COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 Comunicato Ufficiale N° 2 del 2.07.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RONCHETTI ROBERTO (tesserato Vigevano Calcio S.r.l.) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 40, 95 E 100 DELLE N.O.IF. (nota n. 1717/410pf/EF/ma del 14.05.2004).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 Comunicato Ufficiale N° 2 del 2.07.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RONCHETTI ROBERTO (tesserato Vigevano Calcio S.r.l.) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 40, 95 E 100 DELLE N.O.IF. (nota n. 1717/410pf/EF/ma del 14.05.2004). La Commissione Disciplinare, letti gli atti del procedimento, osserva il Procuratore Federale, con atto 14.05.2004 – Prot. 1717/410pf/EF/ma, deferiva a questa Commissione Disciplinare il calciatore Ronchetti Roberto per le violazioni in epigrafe descritte. All’udienza odierna si presentava l’incolpato assistito dal proprio legale; per la Procura Federale l’avv. Alessandro Avagliano, che chiedeva affermarsi la responsabilità del Ronchetti e l’applicazione della sanzione della squalifica per cinque mesi. Il deferito ed il difensore si riportavano al contenuto della memoria difensiva, ritualmente depositata. Nel corso dell’istruttoria dibattimentale è emerso che il Ronchetti, a causa della morte di un proprio congiunto avvenuta sugli spalti durante una delle partite disputate a Vigevano dal calciatore, era rimasto fortemente, emotivamente condizionato tanto da non consentigli di avere la serenità necessaria per seguitare a giocare sul campo della squadra per la quale era tesserato. Da qui la decisione del calciatore di trasferirsi altrove. La Commissione, pur considerato umanamente comprensibile il turbamento sofferto dal Ronchetti, per il grave lutto subito, ritiene il fatto irrilevante ai fini della violazione delle norme contestate, considerato che l’approfondita inchiesta condotta dall’Ufficio Indagini ha accertato, senza ombra di dubbio, la sussistenza della condotta lesiva messa in opera dal Ronchetti, P.Q.M. Dichiara Roberto Ronchetti responsabile della violazione contestata e applica allo stesso la sanzione della squalifica per mesi 5 (cinque).
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