COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 90 del 28 giugno 2004 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ECLANESE – GARA AGROPOLI / ECLANESE DEL 7.12.2003 – ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 90 del 28 giugno 2004 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ECLANESE – GARA AGROPOLI / ECLANESE DEL 7.12.2003 – ECCELLENZA La C.D., letto il reclamo presentato dalla società sportiva Eclanese, visti gli atti del fascicolo d’ufficio, esaminato l’attestato trasmesso dal competente Ufficio Tesseramento rileva che, in occasione della gara disputata in data 7.12.2003, la partecipazione dei calciatori Ranaudo Fabio e Nicoletti Angelo per la U.S. Agropoli non può essere considerata regolare. Difatti, come segnalato dalla società ricorrente, i calciatori suddetti avendo appreso di un falso trasferimento alla società Paganese, hanno ritenuto di sanare la propria posizione in via breve senza osservare la procedura rituale. Poiché il loro trasferimento in seno all’U.S.Agropoli ha trovato origine in un atto rilevatosi illecito, per cui la loro posizione in seno alla medesima società non può essere considerata regolare (quod nullum est, nullum producit effectum); P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l’effetto, di infliggere alla società Agropoli la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone per la tassa, non versata.
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