richieste della Procura, la sanzione dell’ammenda di € 7.500,00.
Essendo stati i fatti commessi sul terreno di giuoco durante lo svolgimento della gara non si
ravvisano i presupposti per sanzionare le società di appartenenza dei calciatori a titolo di
responsabilità oggettiva.
Il dispositivo
La Commissione delibera di irrogare a Taibi Massimo la sanzione di € 7.500,00 di
ammenda ed a Zaniolo Igor la sanzione di € 4.000,00 di ammenda, e di prosciogliere le
Società Atalanta e Messina.
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