COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 48 del 17/06/2004 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 72 – Reclamo Football Club United Rebocco avverso la posizione irregolare del calciatore Tinnirello Alfio nelle file dell’U.S. Riccò 1997 nelle gare disputate nel periodo intercorrente tra l’inizio del campionato di seconda categoria ed il 17 dicembre 2003.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 48 del 17/06/2004 - pubbl. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 72 - Reclamo Football Club United Rebocco avverso la posizione irregolare del calciatore Tinnirello Alfio nelle file dell'U.S. Riccò 1997 nelle gare disputate nel periodo intercorrente tra l'inizio del campionato di seconda categoria ed il 17 dicembre 2003. La Società Football Club United Rebocco, con reclamo spedito con raccomandata del 1.6.2004, ha proposto reclamo alla Commissione Disciplinare lamentando l’irregolare partecipazione nelle file dell’U.S. Riccò, nel periodo intercorrente tra l’inizio del campionato e la data del 17 dicembre 2003, del calciatore Tinnirello Alfio che non ne aveva titolo perché vincolato all’U.S. Arsenalspezia. Il reclamo è inammissibile per violazione degli art. 29 commi 1 e 2 C.G.S. e 42 comma 3 C.S.S. Ai sensi del citato art. 29 comma 1 sono legittimati a proporre reclamo le società…..che, ritenendosi lese nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo stesso; il successivo comma 2 sancisce che in ordine allo svolgimento delle gare sono titolari d’interesse diretto le società….che vi hanno partecipato. Ciò premesso, nel caso di specie, l’interesse diretto è circoscritto alla sola gara Riccò-Rebocco del 2.11.2003, ma poiché l’art. 42 comma 3 C.G.S. stabilisce che il reclamo avverso la regolarità della gara in ordine alla posizione irregolare di calciatori che vi hanno partecipato deve essere proposto entro il settimo giorno dallo svolgimento della gara stessa, appare di tutta evidenza la tardività nell’invio del reclamo alla C.D. Per questi motivi la Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal F.C. United Rebocco e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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