COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 Comunicato Ufficiale N. 4 del 29/07/2004 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE 252/04 – cc. Deferimento della Procura Federale nei confronti di : A ) Presidenti di Società : SEPPIA Roberto, U.S. Gello; LAZZERI Riccardo, U.S. Porta a Piagge; TALARICO Giovanni, Pol. Alberane; MANCINI Paolo, Acli Garzella; MARRONE Carmine, A.S. Scintillapisaest; BAGLINI Italo, G.S. Madonna dell’Acqua; BRONZINI Massimo e IMPEDUGLIA Fabrizio, copresidenti A.C. Bellani Cittadella, per rispondere della violazione dell’art.1 del C.di G.S. per non aver presentato in campo le proprie squadre in occasione delle gare che le vedevano opposte alle squadre delle Società “ Sporting 2000” e “ Valdera calcio” . B ) Le Società : U.S. GELLO ; U.S.PORTA A PIAGGE; POL. ALBERONE; U.S. ACLI GARZELLA; A.S. SCINTILLAPISAEST; MADONNA DELL’ACQUA ; BELLANI CITTADELLA, per violazione dell’art. 2 del C.G.S. per responsabilità diretta nella violazione ascritta ai propri Presidenti, come indicato sub A . C ) I tesserati : 1 ) ROVINA Gabriele e VIVALDI Dario dell’’A.S. Scintillapisaest. per la violazione dell’art. 1, commi 1 e 3 del vigente Codice di Giustizia Sportiva per non aver ottemperato alla convocazione disposta dall’Ufficio indagini per il giorno 27/11/2003. 2 ) ERZENI Besmir, U.S.Forcoli ; BERBERI Romali, A.C. Bellani Cittadella, cui viene addebitata la violazione dell’ art.1 per aver reso dichiarazioni false e reticenti al G.S. di 2° grado presso il C.R.T. . In aggiunta a ciò viene ulteriormente contestato al Berberi di aver violato il comma 3 dell’art. 1 per non essersi ingiustificatamente presentato alla convocazione disposta dal G.S. di 2° grado. D ) Le Società : A.S. SCINTILLAPISAEST – U.S.FORCOLI – A.C. BELLANI CITTADELLA in virtù di quanto disposto dall’art. 2, c.4 in conseguenza di quanto addebitato sub C rispettivamente ai punti 1 e 2 .

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 Comunicato Ufficiale N. 4 del 29/07/2004 - pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE 252/04 - cc. Deferimento della Procura Federale nei confronti di : A ) Presidenti di Società : SEPPIA Roberto, U.S. Gello; LAZZERI Riccardo, U.S. Porta a Piagge; TALARICO Giovanni, Pol. Alberane; MANCINI Paolo, Acli Garzella; MARRONE Carmine, A.S. Scintillapisaest; BAGLINI Italo, G.S. Madonna dell’Acqua; BRONZINI Massimo e IMPEDUGLIA Fabrizio, copresidenti A.C. Bellani Cittadella, per rispondere della violazione dell’art.1 del C.di G.S. per non aver presentato in campo le proprie squadre in occasione delle gare che le vedevano opposte alle squadre delle Società “ Sporting 2000” e “ Valdera calcio” . B ) Le Società : U.S. GELLO ; U.S.PORTA A PIAGGE; POL. ALBERONE; U.S. ACLI GARZELLA; A.S. SCINTILLAPISAEST; MADONNA DELL’ACQUA ; BELLANI CITTADELLA, per violazione dell’art. 2 del C.G.S. per responsabilità diretta nella violazione ascritta ai propri Presidenti, come indicato sub A . C ) I tesserati : 1 ) ROVINA Gabriele e VIVALDI Dario dell’’A.S. Scintillapisaest. per la violazione dell’art. 1, commi 1 e 3 del vigente Codice di Giustizia Sportiva per non aver ottemperato alla convocazione disposta dall’Ufficio indagini per il giorno 27/11/2003. 2 ) ERZENI Besmir, U.S.Forcoli ; BERBERI Romali, A.C. Bellani Cittadella, cui viene addebitata la violazione dell’ art.1 per aver reso dichiarazioni false e reticenti al G.S. di 2° grado presso il C.R.T. . In aggiunta a ciò viene ulteriormente contestato al Berberi di aver violato il comma 3 dell’art. 1 per non essersi ingiustificatamente presentato alla convocazione disposta dal G.S. di 2° grado. D ) Le Società : A.S. SCINTILLAPISAEST - U.S.FORCOLI - A.C. BELLANI CITTADELLA in virtù di quanto disposto dall’art. 2, c.4 in conseguenza di quanto addebitato sub C rispettivamente ai punti 1 e 2 . Con unico provvedimento ( n° 1878/101 in data 3 giugno 2004 ) la Procura Federale ha disposto i deferimenti indicati in epigrafe. A seguito della convocazione per la data odierna risultano presenti : per la Procura Federale l’Avvocato Mario Taddeucci Sassolini, Sostituto, nonchè i tesserati : LAZZERI Riccardo; TALARICO Giovanni; BAGLINI Italo ( rappresentato per delega dal segretario della Società