COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 48 del 17/06/2004 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 71 – Reclamo G.S. Sant’Ampelio Bordighera avverso la squalifica del calciatore Laganà Marco fino al 31.12.2004. Gara Sant’Ampelio-Andora del 25.4.2004 Campionato 2^ categoria. C.U. n. 40 del 20.5.2004 C.P. Savona

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 48 del 17/06/2004 - pubbl. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 71 - Reclamo G.S. Sant'Ampelio Bordighera avverso la squalifica del calciatore Laganà Marco fino al 31.12.2004. Gara Sant'Ampelio-Andora del 25.4.2004 Campionato 2^ categoria. C.U. n. 40 del 20.5.2004 C.P. Savona Il Giudice Sportivo, con decisione apparsa sul Comunicato Ufficiale in epigrafe, ha irrogato la squalifica fino al 31.12.2004 a Laganà Marco, calciatore tesserato per il G.S. Sant’Ampelio Bordighera, reo confesso di aver colpito alla nuca l’arbitro, a fine gara, con una violenta pallonata; poiché il direttore di gara non era stato in grado di indicare l’autore del gesto violento, il primo giudice aveva squalificato, a’ sensi dell’art. 2 comma 2 C.G.S. il capitano della squadra, revocandone poi la sanzione a seguito dell’autodenuncia del Laganà. Il provvedimento è stato impugnato dal G.S. Sant’Ampelio Bordighera con reclamo di rito nel quale chiede la riduzione della squalifica sostenendo l’involontarietà del gesto del Laganà, causato dall’eccessivo nervosismo determinatosi a seguito di un calcio di rigore accordato alla squadra ospite nel tempo di ricupero. La Commissione Disciplinare, esaminato il referto di gara, atto a fede privilegiata ai sensi dell’art. 31 lett. A.1 C.G.S, dal quale non risulta l’invocata involontarità del gesto del calciatore, ritiene che la sanzione irrogata in primo grado, equa e proporzionata ai fatti, debba essere confermata, tenuto anche conto dell’aggravante della giovane età del soggetto e del periodo di inattività per la sosta estiva. Per questi motivi respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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