COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 109 del 2.8.2004 per il 30.6.2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DISPOSTO DAL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 25 PUNTO 4 CGS A CARICO DELLA A.S. ATL. VILLANOVA GUIDONIA, DEL PRESIDENTE DELLA STESSA, SIG. DI MICHELE CELESTINO E DEL DIRIGENTE PALAZZINI ARMANDO.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 109 del 2.8.2004 per il 30.6.2004 - pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DISPOSTO DAL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25 PUNTO 4 CGS A CARICO DELLA A.S. ATL. VILLANOVA GUIDONIA, DEL PRESIDENTE DELLA STESSA, SIG. DI MICHELE CELESTINO E DEL DIRIGENTE PALAZZINI ARMANDO. Con nota del 27-5-2004 prot. 351/MZ/vi il Presidente del Comitato Regionale Lazio ha disposto il deferimento della società e dei tesserati in epigrafe per violazione, il Palazzini dell’articolo 1 comma 1 CGS, la società dell'articolo 2 comma 4 CGS, ed il Presidente Di Michele per violazione dell'articolo 2 comma 1 CGS. Il deferimento origina dalla decisione di questa Commissione in merito alla gara del campionato di promozione Atl. Villanova Guidonia - Tor Lupara del 5-10-2003, pubblicata nel comunicato ufficiale n. 99 del 27-5-2004. Con tale decisione la Commissione puniva il Tor Lupara con la perdita della gara per la irregolare posizione del calciatore Boria Andrea, a seguito dell'annullamento da parte della Commissione Tesseramenti del trasferimento operato il 26-8-2003 dall'Atletico Villanova Guidonia al Tor Lupara. La vicenda origina da una lista di trasferimento rilasciata, nelle more delle procedure di fusione tra le società Atletico Guidonia e Villanova, dal Sig. Palazzini Armando, già dirigente dell'Atletico Guidonia, al calciatore Boria Andrea. L'istruttoria esperita sia in sede di esame di prime cure dalla Commissione, che dalla Commissione Tesseramenti, hanno accertato che il Palazzini aveva rilasciato la lista, priva del timbro sociale, senza averne alcun potere. Il Tor Lupara, ignaro di tale circostanza, considerando la lista pienamente valida l'aveva trasmessa al Comitato ed aveva utilizzato il calciatore nella prima gara di campionato proprio contro l'Atl. Villanova Guidonia. Tale società aveva però inoltrato reclamo per la posizione del calciatore, considerandolo ancora proprio tesserato, disconoscendo la validità del trasferimento effettuato al Tor Lupara. La competente Commissione Disciplinare aveva dapprima trasmesso gli atti all'Ufficio Indagini e poi, all'esito delle risultanze dello stesso, alla Commissione Tesseramenti che si era pronunciata per l'irregolarità del trasferimento in quanto sottoscritto da persona sprovvista dei poteri di firma. Di fronte a tale circostanze, considerando anche la gravità delle conseguenze del comportamento del Palazzini, che avevano comportato l'irrogazione della sanzione sopra ricordata al Tor Lupara che aveva rischiato la retrocessione, la Commissione Disciplinare aveva trasmesso gli atti al Presidente del Comitato Regionale Lazio affinchè esercitasse il potere di impulso concesso dal CGS nei confronti dei tesserati e della società Atl. Villanova Guidonia. L'istruttoria esperita dall'Ufficio Indagini e l'audizione dei rappresentanti della società, tra cui il Presidente deferito Di Michele, hanno pienamente confermato le gravissime responsabilità del Palazzini che con il suo comportamento scorretto ed improvvido hanno causato gravissimi danni al Tor Lupara ed al calciatore Boria che, di fatto, non ha potuto disputare il campionato appena trascorso, avendo una posizione di tesseramento sub judice. Per contro non è stato possibile accertare una concertazione tra lo stesso Palazzini ed il presidente Di Michele, autore in prima persona dell'iniziativa di presentare il reclamo per la regolarità della gara, per arrecare tale danno al calciatore ed alla consorella inducendola in errore sulla validità della lista di trasferimento rilasciata dal Palazzini. E' evidente, infatti, che il Tor Lupara, assolutamente ignaro ed in buona fede, abbia utilizzato il calciatore proprio contro l'Atletico Villanova Guidonia, ritenendo la lista pienamente valida, anche se con un minimo di accortezza, sarebbe stato facile accertarne la genuinità, portata personalmente dal calciatore, che si presentava prima del timbro sociale. Così come è evidente che le procedure di fusione abbiano in qualche misura facilitato l'improvvida iniziativa del Palazzini e rallentato i provvedimenti che la società originata dalla fusione avrebbe dovuto e potuto mettere in atto per invitare il Boria a partecipare agli allenamenti pre campionato ed accertarne, invece, la partecipazione alle attività del Tor Lupara, amichevoli ed allenamenti, apparentemente sine titulo. Non è invece evidente che l'Atl. Villanova Guidonia abbia volutamente architettato tutta la vicenda per lucrare la vittoria a tavolino, sia perché quando la lista è stata rilasciata non erano pubblicati i calendari che opponevano le due società nella prima gara di campionato, sia perché non poteva ipotizzarsi che il calciatore sarebbe stato impiegato in tale gara. Non esaustiva e decisiva sul punto è la circostanza che durante l'audizione di fronte ai rappresentanti dell'Ufficio Indagini il Di Michele ed il Palazzini siano apparsi in buoni rapporti, circostanza peraltro giustificata dal Di Michele con la propria abitudine di trattare chicchessia con correttezza formale. Alla luce di tali risultanze appare certa la pesante responsabilità del Palazzini di cui deve rispondere anche, per responsabilità oggettiva la società, mentre non appare provata la responsabilità del Di Michele, quale legale rappresentante dell'Atletico Villanova Guidonia, in quanto il documento di trasferimento irregolare è stato trasmesso dal Tor Lupara e la lista de quo, per le considerazioni sopra esposte, non può considerarsi proveniente dalla società, essendo finanche sprovvista del timbro sociale. Per tutti questi motivi la Commissione Disciplinare DELIBERA di irrogare al dirigente dell'Atletico Villanova Guidonia Palazzini Armando la squalifica per anni due e l'ammenda a carico della società Atletico Villanova Guidonia di Euro 1.000,00 ritenendoli responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte. Di prosciogliere da ogni addebito il Presidente della stessa società Di Michele Celestino.
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