• Stagione sportiva: 2003/2004
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 340/C del 21 luglio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E ” C/1 ”
RECLAMO SOCIETA’ A.C. LUMEZZANE S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA
CINQUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE PIOVANI GIAN PIETRO;
SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE STRADA PIETRO
MARCO; SQUALIFICA SEI GARE EFFETTIVE CALCIATORE SELLA
MICHELE; SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE ALLENATORE D’ASTOLI
GIANCARLO ED AMMENDA 3.000,00 EURO (C.U. 324/C DEL 21/6/2004
GARA PLAY OFF LUMEZZANE-CESENA DEL 20/6/2004).
RECLAMO CALCIATORE PESTRIN MANOLO (A.C. CESENA S.P.A.)
AVVERSO SQUALIFICA CINQUE GARE EFFETTIVE (C.U. 324/C DEL
21/6/2004 GARA PLAY-OFF LUMEZZANE-CESENA DEL 20/6/2004).
RECLAMO ALLENATORE CASTORI FABRIZIO (A.C. CESENA S.P.A.)
AVVERSO SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 30 GIUGNO 2007 (C.U. 324/C
DEL 21/6/2004 GARA PLAY-OFF LUMEZZANE-CESENA DEL 20/6/2004).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A
CARICO DI CENTI LUIS FERNANDO, CALCIATORE DELLA SOCIETA’
LUMEZZANE; QUINTAVALLA FRANCESCO, CALCIATORE DELLA
SOCIETA’ LUMEZZANE; BROCCHI NADIR, ALLENATORE IN SECONDA
DELLA SOCIETA’ LUMEZZANE; REA ANGELO, CALCIATORE DELLA
SOCIETA’ CESENA; RANALLI CRISTIAN, CALCIATORE DELLA SOCIETA’
CESENA; VECCHINI GIOVANNI, CALCIATORE DELLA SOCIETA’ CESENA,
DE FEUDIS GIUSEPPE, CALCIATORE DELLA SOCIETA’ CESENA E
DELLE SOCIETA’ A.C. LUMEZZANE S.P.A. E A.C. CESENA S.P.A.-.
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 340/C del 21 luglio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/1 "
RECLAMO SOCIETA’ A.C. LUMEZZANE S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA
CINQUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE PIOVANI GIAN PIETRO;
SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE STRADA PIETRO
MARCO; SQUALIFICA SEI GARE EFFETTIVE CALCIATORE SELLA
MICHELE; SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE ALLENATORE D’ASTOLI
GIANCARLO ED AMMENDA 3.000,00 EURO (C.U. 324/C DEL 21/6/2004
GARA PLAY OFF LUMEZZANE-CESENA DEL 20/6/2004).
RECLAMO CALCIATORE PESTRIN MANOLO (A.C. CESENA S.P.A.)
AVVERSO SQUALIFICA CINQUE GARE EFFETTIVE (C.U. 324/C DEL
21/6/2004 GARA PLAY-OFF LUMEZZANE-CESENA DEL 20/6/2004).
RECLAMO ALLENATORE CASTORI FABRIZIO (A.C. CESENA S.P.A.)
AVVERSO SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 30 GIUGNO 2007 (C.U. 324/C
DEL 21/6/2004 GARA PLAY-OFF LUMEZZANE-CESENA DEL 20/6/2004).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A
CARICO DI CENTI LUIS FERNANDO, CALCIATORE DELLA SOCIETA’
LUMEZZANE; QUINTAVALLA FRANCESCO, CALCIATORE DELLA
SOCIETA’ LUMEZZANE; BROCCHI NADIR, ALLENATORE IN SECONDA
DELLA SOCIETA’ LUMEZZANE; REA ANGELO, CALCIATORE DELLA
SOCIETA’ CESENA; RANALLI CRISTIAN, CALCIATORE DELLA SOCIETA’
CESENA; VECCHINI GIOVANNI, CALCIATORE DELLA SOCIETA’ CESENA,
DE FEUDIS GIUSEPPE, CALCIATORE DELLA SOCIETA’ CESENA E
DELLE SOCIETA’ A.C. LUMEZZANE S.P.A. E A.C. CESENA S.P.A.-.
