COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 Comunicato Ufficiale N. 2 del 15/07/2004 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 252/04-cr. Reclamo della soc. Eurostyle avverso dec. del G.S Regionale. Squalifica LAI Emiliano fino al 27.12.2004. (C.U 54 del 27.05.2004)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 Comunicato Ufficiale N. 2 del 15/07/2004 - pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 252/04-cr. Reclamo della soc. Eurostyle avverso dec. del G.S Regionale. Squalifica LAI Emiliano fino al 27.12.2004. (C.U 54 del 27.05.2004) Il G.S Regionale , chiamato a pronunciarsi in merito alla gara Eurostyle – Fornacelle Calcio del 23.05.2004 , valida quale gara di ritorno dei Play-out , comminava la sanzione in oggetto indicata , al calciatore LAI con la seguente motivazione: “ Lanciava volonariamente il pallone verso un A.A , colpendolo violentemente ad una gamba , procurandogli momentaneo ma intenso dolore.”. La decisione assunta , traeva origine dal rapporto dell’assistente colpito , il quale riferiva che , al 29° del secondo tempo , in occasione di una rimessa laterale , il calciatore , anziche’ rimettere il pallone regolarmente , lo indirizzava verso la sua persona , colpendolo. La societa’ , nel reclamo , pur ammettendo che il pallone rimesso in gioco dal Lai , abbia colpito l’assistente , lo classifica come un gesto “involontario” , compiuto dal calciatore al momento della rimessa , inoltre , adombra la possibilita’ che l’assistente , fosse ancora “condizionato” da un episodio di violenza , attribuibile ad un calciatore avversario, avvenuto pochi attimi prima. Conclude chiedendo l’annullamento ella sanzione ed in subordine una sostanziale riduzione della stessa. Il reclamo merita di essere accolto. Osserva il Collegio come non vi sia dubbio alcuno circa la dinamica dei fatti , cosi’ come riferita dall’ A.A e confermata dall’attuale reclamante. Tuttavia appare ragionevole partecipare gli eventi per come presumibilmente si sono realizzati . Il gesto compiuto dal calciatore , viene riferito dall’A.A in maniera molto “asettica” , privo di un qualsiasi connotato di “contorno” ( nessuna minaccia, nessuna offesa e, per quanto esaminato, senza una precisa causa) , dall’altro lato , un pallone che doveva essere rimesso verso l’interno del campo , colpiva un soggetto che necessariamente si trovava in posizione parallela nei confronti di colui che aveva il compito di far riprendere il gioco . Il fatto , per come sopra analizzato , fa propendere questa Commissione per la qualificazione di un gesto “maldestro” comunque altamente lesivo nei confronti di un Ufficiale di gara che deve essere adeguatamente sanzionato ma non nella misura stabilita in prime cure. P.Q.M La C.D , in accoglimento del proposto reclamo , riduce la sanzione inflitta al Calciatore LAI Emiliano fissandola la 27 settembre 2004 . Ordina la restituzione della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it