COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 90 del 28 giugno 2004 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO PRESIDENTE C.R.C. A CARICO DELLE SOCIETÀ DI PRIMA CATEGORIA CHE NON HANNO PARTECIPATO ALL’ATTIVITÀ GIOVANILE OBBLIGATORIA (Campionati Juniores organizzati dal C.R. Campania L.N.D. – Campionati Allievi e/o Giovanissimi, organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico).

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 90 del 28 giugno 2004 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO PRESIDENTE C.R.C. A CARICO DELLE SOCIETÀ DI PRIMA CATEGORIA CHE NON HANNO PARTECIPATO ALL’ATTIVITÀ GIOVANILE OBBLIGATORIA (Campionati Juniores organizzati dal C.R. Campania L.N.D. – Campionati Allievi e/o Giovanissimi, organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico). La C.D., letto il C.U. n. 1 del 1.7.2003 del C.R. Campania, che riporta la prescrizione della Lega Nazionale Dilettanti, a carico delle società del Campionato di Prima Categoria, l’obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Juniores (o di Attività Mista), organizzato dal C.R. Campania della L.N.D., o, in alternativa, ad uno dei due Campionati (categorie Allievi e/o Giovanissimi), organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico, secondo la prescrizione dell’art. 32 del Regolamento della L.N.D.; ritenuto che la stessa disposizione contempla il deferimento obbligatorio, da parte del Presidente del C.R. Campania, e la contestuale sanzione pecuniaria di € 516/00 a carico di ciascuna società, risultata inosservante della prescrizione. Letto l’atto di deferimento proposto dal sig. Presidente del C.R. Campania, in data 16.6.2004, prot. n. 8740; tenuto conto che è stato ritualmente rimesso il conseguente atto, contestato in via formale, da questa Commissione Disciplinare, alle società risultate inadempienti: AGROPOLI BRAD, ALEX SOCCAVO, AMOROSI, ANDRETTA, ATLETICO BENEVENTO, ATLETICO EPOMEO, ATLETICO IRNO, C. PREGIATO, CALATIA MADDALONI, CARDITO, CASALNUOVO, CASAPESENNA CALCIO, EDEN VERDE, FOOTBALL CLUB PAOLISI, FOOTBALL CLUB VOLCEI, IL LUPO, INTREPIDA, IRPINIA TEORA, JUNIOR DUCENTA VOLTURNO, MONTECORVINO PUGLIANO, MONTEFALCIONE, MONTESARCHIO, NEAPOLIS, NUOVA A.C. SPARANISE, NUOVA BOY MARANO, NUOVA CALCISTICA RIARDO, NUOVA NOCERA SUPERIORE, NUOVA POL. SOLOPACA, PAGANI, PANNARANO, PERDIFUMO, PIEDIMONTE, PONTECAGNANO 1999, PRO SASSANO, PRO SOLOFRA, REAL CONTRADA, REAL MARZANO, REAL PESCO, REAL SANT ANTIMO, REAL SANT EGIDIO, REAL SERINO, REAL SIANESE, RIBOTTOLI, RINASCITA VOLLESE, S. AGATA IRPINA, S. NICOLA CALCIO, S. PIO SANT’ARPINO, S. POTITO ULTRA, SANGENNARESE, SPORT CLUB 85 TRAMONTI, SPORTING TORRECUSO, STELLA NASCENTE, VAL SERRE, VIBOVILLA, VIRTUS BARRESE, VIRTUS FOGLIANISE, VIRTUS GRIFONI, VISCIANO FUTURA e VITULANO; considerato che, nei termini prescritti, sono pervenute deduzioni a difesa delle società: Nuova Solopaca, Virtus Grifoni, Sangennarese, Amorosi, Real Sianese, Montesarchio e Rinascita Vollese; ritenuto che non sono emersi elementi utili a sostegno di eventuali eccezioni, o cause impeditive di forza maggiore (C.U. n. 1 del 1.7.03 pag. 16/17 … omississ … “Le società, che presenteranno istanza di dispensa e che non avranno ricevuto entro il 30 settembre 2003, la relativa comunicazione di concessione, dovranno considerarsi non dispensate dall’obbligo in argomento”; P.Q.M. DICHIARA le società innanzi elencate responsabili della violazione delle disposizioni regolamentari, di cui all’art. 32 del Regolamento della L.N.D. e, di conseguenza DELIBERA di irrogare, a carico di ciascuna delle società del Campionato di Prima Categoria inadempienti, come di seguito elencate: AGROPOLI BRAD, ALEX SOCCAVO, AMOROSI, ANDRETTA, ATLETICO BENEVENTO, ATLETICO EPOMEO, ATLETICO IRNO, C. PREGIATO, CALATIA MADDALONI, CARDITO, CASALNUOVO, CASAPESENNA CALCIO, EDEN VERDE, FOOTBALL CLUB PAOLISI, FOOTBALL CLUB VOLCEI, IL LUPO, INTREPIDA, IRPINIA TEORA, JUNIOR DUCENTA VOLTURNO, MONTECORVINO PUGLIANO, MONTEFALCIONE, MONTESARCHIO, NEAPOLIS, NUOVA A.C. SPARANISE, NUOVA BOY MARANO, NUOVA CALCISTICA RIARDO, NUOVA NOCERA SUPERIORE, NUOVA POL. SOLOPACA, PAGANI, PANNARANO, PERDIFUMO, PIEDIMONTE, PONTECAGNANO 1999, PRO SASSANO, PRO SOLOFRA, REAL CONTRADA, REAL MARZANO, REAL PESCO, REAL SANT’ANTIMO, REAL SANT’EGIDIO, REAL SERINO, REAL SIANESE, RIBOTTOLI, RINASCITA VOLLESE, S. AGATA IRPINA, S. NICOLA CALCIO, S. PIO SANTARPINO, S. POTITO ULTRA, SANGENNARESE, SPORT CLUB 85 TRAMONTI, SPORTING TORRECUSO, STELLA NASCENTE, VAL SERRE, VIBOVILLA, VIRTUS BARRESE, VIRTUS FOGLIANISE, VIRTUS GRIFONI, VISCIANO FUTURA e VITULANO la sanzione pecuniaria di € 516,00.
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