Sulla base degli atti ufficiali riguardanti la gara Lumezzane – Cesena,
disputata il 20 giugno 2004 nell’ambito della finale play-off del campionato di
serie C, girone A, il Giudice Sportivo deliberava sanzioni a carico delle due
società e di vari tesserati.
I reclami proposti avverso la quasi totalità delle sanzioni non venivano
discussi, come stabilito, alla riunione del 2 luglio 2004, perché alla
Commissione era pervenuto il deferimento, da parte del Procuratore Federale
della F.I.G.C., delle medesime società e di altri tesserati, sempre con
riferimento alla partita sopra indicata.
Alla riunione del 16 luglio 2004, i reclami e i deferimenti venivano riuniti,
per connessione oggettiva, e pertanto alla discussione ha partecipato, nel
rispetto delle competenze stabilite dal C.G.S., il Vice Procuratore Federale,
Avv. Federico Bagattini.
I reclamanti e i soggetti deferiti – rappresentati come in verbale
precisato – hanno ribadito i motivi delle rispettive impugnazioni e le
controdeduzioni alle contestazioni mosse dalla Procura Federale; motivi che
verranno tutti via via riportati nel corso dell’esame delle singole posizioni,
cominciando da quelle per le quali viene posta in discussione la delibera del
Giudice Sportivo.
In via preliminare occorre risolvere la questione concernente gli atti che
questa Commissione Disciplinare può utilizzare al fine del decidere, secondo
le vigenti disposizioni del CGS ed avuto riguardo alle eccezioni sollevate da
parte difesa della A.C. Cesena spa.
In proposito va osservato quanto segue.
In relazione al reclamo avverso il provvedimento sanzionatorio del
G.S., la disposizione che prevede i mezzi di prova ammissibili e le formalità
procedurali utilizzabili quanto ai procedimenti aventi ad oggetto infrazioni
connesse allo svolgimento delle gare è quella di cui all'art. 31 CGS.
Essa esclude tassativamente dal novero delle fonti di prova utilizzabili
da questo Giudice la relazione e gli atti compiuti dal collaboratore dell' Ufficio
Indagini, prevedendo, al co. A 1) del richiamato articolo, che abbiano valore di
prova ai fini in argomento solamente i rapporti dell' arbitro, degli assistenti e
del quarto ufficiale ed i relativi supplementi, ed ammettendo ai commi
seguenti la c.d. prova televisiva solamente "in negativo", ossia per consentire
agli organi di giustizia sportiva di poter accertare e verificare che i richiamati
atti ufficiali indichino quale ammonito, espulso o comunque allontanato
soggetto diverso dall' autore dell' infrazione; ovvero alle parti per dimostrare
che un tesserato non abbia in alcun modo commesso l'infrazione contestata.
Da tanto consegue, conformemente all' indirizzo giurisprudenziale,
peraltro già affermato in altre occasioni da questa Commissione, che i reclami
proposti nell'interesse della A.C. Lumezzane avverso le squalifiche dei
calciatori Piovani, Strada e Sella e dell'allenatore D'Astoli e nell'interesse della
A.C. Cesena avverso le squalifiche del calciatore Pestrin e dell' allenatore
Castori saranno decisi sulla base dei soli atti ufficiali richiamati dall'art. 31 co.
A 1) CGS, con l'eventuale ausilio della c.d. prova televisiva nei limiti "in
negativo" sopra richiamati.
Quanto invece al deferimento della Procura Federale, va osservato
che la disposizione che prevede i mezzi di prova ammissibili e le formalità
procedurali utilizzabili quanto a tale tipologia procedimentale è quella di cui
all' art. 31 co. D) CGS.
Essa prevede che i procedimenti relativi alle infrazioni oggetto di
deferimento da parte degli organi federali si svolgano sulla base degli
elementi contenuti nel deferimento e nelle deduzioni difensive.
Da tanto consegue, conformemente all'indirizzo giurisprudenziale
peraltro già affermato in altra occasione da questa Commissione e non
smentito da difforme decisione sul punto dal Giudice di ultima istanza (vedasi
COM. Uff. 81/C del 5 novembre 2003, deferimento Myrtaj ed altri), che il
deferimento del Procuratore Federale nei confronti dei tesserati della A.C.
