Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 325/C del 23 giugno 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ F.C. SPORTING BENEVENTO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE DI NARDO ANTONIO ED AMMENDA 1.250,00 EURO (C.U. N. 311/C DEL 7/6/2004 GARA CROTONE-BENEVENTO DEL 6/6/2004).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 325/C del 23 giugno 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " RECLAMO SOCIETA’ F.C. SPORTING BENEVENTO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE DI NARDO ANTONIO ED AMMENDA 1.250,00 EURO (C.U. N. 311/C DEL 7/6/2004 GARA CROTONE-BENEVENTO DEL 6/6/2004). Avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo della squalifica per due gare effettive del calciatore Di Nardo Antonio e dell’ammenda di 1.250,00 euro - C.U. n. 311/C del 7/6/2004 per la gara Crotone-Benevento del 6/6/2004, la società Sporting Benevento propone reclamo. Con riferimento alla squalifica del proprio tesserato, il ricorso evidenzia come si sia trattato di semplice manata e non di schiaffo o pugno, senza conseguenze fisiche e senza la necessità di interventi sanitari per il calciatore colpito, così come risulta dal rapporto dell’assistente arbitrale. Si sottolinea dunque la sproporzione della sanzione e se ne richiede la riduzione ad una sola giornata. Con riferimento all’ammenda, se ne lamenta l’afflittività, soprattutto avuto riguardo ai ripetuti episodi di intimidazione e violenza operati da addetti della società ospitante e dai propri sostenitori nel corso dell’incontro, atti che hanno visto quest’ultima sanzionata solo con 5.000,00 euro di ammenda. Alla riunione odierna è presente l’avv. Monica Fiorillo in rappresentanza della società Benevento. Nel proprio intervento il legale si rifà alla memoria scritta, sottolineando per un verso come non si sia trattato di violenza da parte del calciatore e dall’altro la incertezza dei parametri di valutazione del Giudice Sportivo per gli incidenti e le relative sanzioni pecuniarie nei confronti delle due società. Si insiste dunque per appropriate riduzioni. Orbene, questa Commissione Disciplinare, esaminato il fatto addebitato e l’esatta dizione usata nel rapporto dall’assistente arbitrale, ritiene perfettamente configurato l’atto di violenza posto in essere da Di Nardo e ritiene pertanto equa la sanzione inflitta. Con riferimento all’ammenda, esaminati ugualmente gli atti ufficiali di gara, ritiene di poter in effetti apprezzare una attenuazione della gravità dei comportamenti posti in essere dai propri sostenitori e tesserati Per questi motivi questa Commissione d e l i b e r a di accogliere parzialmente il reclamo della società F.C. Sporting Benevento S.r.l. confermando la squalifica al calciatore Di Nardo Antonio e riducendo l’ammenda a 750,00 euro. La tassa non va addebitata.
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