COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 Comunicato Ufficiale N° 3 del 9.07.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GALEI PIETRO (legale rappresentante S. Angelo Calcio S.r.l.) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ S. ANGELO CALCIO S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (note nn. 1733/437pf/EF/MM del 17.05.20047 e 1952/437pf/EF/MM del 14.06.2004).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 Comunicato Ufficiale N° 3 del 9.07.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GALEI PIETRO (legale rappresentante S. Angelo Calcio S.r.l.) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ S. ANGELO CALCIO S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (note nn. 1733/437pf/EF/MM del 17.05.20047 e 1952/437pf/EF/MM del 14.06.2004). La Commissione Disciplinare, osserva: il Procuratore Federale, con atto del 14.06.2004, deferiva a questa Commissione Disciplinare il sig. Galei Pietro, legale rappresentante della Società S. Angelo Calcio S.r.l., e la Società stessa per rispondere, il primo della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva (avendo il capitano del S.Angelo Calcio, in occasione della partita Cuneo-S. Angelo, presentato all’arbitro dichiarazione scritta della volontà della squadra da lui rappresentata di non disputare l’incontro a causa dell’assenza del proprio dirigente accompagnatore) e la seconda per la violazione di cui all’art. 2, comma 4 del C.G.S. per responsabilità diretta nella violazione ascrivibile al proprio tesserato. All’udienza odierna, nessuno dei deferiti è comparso. Per la Procura Federale l’avv. Andrea Manganelli ha chiesto l’affermazione della responsabilità dei deferiti e la conseguente applicazione della sanzione di n. 3 (tre) mesi di inibizione per il Galei e l’ammenda di euro 1.500,00 per la Società. Letti gli atti del procedimento, è risultata acclarata, senza ombra di dubbio, la sussistenza della responsabilità dei deferiti per i comportamenti contestati Rilevato che la memoria difensiva depositata in atti dal deferito Galei contiene motivazioni non idonee a giustificare il comportamento antiregolamentare tenuto P.Q.M. In accoglimento del deferimento irroga a Galei Pietro, legale rappresentante della Società S. Angelo Calcio, l’inibizione per mesi 3 (tre) ed alla Società S. Angelo Calcio l’ammenda di euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
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