COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 Comunicato Ufficiale N° 4 del 15.07.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. CALCIO POTENZA AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 3.000,00, LA SQUALIFICA FINO AL 30.09.2004 ALL’ALLENATORE GIACOMARRO DOMENICO E LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DIMA RUGGIANO GIUSEPPE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 184 del 14.06.2004 – Campionato Serie D Play Off).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 Comunicato Ufficiale N° 4 del 15.07.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. CALCIO POTENZA AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 3.000,00, LA SQUALIFICA FINO AL 30.09.2004 ALL’ALLENATORE GIACOMARRO DOMENICO E LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DIMA RUGGIANO GIUSEPPE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 184 del 14.06.2004 – Campionato Serie D Play Off). La Commissione Disciplinare, esaminato il reclamo proposto dalla A.S. Calcio Potenza, letti gli atti, ascoltato il rappresentante della reclamante, e ritenuto che: • nessun rilievo può assumere l’attenuante della provocazione invocata dalla reclamante a sostegno della parte del gravame relativo alle sanzioni inflitte all’allenatore Giacomarro ed al calciatore Dima Ruggiano. Secondo la consolidata giurisprudenza degli Organi di Giustizia Sportiva, infatti, la provocazione non assume alcuna valenza attenuante salvo che non consenta di dare ingresso, in ipotesi ben diverse da quella in esame, alla scriminante della legittima difesa; • i richiami giurisprudenziali operati dalla reclamante in ordine al fatto che la testata a gioco fermo è abitualmente sanzionata con la squalifica di tre giornate sono, invero, corretti, ma del tutto irrilevanti, e, a ben vedere, confermativi della adeguatezza della sanzione inflitta all’allenatore Giacomarro. Considerata la maggiore gravità soggettiva dell’atto di violenza commesso da un tesserato che, in considerazione del suo ruolo, non può influenzare il comportamento di un’intera squadra, la generale minore afflittività della sanzione a tempo che colpisce tesserati diversi dal calciatore, e la pausa estiva può, infatti, ritenersi che la sanzione impugnata – squalifica di tre mesi e mezzo – sia – mutatis mutandis – proporzionata a quella abitualmente inflitta ai calciatori per gli stessi atti; • assolutamente conforme alla giurisprudenza di questo ordinamento risulta anche la sanzione di due giornate di squalifica inflitta per l’atto di violenza – calcio sulla coscia a gioco fermo – commesso dal calciatore Dima Ruggiano, restando irrilevante la circostanza – in difetto della quale sarebbe intervenuta più grave sanzione – dell’assenza di conseguenze sul piano fisico; • anche l’ammontare della sanzione economica - € 3.000,00 – irrogata per le intemperanze dei tifosi appare del tutto adeguato. Inaccoglibili sono, infatti, le allegazioni della reclamante circa la sostanziale non pericolosità del non contestato lancio di aste e bottiglie, peraltro smentita dalla circostanza – del tutto pretermessa nel reclamo – del ricovero in ospedale di un addetto al campo colpito proprio da uno degli oggetti lanciati dai tifosi potentini, P.Q.M. rigetta il reclamo proposto dalla A.S. Calcio Potenza disponendo, per l’effetto, l’addebito della tassa non versata.
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