COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 Comunicato Ufficiale N° 4 del 15.07.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CHIRULLO VINCENZO (massaggiatore S.S. Savoia) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ S.S. SAVOIA PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1820/332pf/EF/en del 26.05.20047).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 Comunicato Ufficiale N° 4 del 15.07.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CHIRULLO VINCENZO (massaggiatore S.S. Savoia) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ S.S. SAVOIA PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1820/332pf/EF/en del 26.05.20047). La Commissione Disciplinare, • Visti gli atti; • Sentito il rappresentante della Procura Federale avv. Alessandro Avagliano che conclude per l’affermazione di responsabilità dei deferiti con le seguenti sanzioni: per il Chirullo tre mesi di squalifica e per la Società S.S. Savoia euro 500,00 di ammenda; • Letto il deferimento disposto dal Procuratore federale nei confronti del sig. Vincenzo Chirullo, massaggiatore della S.S. Savoia, per violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., per aver rilasciato dichiarazione scritta diretta a scagionare il calciatore Gianfranco Criniti (autore di un atto di violenza nei suoi confronti) e della S.S. Savoia, per violazione di cui all’art. 2 comma 4 del C.G.S. per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato; • Rilevato che nel corso di precedente riunione di questa Commissione, il commissario di campo ha confermato di aver visto con certezza il calciatore Criniti colpire al volto il massaggiatore Chirullo; • Ritenuto che il massaggiatore sig. Chirullo, convocato dinanzi a questa Commissione, non è comparso e non ha fornito alcun chiarimento in ordine alla scrittura privata rilasciata in favore del calciatore Criniti; • Ritenuto, altresì, che il fatto è stato già ritenuto provato ed il calciatore Criniti squalificato da questa Commissione con decisione pubblicata sul C.U. n. 161 del 14.05.2004; • Considerato che il comportamento del sig. Vincenzo Chirullo va censurato con fermezza perché diretto a sviare la decisone di questa Commissione e che, pertanto, deve essere accolto il deferimento del Procuratore Federale per palese violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva e che conseguentemente va sanzionata anche la S.S. Savoia per violazione di cui all’art. 2 comma 4 del C.G.S. per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato, P.Q.M. In accoglimento del deferimento, squalifica il sig. Vincenzo Chirullo sino al 31.12.2004 ed irroga l’ammenda di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) alla S.S. Savoia.
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