sig. Canterini Giuseppe ); BRONZINI Italo e IMPEDUGLIA Fabrizio, in proprio e quali Presidenti rispettivamente delle Società : U.S. Porta Piagge, Pol. Alberone, G.S. Madonna dell’Acqua, A.C. Bellani Cittadella. Il Presidente Impeduglia rappresenta, per delega, il calciatore BERBERI Romali. La A.S. Scintillapisaest ha fatto pervenire memoria con la quale precisa che il Sig.MARRONE Carmine non fa più parte della Società . Il nuovo Presidente afferma di essere assente per motivi di lavoro mentre i due calciatori sono in vacanza, dichiarando la disponibilità di tutti per i primi di settembre. Il dibattimento viene, quindi, dichiarato aperto dal Presidente della C.D, il quale specifica che l’odierno deferimento risulta avviato a seguito del rifiuto delle Società incolpate a prendere parte a gare che le vedevano opposte alla Società Valdera, a sua tempo giudicata per altri motivi, nonché per fatti accaduti durante il procedimento istruttorio di quel deferimento. Ritiene a questo punto di intervenire il tesserato Fabrizio IMPEDUGLIA, copresidente dell’A.C. Bellani Cittadella il quale spiega che il rifiuto a scendere in campo contro le Società Valdera e, in misura minore contro lo Sporting 2000, è derivato dal non corretto comportamento tenuto dalle due Società nella acquisizione di giovani calciatori anche attraverso la corresponsione di incentivi monetari o di promesse di provini nell’ambito della categoria “Allievi”, riuscendo nell’intento ed alterando così lo svolgimento dei campionati. Da ciò il risentimento di oltre il 60% delle Società del Comitato Provinciale Pisano sfociato nella decisione di non scendere in campo ritenendo di esercitare, in tal modo, una pressione che generasse un qualsiasi intervento volto a porre rimedio alla situazione creatasi. Il fatto che la protesta sia stata posta in essere unicamente dalle società qui convocate è dovuto semplicemente alle date del calendario. Rileva come per effetto dell’intervento degli organi di Giustizia Sportiva sono stati adottati provvedimenti disciplinari nei confronti della Soc. Valdera che ha di conseguenza perso il gemellaggio per l’attività giovanile che aveva con l’A.C. Milan. Prende la parola il rappresentante delegato dal G.S. Madonna dell’Acqua il quale riferisce che la propria Società ha partecipato all’iniziativa solo nella fase iniziale, pur non dissociandosi da essa, e che comunque la mancata partecipazione all’unica gara che ha visto la Società coinvolta è stata da essa giustificata con tempestiva e rituale comunicazione adducendo la causa di forza maggiore, ovvero la mancanza del numero minimo di calciatori . Interviene il tesserato Riccardo LAZZERI, Presidente dell’U.S. Porta Piagge il quale riportandosi alle dichiarazioni rese dal Presidente Impeduglia dichiara di condividerle e sottoscriverle. Cosi come fa il Presidente della Pol. Alberone, Giovanni TALARICO. Non partecipa alla discussione il co-presidente della A.C. Bellani Cittadella, Massimo BRONZINI, che si è dovuto forzatamente assentare dal dibattimento. Esaurite le dichiarazioni dei tesserati prende la parola il Sostituto Procuratore Federale il quale dopo aver riconosciuto valenza alla protesta delle Società presenti, esclusivamente sotto l’aspetto etico-morale, in quanto volta ad aprire un varco in una situazione di estrema gravità, definisce il comportamento degli incolpati “ eversivo”, nell’ambito calcistico, a causa della evidente violazione di quel complesso di norme, che regolano l’attività federale, cui ciascuna società deve attenersi. Pone quindi l’accento sui destinatari dell’attività federale, i giovani calciatori, che devono avere come unico scopo quello di giocare al calcio, finalità alla quale è destinata la disputa dei campionati. Rilevato, infine, che la decisione di astenersi dal partecipare alle gare è del tutto meditata, ritiene che essa sia da condannare sotto l’aspetto sportivo : conclude chiedendo irrogarsi la inibizione per sei mesi a ciascuno dei Presidenti deferiti, mentre, per la responsabilità diretta derivante dalla loro condotta, infliggersi a ciascuna delle Società da essi rappresentata la sanzione pecuniaria di € 1.000,00. Alle richieste del Procuratore seguono le repliche degli interessati. Il