COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 Comunicato Ufficiale N° 4 del 15.07.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ FOLIGNO CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER TRE GIORNATE DI GARA CON OBBLIGO DI DISPUTARLE IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 184 del 14.06.2004 – Campionato Serie D Play Off).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005
Comunicato Ufficiale N° 4 del 15.07.2004
– pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ FOLIGNO CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA
DEL CAMPO DI GIUOCO PER TRE GIORNATE DI GARA CON OBBLIGO DI
DISPUTARLE IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE (delibera Giudice Sportivo –
Comunicato Ufficiale n. 184 del 14.06.2004 – Campionato Serie D Play Off).
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo, esaminati gli atti, uditi i difensori della reclamante, osserva:
• il Giudice Sportivo ha inflitto al Foligno Calcio la squalifica del campo per tre gare con
obbligo di disputarle a campo neutro ed a porte chiuse in relazione agli incidenti avvenuti nel
corso della partita Castel di Lama-Foligno del 23.05.2004;
• propone reclamo il Foligno Calcio chiedendo la revoca e, in subordine, la riduzione della
sanzione;
• I fatti oggetto del deferimento non sono contestati dalla reclamante, che si limita a sostenere
che essi non sarebbero connessi alla partita e che in ogni caso, il Foligno Calcio avrebbe
posto in essere tutte le possibili misure atte ad evitare violenze e comunque isolare pochi
teppisti che nulla avrebbero a che fare con il tifo organizzato. In ordine ai cori razzisti la
reclamante sostiene che essi sarebbero stati bloccati proprio dall’intervento della grande
maggioranza dei tifosi del Foligno;
• I motivi di gravame sono infondati e vanno disattesi. Ai sensi degli artt. 9 e 11 del C.G.S., le
Società sono responsabili dell’operato dei propri sostenitori e comunque rispondono dei fatti
violenti commessi dai propri sostenitori in occasione della gara. La responsabilità viene
esclusa solo quando il fatto è commesso per motivi estranei alla gara. Dagli atti ufficiali e
dalla relazione dell’Ufficio Indagini risulta chiaramente che gli incidenti sono avvenuti nel
corso della gara nel suo ambito. Risulta inoltre che i tifosi coinvolti negli incidenti sono stati
un centinaio (cfr. Commissario di campo) ovvero diverse decine (cfr relazione Ufficio
Indagini). La collaborazione dei dirigenti del Foligno è stata valutata dal Giudice Sportivo
che, altrimenti, ben altra sanzione avrebbe irrogato in relazione alla gravità dei fatti e ai
precedenti specifici e recenti del Foligno,
P.Q.M.
respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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