COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 Comunicato Ufficiale N° 3 del 9.07.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARINO RAFFAELE (Presidente e legale rappresentante A.S. Calcio Potenza) PER VIOLAZIONE ART. 7 NN. 4 E 8 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.S. CALCIO POTENZA PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1908/254pf/EF/MM del 07.06.2004). DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DI: MARINO RAFFAELE (Presidente e legale rappresentante A.S. Calcio Potenza) PER VIOLAZIONE ART. 7 NN. 4 E 7 DEL C.G.S.; DE SIMONE MICHELE (già calciatore A.S. Calcio Potenza) PER VIOLAZIONE ART. 7 N. 8 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.S. CALCIO POTENZA PER VIOLAZIONE ARTT. 2 N. 4 E 7 N. 4 DEL C.G.S. (nota n. 2440.9 del 14.06.2004).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 Comunicato Ufficiale N° 3 del 9.07.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARINO RAFFAELE (Presidente e legale rappresentante A.S. Calcio Potenza) PER VIOLAZIONE ART. 7 NN. 4 E 8 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.S. CALCIO POTENZA PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1908/254pf/EF/MM del 07.06.2004). DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DI: MARINO RAFFAELE (Presidente e legale rappresentante A.S. Calcio Potenza) PER VIOLAZIONE ART. 7 NN. 4 E 7 DEL C.G.S.; DE SIMONE MICHELE (già calciatore A.S. Calcio Potenza) PER VIOLAZIONE ART. 7 N. 8 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.S. CALCIO POTENZA PER VIOLAZIONE ARTT. 2 N. 4 E 7 N. 4 DEL C.G.S. (nota n. 2440.9 del 14.06.2004). La Commissione Disciplinare, visto il deferimento del Procuratore Federale disposto nei confronti del sig. Raffaele Marino, Presidente della A.S. Calcio Potenza, per violazioni di cui all’art. 7, comma 4 e 8, del C.G.S. per aver contravvenuto ai principi in materia gestionale ed economica avendo sottoscritto con il calciatore Michele De Simone due scritture private, non depositate in Federazione, relative alle stagioni 2003-2004 e 2004-2005 che prevedevano compensi per il calciatore pari a euro 82.600,00 per il primo anno ed euro 77.450,00 per il secondo e nei confronti della A.S. Calcio Potenza per responsabilità diretta della violazione di cui all’art. 2, comma 4, del C.G.S. nella violazione ascrivibile al proprio tesserato; visto il successivo deferimento disposto dal Presidente del Comitato Interregionale della L.N.D. nei confronti del sig. Raffaele Marino, Presidente della A.S. Calcio Potenza, per violazioni di cui all’art. 7, comma 4 e 7, del C.G.S. per aver contravvenuto ai principi in materia gestionale ed economica, della A.S. Calcio Potenza per violazioni di cui agli artt. 7, comma 4 e 2, comma 4, del C.G.S., del calciatore Michele De Simone per violazioni dell’art 7, comma 8, del C.G.S.; riuniti per evidente connessione i due deferimenti; ascoltato il rappresentante del Presidente Marino e della Società deferita, assente, benché ritualmente convocato, il De Simone; preso atto delle conclusioni dei rappresentanti della Procura Federale (avv. Salvatore Sciacchitano e avv. Andrea Magnanelli) che hanno chiesto l’affermazione di responsabilità del Marino e della A.S. Calcio Potenza con l’irrogazione a carico del primo dell’inibizione per mesi sei ed a carico della seconda dell’ammenda di euro 500,00; valutato che i fatti contestati risultano pienamente confermati alla luce di un attento esame degli atti depositati in giudizio; ritenuto, infatti, che dalla Relazione del rappresentate dell’Ufficio Indagini è risultato accertato che, oltre al contratto ufficiale per la stagione 2003-2004 per l’importo di euro 7.500,00 (nei limiti consentiti) venivano stipulate le due scritture private per le stagioni 2003-2004 e 2004-2005 con importi pattuiti di gran lunga superiori a quelli consentiti; viste le fotocopie delle scritture private sottoscritte fra le parti per le stagioni sportive 2003-2004 e 2004-2005 e le copie degli assegni Banca