rappresentate del G.S Madonna dell’Acqua richiama l’attenzione sul proprio precedente intervento chiedendo che l’astensione dalla gara della propria squadra venga posta sullo stesso piano delle altre Società che le hanno invece disputate, ciò perché la mancata partecipazione è derivata dalla impossibilità a reperire i giovani calciatori a causa degli eventi prima descritti. Interviene ancora il Presidente Impeduglia il quale fa presente che nello stesso giorno ed alla medesima ora in cui la propria squadra avrebbe dovuto giocare l’incontro con il Valdera era stato disposto il recupero della gara Valdera – San Frediano, per la categoria 1993, del quale il Comitato Provinciale non ha dato notizia sul C.U. Afferma inoltre che il Valdera ha disputato due gare in contemporanea avvalendosi della rinuncia della sua squadra e che di tale evento e della rinuncia alla partecipazione alla gara è stata data comunicazione, anziché sul comunicato immediatamente successivi, su due diversi ad esso posteriori. Si passa quindi ad esaminare la posizione degli altri incolpati. Ai calciatori ROVINA Gabriele e VIVALDI Dario, tesserati per l’A.S. Scinitillapisaest, viene contestata la inottemperanza alla convocazione da parte dell’Ufficio Indagini. I due tesserati e di conseguenza la Società, responsabile sotto il profilo oggettivo, non hanno svolto attività difensiva limitandosi a dichiarare , come indicato in premessa, di poter essere disponibili “……possibilmente per i primi giorni di settembre.” In ordine a ciò il Procuratore federale, rilevato che dal fascicolo risulta provata per tabulas la inottemperanza all’invito dell’U.I., chiede sanzionarsi il comportamento dei tesserati con la squalifica fino al 30 settembre 2004 e, in conseguenza di ciò, infliggere alla Società l’ammenda di € 500,00. L’ultimo atto di contestazione che si esamina riguarda i calciatori ERZEBI Besmir ( U.S. Forcoli ) e BERBERI Romali ( A.C. Bellani Cittadella ) . Sul punto il Sig. Giorgio CORRADETTI, quale delegato del legale rappresentante della U.S. Forcoli, afferma la estraneità della Società essendo essa del tutto all’oscuro dei comportamenti del calciatore Erzeni Besmir e, conseguentemente, di quanto gli viene addebitato. Per quanto concerne i fatti contestati al calciatore Berberi Romali interviene il co-presidente dell’A.C. Bellani Cittadella, Impeduglia, sia in rappresentanza della Società che del calciatore. Con riferimento all’addebito elevato alla Società osserva il co-presidente che essa è del tutto estranea ai comportamenti del calciatore per la semplice ragione che questi, all’epoca dei fatti, era già tesserato per il Cuoiopelli Cappiano. Circa il comportamento del calciatore , imputato di aver reso dichiarazioni false e reticenti, ritiene che si sia trattato di semplici contraddizioni in cui il calciatore sarebbe incorso sia per lo status particolare di straniero in cerca di una sistemazione (cita a tal fine che solo oggi ha ottenuto in assegnazione una casa popolare ) ed anche perché coinvolto in questioni al di fuori della sua portata. Intervenendo in proposito, il Procuratore Federale sostiene che è del tutto fondato il capo di incolpazione a carico dei due tesserati dato che il Berberi, dopo aver affermato, in sede di dichiarazioni rese al rappresentante dell’U.I, in modo inequivocabile, di aver visto consegnare a ciascun ragazzo € 20,00, alla fine di una gara, ed a Besmir Erzeni la somma di € 120,00, alla fine del campionato, successivamente, innanzi il G.S. di 2° grado, ha negato la circostanza assumendo di averne sentito parlare dai compagni di squadra quale speranza di poter conseguire il premio di € 20,00. Per quanto riguarda l’Erzeni a questi non viene contestato di negare di aver conseguito una qualsiasi somma ( il che sarebbe stato nel suo diritto di difesa ) quanto di aver negato l’evidenza nell’affermare di non aver mai parlato con il Berberi della vicenda. Il Procuratore, considerato che al Berberi è stato altresì contestato di non aver risposto alla convocazione del G.S. di II grado, chiede applicarsi le seguenti sanzioni : · a Erzeni Besmir la squalifica per mesi cinque, · a Berberi Romali la squalifica per mesi sei. · alla U.S. Forcoli la ammenda di € 500,00 · prosciogliere