COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 Comunicato Ufficiale N. 2 del 15/07/2004 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 248/04-Rn.Reclamo A.S. Ribolla Avverso Squalifica Fino Al 2052009 Del Calciatore Martini Daniele E Di 4 Gg Del Calciatore Labate Guido (C.U. N° 52 Del 2052004)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 Comunicato Ufficiale N. 2 del 15/07/2004 - pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 248/04-Rn.Reclamo A.S. Ribolla Avverso Squalifica Fino Al 2052009 Del Calciatore Martini Daniele E Di 4 Gg Del Calciatore Labate Guido (C.U. N° 52 Del 2052004) Reclama la A.S. Ribolla avverso le squalifiche in oggetto comminate dal G.S. Regionale con articolate motivazioni. La reclamante nel chiedere la riduzione delle sanzioni per quanto riguarda il Martini, argomenta circa gli innumerevoli falli subiti dal giocatore durante la partita e sostiene che, nell’episodio relativo alla sua espulsione, egli avrebbe non effettuato, ma subito il fallo, per cui, vedendosi espulso, senza che nessun provvedimento venisse preso nei confronti dell’avversario, aveva avuto una reazione nei confronti del D.G.. L’Arbitro peraltro sarebbe stato sì attinto dal Martini, ma solo con una mano al collo, e non con la violenza e la serie di atti descritti nel rapporto di gara e sanzionati dal G.S.. Quanto al Labate la reclamante non contesta che il giocatore abbia sputato ad un avversario, ma senza colpirlo e da notevole distanza, contesta invece che il medesimo abbia danneggiato la porta dello spogliatoio; infatti si sostiene che avendo il Labate dato un piccolo colpo allo stipite della porta, questo, già precedentemente in stato precario, si sarebbe staccato, ma prontamente rimesso al suo posto dallo stesso presidente della società che era sopraggiunto. Tali argomentazioni venivano reiterate all’udienza del 972004. La C.D. esaminati gli atti ed il ricorso, acquisito il supplemento di rapporto decide di accogliere parzialmente il reclamo. L’Arbitro nel rapporto, così come nel supplemento conferma quanto già scritto nel rapporto. Le argomentazioni della reclamante non trovano pertanto alcun riscontro negli atti ufficiali, i quali, si ricorda, allorché siano univoci ed esenti da contraddizioni, costituiscono prova privilegiata ed anzi unica fonte di prova. Quanto ascritto ai calciatori, nonostante quanto contestato dalla reclamante devesi pertanto ritenere acclarato. Le sanzioni vanno pertanto esaminate ed eventualmente rivisitate solamente sotto il profilo della congruità. La sanzione inflitta al Labate appare congrua e se non addirittura mite in relazione a quanto ascritto al calciatore, mentre la sanzione a carico del Martini, il quale si è macchiato di episodi di violenza nei confronti del D.G., appare meritevole di sanzione grave, ma lievemente inferiore a quella irrogata dal primo giudice, si stima pertanto equo ridurre tale squalifica a tre anni e mezzo. P.Q.M. La C.D. in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica a Martini Daniele fino al 20 novembre 2007, conferma la squalifica a Labate Guido, ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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