COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 191 del 25.06.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. SAVOIA AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. TRE GARE (A PORTE CHIUSE) (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 184 del 14.06.2004 – Campionato Serie D Play Off).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 191 del 25.06.2004
– pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. SAVOIA AVVERSO LA SQUALIFICA DEL
CAMPO DI GIUOCO PER N. TRE GARE (A PORTE CHIUSE) (delibera Giudice
Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 184 del 14.06.2004 – Campionato Serie D Play Off).
La Commissione Disciplinare,
esaminato il reclamo, letti gli atti, ascoltato il rappresentante della reclamante, e ritenuto che:
• i fatti accaduti – e sostanzialmente non contestati nella loro materialità: lancio di pietre, e dei
sanitari divelti dai bagni - risultano di obiettiva gravità ed astrattamente lesivi della pubblica
incolumità;
• la circostanza che i fatti stessi - oltre ad integrare recidiva specifica – siano stati commessi a
pochi giorni di distanza dall’irrogazione della precedente sanzione, ed allorché quest’ultima
era ancora in corso di esecuzione aggrava significativamene la fattispecie in esame;
• l’attenuante invocata dal Savoia con riferimento alla mancata concessione, da parte del
Potenza, di un maggior numero di biglietti, appare d’altra parte, sostanzialmente inconferente
atteso che gli atti di violenza risultano compiuti dai tifosi che ebbero ingresso alla stadio, e
per motivi indipendenti dalla mancata assegnazione del richiamato maggior numero dei
biglietti;
• il comportamento fattivo adottato dalla dirigenza risulta, dunque compatibile con la sanzione
irrogata, e motivo della mancata adozione di sanzione ancora più grave,
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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