Apulia per complessivi euro 137.650,00, rilasciati dalla Società al De Simone a garanzia della puntuale esecuzione delle suindicate scritture private; rilevato che la denuncia effettuata dal Marino dinanzi alla Regione Carabinieri Basilicata – Stazione di Potenza – in data 09.12.2003 costituisce un vera e propria confessione dell’accordo raggiunto tra la Società e il De Simone in quanto lo stesso Marino dichiara in detto documento che “al momento della stipula del contratto venivano consegnati allo stesso calciatore assegni di conto corrente, della Società A.S.C. Potenza, di cui vi esibisco elenco ….. successivamente, il calciatore ….. ometteva di restituire gli assegni che gli erano stati consegnati a solo titolo di garanzia dello stesso ingaggio”; considerato che alla luce di tale confessione riscuotono scarso valore le considerazioni attinenti agli effettivi esborsi effettuati dalla Società in favore del giocatore (sulla cui entità vi è discordanza tra le parti deferite) e la circostanza che il De Simone abbia successivamente sporto denuncia dinanzi alla stessa Procura della Repubblica di Potenza proprio in riferimento all’accusa di appropriazione indebita di titoli di credito sopra menzionata; preso atto che la Società ha inviato all’Ufficio Indagini assegni Banca Apulia corrisposti al giocatore ed incassati dallo stesso per euro 11.000,00, di importo pertanto superiore a quello indicato nel contratto depositato in Federazione; preso altresì atto che, in ogni caso, era stato concordato tra le parti un contratto biennale di durata pertanto superiore a quella prevista dalla normativa federale; considerato, dunque, che per le due stagioni sportive risultavano concordati compensi per un importo complessivo di euro 160.050,00 (euro 82.600,00 per la stagione 2003-2004 e euro 77.450,00 per la stagione 2004-2005) e che, ufficialmente, agli atti federali risulta depositato esclusivamente il contratto per la stagione sportiva 2003-2004 per l’importo di euro 7.500,00; considerato, che a norma di quanto stabilito dall’art. 94 ter delle N.O.I.F., l’accordo concernente l’erogazione di una somma lorda annuale non avrebbe potuto prevedere importo superiore ad euro 25.822,00, secondo il disposto della legge 21.11.2000 n. 342; accertata indiscutibilmente la violazione della normativa vigente in materia gestionale ed economica per entrambe le stagioni sportive da determinarsi per la stagione 2003-2004 nella differenza tra l’importo pattuito di 82.600,00 euro e l’importo di 7.500,00 euro esposto nel contratto depositato in Federazione, e per la stagione 2004-2005 nella differenza tra l’importo pattuito di 77.450,00 euro e l’importo massimo esponibile nel contratto da depositare in Federazione di euro 25.822,00; rilevato che, nell’irrogazione della sanzione a carico della Società, si è tenuto conto da una parte della gravità delle violazioni commesse (importo e durata dei contratti), dall’altra dello stato dilettantistico della Società stessa che ha indotto questa Commissione a determinare l’ammenda (prevista da uno a tre volte l’ammontare illecitamente pattuito) nei minimi consentiti; ritenuto che per il Presidente Raffaele Marino va applicata la sanzione prevista dall’art. 7, comma 7, del C.G.S. che appare equo determinare nell’inibizione per anni uno; ritenuto, infine, che per il calciatore Michele De Simone va applicata la sanzione prevista dall’art. 7, comma 8, del C.G.S. che appare equo determinare, in considerazione del periodo estivo nel quale viene irrogata la sanzione stessa, nella squalifica sino al 31.10.2004, P.Q.M. In accoglimento dei deferimenti disposti dal Procuratore Federale e dal Presidente del Comitato Interregionale irroga le seguenti sanzioni: a) inibizione per anni 1 (uno) al sig. Raffaele Marino, Presidente A.S. Calcio Potenza; b) squalifica sino al 31.10.2004 al calciatore Michele De Simone; c) ammenda di euro 140.000,00 (centoquarantamila/00) alla A.S. Calcio Potenza..
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it