COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 Comunicato Ufficiale N° 03 del 15/07/2004 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 73 – Reclamo del signor Luca Gullo, allenatore U.S. Davagna Creuza de Ma, avverso la squalifica fino al 30 Ottobre 2004 – Gara Davagna-San Michele del 17.6.2004 Coppa del Sindaco C.U. n. 49 del 25.6.2004.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 Comunicato Ufficiale N° 03 del 15/07/2004 - pubbl. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 73 - Reclamo del signor Luca Gullo, allenatore U.S. Davagna Creuza de Ma, avverso la squalifica fino al 30 Ottobre 2004 - Gara Davagna-San Michele del 17.6.2004 Coppa del Sindaco C.U. n. 49 del 25.6.2004. Il Giudice Sportivo con provvedimento di cui al C.U. n. 49 del 25 Giugno 2004 ha irrogato al sig. Luca Gullo, allenatore dell’U.S. Davagna Creuza de Ma, la squalifica fino al 30 Ottobre 2004 con la seguente motivazione “allontanato – contestando una decisione tecnica, attraversava tutto il campo e giunto vicino all’arbitro, gli appoggiava le mani sul petto e lo spingeva all’indietro. Veniva trattenuto dai dirigenti e dai giocatori”. Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo il sig. Luca Gullo invocando una congrua riduzione della squalifica sostenendo che la scorrettezza era stata commessa dal calciatore Vendola, che egli era intervenuto per protestare ma, appena ricevuto dall’arbitro il provvedimento disciplinare si era allontanato senza essere trattenuto dai giocatori e dai dirigenti della sua società ed a fine gara, come riferito sul rapporto, si era prodigato a scortare il direttore di gara sottraendolo alle reiterate proteste del predetto giocatore. La Commissione Disciplinare, letti gli atti, preso atto che effettivamente l’arbitro riferisce che a fine gara il Gullo si adoperò per la protezione della sua persona esposta al comportamento minaccioso del calciatore Vendola, ritenuto che l’episodio debba essere circoscritto alla fattispecie di grave protesta, accoglie il reclamo e delibera di ridurre la qualifica del reclamante dal 30 Ottobre 2004 al 31 Agosto 2004.
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