COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 190 del 24.06.2004 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA PLAY OFF DEL 23/05/2004 TRUENTINA CASTEL DI LAMA – FOLIGNO CALCIO S.R.L.

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 190 del 24.06.2004 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA PLAY OFF DEL 23/05/2004 TRUENTINA CASTEL DI LAMA - FOLIGNO CALCIO S.R.L. Il Giudice Sportivo, - definitivamente deliberando relativamente alla gara di cui in oggetto; - visto il proprio provvedimento di cui al C.U. n° 165 del 24 maggio 2004 con il quale, ai sensi dell'art. 27 comma 2 del CGS, veniva demandato l'Ufficio Indagini della FIGC per ulteriori e necessari approfondimenti relativamente alla gara di cui in epigrafe; - esaminata la relazione dell'Ufficio Indagini della FIGC pervenuta in data 2362004; OSSERVA i documenti ufficiali della gara fanno emergere le gravi responsabilità dei sostenitori del Foligno che, con la loro condotta hanno determinato una situazione di concreto pericolo per l'incolumità pubblica. In particolare, dalla relazione dell'Ufficio Indagini, si evince che diverse decine di sostenitori del Foligno, già palesemente ubriachi, durante il corso del primo tempo, disinteressandosi della partita, avevano pesantemente insultato e minacciato il gestore del Bar situato presso la tribuna scoperta, in quanto non aveva in vendita bevande alcooliche. Durante l'intervallo, circa un centinaio di persone ubriache tentavano di forzare l'uscita del settore loro riservato per raggiungere un Bar esterno. Ciò determinava l'intervento della Forza Pubblica che era costretta ad intervenire per evitare che gli episodi di violenza si verificassero all'esterno dell'impianto sportivo. Negli scontri che ne seguivano i sostenitori del Foligno, dopo aver insultato le Forze dell'Ordine intervenute, passavano alle vie di fatto costringendo i rappresentanti dell'Ordine Pubblico ad una carica per evitare di essere travolti. Nell'occorso alcuni agenti della Polizia di Stato e dei Carabinieri dovevano ricorrere alle cure dei sanitari avendo riportato lesioni giudicate guaribili in 5 gg s.c.. Nel corso dell'operazione le Forze dell'Ordine procedevano all'arresto di alcuni sostenitori. Dal rapporto di un Assistente Arbitrale si evince inoltre che, nel corso del secondo tempo ed in più occasioni, sostenitori del Foligno rivolgevano ad un calciatore di colore della squadra avversaria cori ed espressioni a contenuto razzista. Come si vede dunque fatti di particolare gravità qualificabili esclusivamente come "teppistici" e di cui a titolo di responsabilità oggettiva e chiamata a rispondere la Società. Si può certo condividere quanto sostenuto dal Presidente della Società all'Ufficio Indagini secondo cui le persone che hanno provocato gli incidenti nulla hanno a che fare con i "tifosi folignati". E tuttavia, pur tenendo in considerazione i tentativi effettuati dalla società per evitare incidenti nelle gare esterne, non si può non ribadire che la sanzione non può sottovalutare la gravità dei fatti. Di tale fattivo comportamento da parte della società si terrà comunque conto nella determinazione della sanzione. Ciò anche alla luce dei numerosi precedenti specifici che hanno dato luogo a due provvedimenti di diffida e due di squalifica di campo per complessive 3 giornate; P.Q.M. delibera: di infliggere alla Società Foligno la squalifica del campo di gioco per 3 giornate di gara con obbligo di disputarle in campo neutro ed a porte chiuse, nonchè l'ammenda di E. 2000.
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