COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 Comunicato Ufficiale N° 5 del 16.07.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE MOTTA STEFANO (tesserato Real Cesate Saronno) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA FINO AL 30.06.2008 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 102 del 14.06.2004 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 Comunicato Ufficiale N° 5 del 16.07.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE MOTTA STEFANO (tesserato Real Cesate Saronno) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA FINO AL 30.06.2008 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 102 del 14.06.2004 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, Il Giudice Sportivo, con C.U. n. 102 del 18.02.2004, squalificava fino al 30.06.2008 il sig. Motta Stefano, calciatore del Real Cesate Saronno, perché, “espulso per atto di violenza nei confronti di un avversario in azione di gioco, alla notifica del provvedimento disciplinare, colpiva l’arbitro con una testata al labbro provocandogli fuoriuscita di sangue ed un notevole gonfiore”. Inoltre, nella circostanza, gli rivolgeva espressioni gravemente offensive. Il direttore di gara doveva ricorrere alle cure dei sanitari che riuscivano a fermare l’emorragia e poteva quindi continuare ad arbitrare . Avverso la predetta decisione proponeva rituale reclamo il Motta, il quale ammetteva, in sostanza, la materialità dei fatti contestati pur decisamente negando la volontarietà della propria condotta. Assumeva, infatti, il Motta che il “contatto” si era verificato allorquando l’arbitro lo aveva bruscamente tirato verso di sé, al fine di mostrargli il cartellino rosso e nel tentativo di allontanarsi dall’assembramento degli altri calciatori che, nel frattempo, si era formato. Aggiungeva che, a suo parere, nessuno dei presenti, dei quali indicava i nomi e ne chiedeva la deposizione testimoniale, aveva notato un gesto così plateale come quello di una testata all’arbitro, fatto, questo, impossibile se veramente le cose fossero andate così come formulato nell’addebito. Nelle conclusioni del reclamo, il Motta chiedeva, nel merito, di ridurre la sanzione inflittagli e, in via istruttoria, di disporre l’esame di alcuni testimoni, che indicava. Chiedeva anche di essere sentito da questa Commissione Disciplinare. All’udienza del 07.05.2004 si presentavano il Motta, assistito dai propri difensori, i quali si riportavano a quanto dedotto nel reclamo chiedendone l’accoglimento. Depositavano dichiarazioni spontanee scritte di alcune persone presenti ai fatti. Il Motta, sentito come da sua richiesta, sostanzialmente ribadiva quanto già esposto nel reclamo. In particolare insisteva sulla involontarietà dell’atto e sul fatto che aveva perso l’equilibrio a seguito dell’intervento dell’arbitro che lo aveva afferrato per un braccio per portarlo fuori dal gruppo degli altri calciatori. Aggiungeva che non ricordava le parole da lui rivolte all’arbitro, subito dopo l’accaduto, ma che certamente lo aveva offeso. Si era comunque sinceramente dispiaciuto di quanto successo tanto da recarsi, a fine gara, dall’arbitro per presentare le proprie scuse. La Commissione Disciplinare, a questo punto, considerata la particolare delicatezza della vicenda e il contrasto sulle modalità del fatto, decideva di convocare il direttore di gara a chiarimento, invitandolo per l’udienza del 21.05.2004. All’udienza, si presentava il direttore della gara Real Cesate-Pro Lissone del 15.02.2004, il quale confermava il proprio rapporto, di cui gli veniva data lettura. In particolare escludeva di aver avuto col Motta alcun contatto fisico (oltre, ovviamente, alla testata) e che gli rivolse solo un invito orale a “venire fuori da un capannello di giocatori che si era formato” al fine di mostrargli il cartellino rosso. Aggiungeva, inoltre, “….. osservai in volto il Motta mentre mi raggiungeva e lo vidi turbato ma non aveva un atteggiamento minaccioso”. Confermava di aver ricevuto le scuse di un rappresentante della Società e del calciatore. Orbene, la Commissione Disciplinare, letti tutti gli atti del procedimento, osserva: va innanzitutto precisato che indubbiamente i fatti si sono svolti esattamente come descritti nel rapporto arbitrale e ribadito nel corso dei chiarimenti forniti dal direttore di gara nell’udienza del 21.05.2004. la prova dell’addebito viene, quindi, raggiunta in base al noto principio, vigente nel C.G.S., di fede privilegiata degli atti provenienti dagli ufficiali di gara. D’altra parte, appare abbastanza inverosimile la versione difensiva del Motta che questa Commissione, per puro scrupolo, ha ritenuto verificare con ulteriore attività di istruttoria dibattimentale. Del tutto inutili, poi appaiono le dichiarazioni testimoniali prodotte dalla difesa in quanto, tra l’altro, sono addirittura smentite dalle dichiarazioni del Motta stesso, il quale ammette, contrariamente ai testimoni, che i fatti, sia pure con modalità diverse, si sono effettivamente verificati. Ciò posto, rimane il problema di giudicare la congruità della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo. La Commissione Disciplinare, anche sulla base delle affermazioni dell’arbitro, il quale ha lealmente ammesso che il “Motta appariva turbato, ma che non aveva un atteggiamento minaccioso” e che, in ogni caso, con cure immediate, applicate dopo la testata, la gara poteva essere regolarmente portata a termine; considerato che non sembrano esserci state conseguenze cliniche ulteriori; che il Motta, subito dopo i fatti, ha presentato le proprie scuse dando dimostrazione che il suo è stato un gesto inconsulto determinato più dal turbamento - notato dall’arbitro - che da vera e consapevole ferma volontà di ledere; ritiene di poter accogliere la richiesta difensiva di riduzione della sanzione irrogata, rendendola più aderente a quanto realmente accaduto, P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo proposto riduce al 31.12.2006 la squalifica irrogata al calciatore Motta Stefano, tesserato Real Cesate Saronno. Dispone la restituzione della tassa versata.
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