la A.C. Bellani Cittadella perché estranea all’addebito formulato nei confronti del calciatore Berberi Romali. Chiede il rinvio degli atti al proprio Ufficio sia per valutare la posizione della Società Cuoiopelli Cappiano sia per quanto riguarda il calciatore Marazzano Dario, cui non è stata rivolta alcuna contestazione. Chiusa la fase dibattimentale la Commissione trattiene gli atti per la decisione. Nel merito questo Collegio osserva : il comportamento degli incolpati, quindi anche delle Società da essi rappresentate, deve essere esaminato sia sotto l’ aspetto della conformità alle norme della Federazione, sia sotto quello istituzionale - sportivo. Non v’è dubbio che la richiesta di affiliazione alla F.I.G.C. da parte di una società postula la piena osservanza e la applicazione delle norme che ne regolano la organizzazione. Non v’è ancora alcun dubbio che la astensione dal partecipare alle gare da parte delle Società incolpate abbia costituito grave violazione delle norme federali con un comportamento che non può che essere definito destabilizzante per l’ordinamento e come tale da sanzionare adeguatamente. E’ infatti da ricordare come nell’ambito della struttura federale esista tutta un serie di Organi deputati a far rispettare le norme dell’ordinamento ed a tutelare sia i tesserati che gli enti affiliati; essi sono l’Ufficio Indagini, la Procura Federale e gli Organi di Giustizia Sportiva Ad essi ciascuna delle componenti della Federazione deve rivolgersi, attraverso i Comitati Provinciali e Regionali, allorché venga a conoscenza di una violazione delle norme che regolano l’attività calcistica. Solo a detti Uffici è infatti concesso di dirimere le questioni e regolare l’attività istituzionale. Il comportamento tenuto nell’occasione dagli incolpati è ancor più censurabile dato che la astensione è stata posta in essere tra il 5 ottobre ed il 22 novembre 2003 mentre era in corso l’indagine per l’appuramento concreto dei fatti. Si deve, infatti, a tal fine ricordare che il Comitato Regionale del Settore giovanile e Scolastico ha avviato l’inchiesta nel settembre dall’anno 2003, appena venuto a conoscenza dei fatti; che l’Ufficio Indagini ha esaminato nel mese di novembre oltre quaranta tesserati, come dai relativi verbali, rimettendo gli atti alla Procura Federale. La sentenza relativa è stata emessa nel marzo 2004. Si è trattato quindi dei tempi tecnici, strettamente necessari, che non sono stati attesi dagli incolpati che, pur conoscendo che il Comitato Regionale aveva adottato gli opportuni provvedimenti, con il loro comportamento, hanno violato le norme federali fin dalla prima giornata di campionato. E’ ancora da rilevare a questo proposito come alcune Società si siano dissociate, con espressa comunicazione, addirittura prima dell’ avvio delle indagini ( ottobre 2003 ) come risulta dalla documentazione allegata al fascicolo del procedimento. Per quanto concerne l’altro aspetto si rileva che finalità del Settore Giovanile è quella di addestrare calciatori di età compresa tra gli otto ed i sedici anni, età di formazione del giovanissimo a cui debbono essere quindi inculcati, al di là dei contenuti tecnici del giuoco del calcio, quei principi di correttezza e di lealtà che li dovranno successivamente accompagnare quale che sia la loro attività. Il disporre di non giocare un incontro, oltre ad insegnare a trasgredire una norma, toglie la possibilità di attuare ciò che è il loro modo di partecipare allo sport : giocare al calcio divertendosi. Il comportamento tenuto dai tesserati incolpati è quindi da sanzionare. Preso atto delle richieste formulate dalle parti nel corso del dibattimento, la C.D, con riferimento alla richiesta del G.S. Madonna dell’Acqua di equiparare la propria condotta con quella delle squadre che hanno giocato (avendo invocato la causa di forza maggiore), dichiara inaccoglibile l’istanza. A tal fine richiama la pronuncia del G.S. che, a suo tempo, ha dichiarato la non sussistenza di detta causa. Circa le conclusioni cui è giunto il Procuratore Federale, la C.D. ritiene applicabili le sanzioni nella entità richiesta, sia con riferimento ai Presidenti che alle rispettive Società. In riferimento alla posizione dei calciatori Rovina