COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 Comunicato Ufficiale N° 5 del 16.07.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ARUTA SOSSIO (tesserato S.S. Savoia) E CHIAPPINI ADREA (allenatore S.S. Savoia) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ S.S. SAVOIA PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMI 3 E 4 DEL C.G.S. (nota n. 1979/491pf/EF/en del 15.06.2004).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 Comunicato Ufficiale N° 5 del 16.07.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ARUTA SOSSIO (tesserato S.S. Savoia) E CHIAPPINI ADREA (allenatore S.S. Savoia) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ S.S. SAVOIA PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMI 3 E 4 DEL C.G.S. (nota n. 1979/491pf/EF/en del 15.06.2004). La Commissione Disciplinare, letto il deferimento, visti gli atti, sentiti nel corso della riunione del 15 luglio 2004 il rappresentante della Procura federale nonché i deferiti assistiti dal proprio difensore, osserva il Procuratore Federale ha deferito dinanzi a questa Commissione il sig. Sossio Aruta, calciatore tesserato per la S.S. Savoia, il sig. Andrea Chiappini, allenatore tesserato con la S.S. Savoia e la Società S.S. Savoia per rispondere, i primi due, della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S., “per aver posto in essere comportamenti antiregolamentari …..”, la S.S. Savoia per la violazione di cui all’art. 2 commi 3 e 4 del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti ascrivibili ai propri tesserati. A sostegno del deferimento, il Procuratore Federale ha posto le risultanze dei documenti ufficiali relativi alla gara Casertana-Savoia del 30.05.2004, da cui sarebbe risultato che: · Il calciatore Aruta, prima dell’inizio dell’incontro, durante la fase di riscaldamento nell’ambito di disordini provocati dall’invasione di campo da parte dei sostenitori del Savoia, avrebbe “colpito con un violentissimo pugno al collo” un addetto alla sorveglianza della Casertana provocandone “la caduta a terra”; · L’allenatore del Savoia, alla fine del primo tempo, nonostante i ripetuti inviti rivoltigli dal collaboratore dell’Ufficio Indagini e da agenti di P.S. presenti sul posto, avrebbe ritardato l’ingresso nello spogliatoio e rivolto epiteti ingiuriosi nei confronti dei calciatori della Casertana. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l’accoglimento del deferimento con irrogazione della sanzione di cinque giornate di squalifica a carico dell’Aruta, di euro 800,00 di ammenda a carico del Chiappini e di euro 4.000,00 a carico della Società S.S. Savoia. Il difensore dei deferiti concludeva con la richiesta di proscioglimento o, in subordine,, in caso di accoglimento, con l’irrogazione di sanzioni meno afflittive. Il deferimento è parzialmente fondato. E’ difatti risultato documentalmente provato, e peraltro sostanzialmente confermato dalle stesse dichiarazioni rese dai deferiti nel corso della riunione del 15 luglio 2004, che l’Aruta, in un momento di forte concitazione che precedeva l’incontro, colpiva con un pugno un addetto alla sorveglianza della Casertana. Risulta provato che detta colluttazione ha riguardato più soggetti – tifosi, calciatori - e che in quel contesto deve essere necessariamente inserita. Ne discende che il deferimento nei confronti dell’Aruta deve trovare accoglimento ma che, in ragione del contesto in cui l’episodio va inserito, congrua risulta essere la sanzione di quattro giornate di squalifica. Per quanto attiene all’allenatore Chiappini, ritardando l’ingresso negli spogliatoi, avrebbe “inveito” verso i calciatori avversari. Si tratta di un comportamento ben diverso a quello indicato nell’atto di deferimento (“rivolgendosi con epiteti ingiuriosi”) che, in ogni caso, non risultando essere dettagliatamente illustrato, non può essere fondatamente sanzionato. Per quanto attiene il deferimento della Società, lo stesso non può trovare accoglimento per il principio del ne bis in idem. E difatti, anche con riferimento al comportamento del proprio calciatore Aruta, il Savoia era stato già sanzionato dal Giudice Sportivo con la perdita della gara de qua e la sanzione di tre giornate di squalifica del campo di giuoco (C.U. n. 172 del 31.05.2004), P.Q.M. In parziale accoglimento del deferimento proposto, riconosce la responsabilità del calciatore Sossio Aruta e gli commina la sanzione della squalifica per quattro gare effettive. Proscioglie dal deferimento il sig. Andrea Chiappini e la Società S.S. Savoia.
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