COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 Comunicato Ufficiale N° 4 del 15.07.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CAMPAGNACCI CLAUDIO (consigliere Foligno Calcio S.r.l.) E ROTOLONI ANGELO (socio Foligno Calcio S.r.l.) PER VIOLAZIONE ARTT. 3 COMMA 1 E 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ FOLIGNO CALCIO S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1846/479pf/EF/MM del 31.05.2004).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005
Comunicato Ufficiale N° 4 del 15.07.2004
– pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CAMPAGNACCI
CLAUDIO (consigliere Foligno Calcio S.r.l.) E ROTOLONI ANGELO (socio Foligno
Calcio S.r.l.) PER VIOLAZIONE ARTT. 3 COMMA 1 E 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E
DELLA SOCIETA’ FOLIGNO CALCIO S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4
DEL C.G.S. (nota n. 1846/479pf/EF/MM del 31.05.2004).
La Commissione Disciplinare,
letti gli atti del procedimento;
ascoltati il rappresentante della Procura Federale, avv. Alessandro Avagliano che concludeva con
l’affermazione della responsabilità dei deferiti e l’applicazione della sanzione della squalifica per
cinque mesi per il Campagnacci; per sei mesi per il Rotoloni; e l’ammenda di € 500.00 per la
Società Foligno Calcio;
ed il difensore del sig. Claudio Campanacci, il quale si riportava integralmente alle memorie
difensiva, già prodotte;
osserva:
con raccomandata del 31.05.2004 – prot. n. 1846/479pf/EF/MM -, il Procuratore Federale
deferiva a questa Commissione Disciplinare i tesserati del Foligno Calcio S.r.l., Campagnacci
Claudio e Rotoloni Angelo e la stessa Società, per rispondere, i primi due delle violazioni di cui
all’art. 3, comma 1 del C.G.S. e art. 1, comma 1 del C.G.S., per dichiarazioni lesive della
reputazione di persone ed organismi operanti nell’ambito federale, ed il Foligno Calcio s.r.l. a
titolo di responsabilità oggettiva, per falsi addebitabili a tesserati.
All’udienza odierna le parti concludevano come sopra sulla base di prove documentali ed
inconfutabili che non possono non determinare, da parte di questa Commissione Disciplinare,
l’affermazione della responsabilità dei deferiti, come richiesto dalla Procura Federale. Si ritiene,
al contrario, quantificare le sanzioni da irrogare in misura diversa da quanto invocato dal
rappresentante della Procura, perché ritenuta più aderente ai fatti ed alle personalità dei deferiti (il
Campagnacci, tra l’altro, attraverso la stampa, si è ampiamente scusato della propria condotta
illecita), le quali,
P.Q.M.
si determinano in:
• mesi tre di squalifica per il Campagnacci Claudio;
• mesi cinque di squalifica per il Rotoloni Angelo;
• € 1.000,00 (mille/00) di ammenda per il Foligno Calcio s.r.l.
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