Lumezzane Centi, Quintavalla e Brocchi e dei tesserati della A.C. Cesena
Rea, Ranalli, Vecchini e De Feudis sarà deciso sulla base degli atti richiamati
dall'art. 31 co. D) CGS, ossia utilizzando gli atti contenuti nel deferimento e
nelle deduzioni difensive.
In relazione, infine, all' esercizio di eventuali, ulteriori determinazioni da
parte dell'Ufficio Indagini e della Procura Federale, va osservato che nulla è
da trasmettere da parte di questa Commissione ai predetti organi federali,
essendo i medesimi già in possesso degli atti e dei documenti necessari a
tanto.
Prima di entrare nel merito, la Commissione ritiene opportuna una
premessa di carattere generale: il caso in esame è di particolare gravità, per il
numero dei partecipanti,per la violenza della colluttazione tra tesserati, che
hanno inscenato una vera e propria rissa, per le possibili conseguenze
sull’incolumità pubblica, anche in considerazione dell’importanza della gara
per i tesserati e anche per le opposte tifoserie.
Nel merito, MICHELE SELLA (Lumezzane) è stato squalificato per sei
gare effettive «perché esultando a seguito della rete segnata dalla propria
squadra lasciava la propria panchina e passando davanti a quella ospite
rivolgeva ai componenti di questa espressioni offensive, provocando con gli
stessi un vivace alterco dal quale poi derivava sul campo una insistita e
generalizzata colluttazione tra tesserati delle due società, taluni dei quali
riportavano lesioni personali (calc. sost. r. A. e Uff. Ind.)».
La decisione del primo Giudice riposa sul rapporto dell’Arbitro, che
riporta anche la frase ingiuriosa e provocatoria pronunziata dal n. 11 (già
sostituito) della società Lumezzane: “Beccatevi questo, siete delle m… ”.
Il comportamento è stato gravemente scorretto perchè ha avuto un
notevole peso nel successivo parapiglia , ma – in accoglimento dei motivi del
ricorso - va tenuto presente che il calciatore non ha preso parte alla
colluttazione e non gli vengono rimproverati atti di violenza. Pertanto, ritiene la
Commissione che la sanzione debba essere ridotta a quattro giornate.
A sua volta, l’allenatore del Cesena, FABRIZIO CASTORI, è stato
squalificato fino a tutto il 30 giugno 2007 con la seguente motivazione:
«perché durante la gara, intervenendo a seguito di atteggiamento offensivo e
provocatorio assunto da un calciatore locale verso i componenti della
panchina e pur avendo constatato che ne era derivata una diffusa e
generalizzata colluttazione tra i calciatori delle due società, alla medesima
prendeva attivamente parte scagliandosi in particolare nei confronti del
calciatore Sella Michele della società Lumezzane, che colpiva con estrema
violenza al volto con un pugno; inoltre, e nello stesso contesto, egli prendeva
a colpire o cercava di colpire i calciatori locali, segnatamente poi scagliandosi
contro il calciatore Strada Pietro Marco del Lumezzane che era caduto a terra
a seguito di una testata e di un pugno al viso che lo stesso Castori gli aveva
inferto; nel mentre il calciatore suddetto si trovava disteso per terra, il Castori
continuava a sferrargli violenti calci in varie parti del corpo; solo l'intervento
delle forze dell'ordine e di addetti federali consentiva di bloccare il Castori ed
allontanarlo dal luogo dei fatti; sanzione proporzionata alla estrema gravità dei
fatti ed aggravata dalla qualifica rivestita dal tesserato (espulso r.A. e Uff.
Ind.)».
Il Castori, presente alla riunione, chiede, anche tramite l'avv.Grassani,
una sensibile riduzione della sanzione, ritenendo congrua quella di tre mesi di
squalifica, oltre ad una sanzione pecuniaria.
Premessa un’analisi dell’art. 31 C.G.S., l’allenatore eccepisce,
preliminarmente, l’inutilizzabilità del rapporto del Collaboratore dell’Ufficio
Indagini, dal G.S. posto, unitamente al rapporto dell’Abitro, a fondamento
della sua decisione; inoltre, ha chiesto – e come detto ottenuto - di produrre
immagini televisive, ai sensi dell’art. 31, lett. A/a3, per dimostrare che gli può
essere imputata solo la seguente condotta: un colpo alla nuca e uno spintone
con tutto il corpo in danno solo di Pietro Strada, mentre non ha mai colpito il
Sella, né ha infierito su persone finite per terra, né ha tentato di aggredire altri
calciatori. Condotta, questa, sanzionabile, ma tenendo conto della attenuante
della provocazione, riconosciuta dallo stesso G.S., che ha precisato che
l’intervento si è verificato «a seguito di atteggiamento offensivo e provocatorio
assunto da un calciatore locale verso i componenti della panchina»,
all’indirizzo dei quali il Sella, aveva esclamato, dopo la realizzazione della
rete, “beccatevi questo, siete delle m… ”.
