COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 Comunicato Ufficiale N° 5 del 16.07.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ARUTA SOSSIO (tesserato S.S. Savoia) E CHIAPPINI ADREA (allenatore S.S. Savoia) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ S.S. SAVOIA PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMI 3 E 4 DEL C.G.S. (nota n. 1979/491pf/EF/en del 15.06.2004).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005
Comunicato Ufficiale N° 5 del 16.07.2004
– pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ARUTA SOSSIO
(tesserato S.S. Savoia) E CHIAPPINI ADREA (allenatore S.S. Savoia) PER VIOLAZIONE
ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ S.S. SAVOIA PER VIOLAZIONE
ART. 2 COMMI 3 E 4 DEL C.G.S. (nota n. 1979/491pf/EF/en del 15.06.2004).
La Commissione Disciplinare,
letto il deferimento, visti gli atti, sentiti nel corso della riunione del 15 luglio 2004 il
rappresentante della Procura federale nonché i deferiti assistiti dal proprio difensore,
osserva
il Procuratore Federale ha deferito dinanzi a questa Commissione il sig. Sossio Aruta, calciatore
tesserato per la S.S. Savoia, il sig. Andrea Chiappini, allenatore tesserato con la S.S. Savoia e la
Società S.S. Savoia per rispondere, i primi due, della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del
C.G.S., “per aver posto in essere comportamenti antiregolamentari …..”, la S.S. Savoia per la
violazione di cui all’art. 2 commi 3 e 4 del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva per i
comportamenti ascrivibili ai propri tesserati.
A sostegno del deferimento, il Procuratore Federale ha posto le risultanze dei documenti ufficiali
relativi alla gara Casertana-Savoia del 30.05.2004, da cui sarebbe risultato che:
· Il calciatore Aruta, prima dell’inizio dell’incontro, durante la fase di riscaldamento
nell’ambito di disordini provocati dall’invasione di campo da parte dei sostenitori del Savoia,
avrebbe “colpito con un violentissimo pugno al collo” un addetto alla sorveglianza della
Casertana provocandone “la caduta a terra”;
· L’allenatore del Savoia, alla fine del primo tempo, nonostante i ripetuti inviti rivoltigli dal
collaboratore dell’Ufficio Indagini e da agenti di P.S. presenti sul posto, avrebbe ritardato
l’ingresso nello spogliatoio e rivolto epiteti ingiuriosi nei confronti dei calciatori della
Casertana.
Il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l’accoglimento del deferimento con
irrogazione della sanzione di cinque giornate di squalifica a carico dell’Aruta, di euro 800,00 di
ammenda a carico del Chiappini e di euro 4.000,00 a carico della Società S.S. Savoia.
Il difensore dei deferiti concludeva con la richiesta di proscioglimento o, in subordine,, in caso di
accoglimento, con l’irrogazione di sanzioni meno afflittive.
Il deferimento è parzialmente fondato.
E’ difatti risultato documentalmente provato, e peraltro sostanzialmente confermato dalle stesse
dichiarazioni rese dai deferiti nel corso della riunione del 15 luglio 2004, che l’Aruta, in un
momento di forte concitazione che precedeva l’incontro, colpiva con un pugno un addetto alla
sorveglianza della Casertana. Risulta provato che detta colluttazione ha riguardato più soggetti –
tifosi, calciatori - e che in quel contesto deve essere necessariamente inserita. Ne discende che il
deferimento nei confronti dell’Aruta deve trovare accoglimento ma che, in ragione del contesto in
cui l’episodio va inserito, congrua risulta essere la sanzione di quattro giornate di squalifica.
Per quanto attiene all’allenatore Chiappini, ritardando l’ingresso negli spogliatoi, avrebbe
“inveito” verso i calciatori avversari. Si tratta di un comportamento ben diverso a quello indicato
nell’atto di deferimento (“rivolgendosi con epiteti ingiuriosi”) che, in ogni caso, non risultando
essere dettagliatamente illustrato, non può essere fondatamente sanzionato.
Per quanto attiene il deferimento della Società, lo stesso non può trovare accoglimento per il
principio del ne bis in idem. E difatti, anche con riferimento al comportamento del proprio
calciatore Aruta, il Savoia era stato già sanzionato dal Giudice Sportivo con la perdita della gara
de qua e la sanzione di tre giornate di squalifica del campo di giuoco (C.U. n. 172 del
31.05.2004),
P.Q.M.
In parziale accoglimento del deferimento proposto, riconosce la responsabilità del calciatore
Sossio Aruta e gli commina la sanzione della squalifica per quattro gare effettive.
Proscioglie dal deferimento il sig. Andrea Chiappini e la Società S.S. Savoia.
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