COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 Comunicato Ufficiale N° 2 del 2.07.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA L.N.D. A CARICO DELLA SOCIETA’ U.S. CASARANO S.p.A. PER VIOLAZIONE ART. 42 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. E DELLA STESSA SOCIETA’ ED IL SUO PRESIDENTE PER VIOLAZIONE ART. 1 DEL C.G.S. (nota n. 33/23 del 05.02.2004).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005
Comunicato Ufficiale N° 2 del 2.07.2004
– pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA L.N.D. A CARICO
DELLA SOCIETA’ U.S. CASARANO S.p.A. PER VIOLAZIONE ART. 42 DEL
REGOLAMENTO DELLA L.N.D. E DELLA STESSA SOCIETA’ ED IL SUO
PRESIDENTE PER VIOLAZIONE ART. 1 DEL C.G.S. (nota n. 33/23 del 05.02.2004).
La Commissione Disciplinare,
letto il deferimento della Società U.S. Casarano per violazione dell’art. 42 del Regolamento della
L.N.D. e della stessa Società e del suo Presidente Alfarano Fulvio per violazione dell’art. 1 del
C.G.S., di cui al C.U. n. 4 del 31.01.2004;
osserva quanto segue:
il Collegio Arbitrale presso la L.N.D., nella seduta del 31.01.2004, a seguito di ricorso presentato
dall’allenatore Fiorenzo Sarcinella, all’esito degli accertamenti eseguiti dall’Ufficio Indagini, ha
fatto obbligo alla U.S. Casarano di pagare all’allenatore Sarcinella la somma di euro 9.000,00 per
premio di tesseramento per la stagione 2002/2003. Inoltre avendo accertato che era stata pattuita
fra le parti una rateizzazione superiore a quattro rate in violazione dell’art. 42 del Regolamento
della L.N.D., nonché la esistenza di comportamenti addebitabili al Presidente della U.S. Casarano
e, conseguentemente, alla stessa Società, in violazione dell’art. 1 del C.G.S., ha effettuato il
deferimento della suddetta Società e del Presidente.
Dalla relazione dell’Ufficio Indagini che:
• È stata in realtà pattuita per il pagamento del premio di tesseramento e indennità all’allenatore
Sarcinella una rateizzazione superiore a quattro rate, in violazione dell’art. 42 del
Regolamento della L.N.D.;
• La U.S. Casarano, in persona del suo Presidente, esibiva davanti al Collegio Arbitrale presso
la L.N.D., attivato su istanza del Sarcinella, una “dichiarazione liberatoria” di pagamento
della somma di euro 3.000,00 datata 20.01.2003, a firma di Sarcinella Fiorenzo, risultata
falsa;
• L’allenatore Sarcinella inviava cassetta audio, contenente una conversazione telefonica del 4-
5 aprile 2003 tra l’allenatore e il Presidente della Società Casarano, Alfarano Fulvio, da cui è
possibile desumere la veridicità delle affermazioni dell’allenatore Sarcinella, merito al
mancato pagamento del compenso pattuito.
La memoria difensiva depositata dalla U.S. Casarano non apporta elementi concreti tali da
contrastare l’esito degli accertamenti dell’Ufficio Indagini, limitandosi a una critica della
decisione del Collegio Arbitrale e a fornire una diversa interpretazione dei fatti.
Alla luce di quanto evidenziato si ritiene sussistente la violazione delle norme indicate dal
Collegio Arbitrale.
Invero non vi è dubbio che sia stata pattuita una rateizzazione del premio di tesseramento e
indennità superiore a quella consentita dall’art. 42 del Regolamento della L.N.D..
I fatti accertati dall’Ufficio Indagini e relativi alla produzione in giudizio da parte della U.S.
Casarano di una dichiarazione liberatoria falsa sicuramente costituiscono violazione del principio
di correttezza importo dall’art. 1 del C.G.S. anche alle Società e ai loro rappresentanti.
Va comminata alla Società, per la responsabilità a norma dell’art. 42 del Regolamento della
L.N.D., la sanzione di euro 500,00.
Inoltre stante la gravità dei fatti, costituenti violazione dell’art. 1 del C.G.S. e in considerazione
del comportamento tenuto dal Presidente Alfarano Fulvio nel corso degli accertamenti, si
reputano eque le sanzioni di ulteriori euro 1.000,00 di ammenda per la Società U.S. Casarano e di
un anno di inibizione per il Presidente Fulvio Alfarano,
P.Q.M.
Dichiara i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, irroga alla Società
U.S. Casarano la sanzione dell’ammenda di euro 1.500,00 e al Presidente Fulvio Alfarano la
sanzione della inibizione per anni 1 (uno).
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