Gabriele, Vivaldi Dario, nonché della Società Scintillapisaest, la Commissione, prescindendo dal loro non del tutto corretto comportamento processuale, rileva che la violazione del c.3 dell’art.1 risulta in modo inequivocabile dagli atti . Anche in ordine a tali addebiti la Commissione ritiene eque le richieste della Procura Federale. Il caso dei calciatori Erzeni Besmir e Berberi Romali appare anch’esso di palmare evidenza alla luce della lettura degli atti. Infatti il Berberi, cui viene imputata anche la mancata presentazione dinanzi il G.S. di 2° grado nonostante la rituale convocazione, ha reso al medesimo Giudice dichiarazioni false e reticenti. Infatti in sede di esame da parte dell’Ufficio indagini il calciatore ha affermato di aver visto consegnare, da parte dei dirigenti della Soc. Valdera, somme di denaro a calciatori di quella squadra ed in particolare dell’Erzeni. Successivamente ha dichiarato al G.S. di non aver visto nulla di ciò ma di averne soltanto sentito parlare da parte di alcuni compagni di squadra. La reticenza risulta dai numerosi inviti rivoltigli durante il giudizio di 2° grado dallo stesso giudice e dalla Procura Federale. A sua volta l’Erzeni viene incolpato non tanto per aver escluso la acquisizione di somme di denaro da parte della Soc. Valdera, quanto e soprattutto di “ aver negato l’evidenza” per aver dichiarato di non aver parlato in alcuna occasione con il Berberi mentre questi ha ammesso che” forse una volta” ne avevano parlato. La singolarità di tale dichiarazione contrasta con l’enorme clamore che la vicenda ha avuto nell’ambito del calcio giovanile. Appare quindi incredibile che i due calciatori, che hanno ripetutamente dichiarato di esser amici e di uscire talvolta insieme, non abbiano mai parlato di quanto accaduto presso la Socieà Valdera, ove si sono trovati per giocare. Sotto tale aspetto appare labile la difesa del co-presidente Impeduglia che non apporta alcun sostegno di carattere concretamente difensivo. Le sanzioni richieste dal Procuratore Federale appaiono del tutto attinenti,anche nella loro differenziazione ai fatti addebitati e risultanti dalle carte processuali. P . Q . M . la C.D. infligge, deferimento sub A, ai Presidenti incolpati : SEPPIA Roberto, Presidente U.S. Gello; LAZZERI Riccardo, Presidente U.S.Porta a Piagge; TALARICO Giovanni, Presidente della Pol. Alberonese; MANCINI Paolo Presidente, U.S. Acli Garzella ; MARRONE Carmine, Pres. A.S.Scintillapisaest; BAGLINI Italo, Presidente G.S.Madonna dell’Acqua; IMPEDUGLIA Fabrizio, co-presidente A.C. Bellani Cittadella, la sanzione della inibizione per mesi sei. Stralcia la posizione del co-presidente dell’A.C.Bellani Cittadella stante la sua forzata assenza dal dibattimento. Deferimento sub B, commina alle Società : U.S.GELLO; U.S. PORTA A PIAGGE; POL. ALBERONE; U.S. ACLI GARZELLA; A.S. SCINTILLAPISAEST ; G.S. MADONNA DELL’ACQUA ; A.C. BELLANI CITTADELLA, la sanzione pecuniaria di € 1.000,00 . Deferimento indicato sotto la lettera C, punto 1, infligge ai tesserati : ROVINA Gabriele e VIVALDI Dario, tesserati per l’A.S.Scintillapisaest la squalifica fino al 30 settembre 2004. Deferimento di cui al lettera C del punto 2, infligge ai tesserati : ERZENI Besmir, tesserato per la A.C. Bellani Cittadella la squalifica per cinque mesi. BERBERI ROMALI, tesserato per la A.C. Bellani Cittadella la squalifica per sei mesi. Deferimento di cui alla lettera D : Commina alla U.S. Forcoli la sanzione pecuniaria di € 500,00. Proscioglie la Soc. A.C. Bellani Cittadella dall’addebito mossole. Inoltre la C.D. rinvia a nuovo ruolo l’esame della posizione del co-presidente della A.C. Bellani Cittadella, signor BRONZINI Massimo, stante la sua assenza dal dibattimeno. In accoglimento delle richieste del Sostituto Procuratore Federale rinvia gli atti alla Procura per l’esame delle posizioni della Società Cuoiopelli Chiappano nonché del calciatore Marezzano Dario, tesserato per la A.S.Scintillapisaest. Dispone, inoltre, la trasmissione degli atti all’U.I. affinché valuti se nella portata delle dichiarazioni rese dal co-presidente della A.C.Bellani Cittadella, Impeduglia, si ravvisino violazioni alle norme del C.di.G.S.
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