COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°102 del 29/06/2004 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE PROFILI MAURO avverso sanzione merito gara Loreto – Sangiorgese, del 16.5.2004 – Play-off – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “C” – Com. Uff. n. 92 del 20.5.2004.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°102 del 29/06/2004 - pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE PROFILI MAURO avverso sanzione merito gara Loreto – Sangiorgese, del 16.5.2004 – Play-off - Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “C” – Com. Uff. n. 92 del 20.5.2004. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Profili Mauro, tesserato per la società Sangiorgese, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive perchè “espulso per comportamento non regolamentare, a fine gara, insultava reiteratamente l’arbitro, tenendo un comportamento intimidatorio nei confronti della terna arbitrale.” Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il calciatore Profili Mauro invocando una riduzione della sanzione inflittagli dal primo Giudice, asserendo di essere stato espulso a causa di un equivoco in cui sarebbe incorso il direttore di gara, in quanto egli sarebbe intervenuto al solo fine di difenderlo dalla possibile aggressione dell’allenatore della squadra avversaria. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha riferito di avere espulso il Profili per avere questi insultato un componente della panchina avversaria; a fine gara, lo stesso, nel rientrare negli spogliatoi, lo insultava reiteratamente, tenendo un comportamento intimidatorio nei suoi confronti. All’odierna seduta, assente il reclamante, sia pur ritualmente convocato, il procedimento veniva ritenuto in decisione. LA COMMISSIONE · visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara · ritenuta provata la responsabilità del Profili in ordine ai fatti ascrittigli; · ritenute infondate le censure del reclamante relative alla pretesa violazione del principio di congruità, risultando la correttezza dell’interpretazione regolamentare offerta dalla delibera impugnata. 1. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto in proprio dal calciatore Profili Mauro, per l’effetto confermando l’impugnato provvedimento. Dispone incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it