Al reclamo l’allenatore del Cesena ha allegato una sua lettera
indirizzata alla squadra avversaria, nella quale esprime pentimento ed offre le
sue scuse per l’accaduto; concetti, del resto ribaditi in udienza.
Premesso che la delibera del G.S. riporta, in pratica, quanto riferisce
l’Arbitro nel suo rapporto, va notato che l’allenatore – che nel corso della
riunione ha ripetuto di sentirsi responsabile di quanto accaduto, anche se a
ciò provocato e anche se non aveva avuto l’intenzione di colpire qualcuno –
afferma che dopo il censurabile (e censurato) comportamento del Sella, si era
allontanato dalla panchina, e dopo aver percorso alcuni metri si era venuto a
trovare nelle vicinanze del calciatore Strada e lo aveva colpito nella parte
posteriore della testa con un braccio; successivamente, “nella convulsa
dinamica degli episodi in atto”, aggredito da un tesserato del Lumezzane, era
caduto a terra; rialzatosi, aveva strattonato ancora il calciatore Strada “con un
vigoroso colpo di spalla e soltanto per l’effetto propulsivo del colpo sferrato
avvicinava, inevitabilmente, il suo capo a quello del giocatore avversario, che
cadeva sul terreno di gioco”. Nel protrarsi dei disordini, era stato ricondotto
sulla sua panchina, non prima di essere stato colpito violentemente da un
calcio al volto da un calciatore della squadra avversaria.
Osserva la Commissione che la visione delle riprese televisive,
ammessa perché invocata a dimostrazione dell’insussistenza di almeno parte
delle condotte, non consente di escludere che, come riferito dall’Arbitro,
l’allenatore abbia aggredito il calciatore Sella, stante le caratteristiche tecniche
del filmato. Dalla prova ammessa dalla Commissione risulta però che il
Castori non ebbe a colpire il calciatore Strada quando questi era già per terra.
Infatti, dalle riprese si vede che il tecnico si dirige verso il n. 4 Strada e lo
colpisce con un pugno alla testa (non limitandosi a tirargli i capelli, come
sostiene a parziale discolpa l’interessato) e lo raggiunge anche con l’altra
mano; successivamente lo colpisce a mani giunte, facendolo cadere per terra.
In una certa misura la condotta dell’allenatore risulta meno grave di
quanto descritto dall’Arbitro anche se lo si può ritenere tra i principali
responsabili della "rissa" e pertanto si stima sanzione più adeguata quella
della squalifica sino al 30 giugno 2006,tenuto anche conto della sua qualifica
di allenatore.
Ha proposto reclamo anche MANOLO PESTRIN, calciatore del
Cesena, squalificato per cinque gare “per avere preso parte a diffusa e
insistita colluttazione tra i calciatori delle due squadre colpendo con
particolare violenza alcuni di questi e calpestandoli mentre si trovavano già
distesi in terra”.
Nel suo rapporto l’Arbitro riferisce che “il n. 8 della società Cesena, sig.
Pestrin Manolo, che andava volontariamente a scalciare e a pestare con
violenza il sig. Strada Pietro Marco che era sempre disteso a terra”.
Ritiene la Commissione che non possa essere accolta la richiesta di
riduzione della sanzione avanzata dall’interessato, perché è certa la
partecipazione del Pestrin alla rissa, così come è certo che ha colpito almeno
un avversario.
Il G.S. ha squalificato per cinque gare effettive GIAN PIETRO
PIOVANI, calciatore del Lumezzane, «per avere preso parte alla insistita e
generalizzata colluttazione tra tesserati delle due società altrove descritta in
questo stesso comunicato ufficiale, in occasione della quale colpiva
violentemente con un pugno l'allenatore della squadra avversaria ed il
calciatore del Cesena Pestrin Manolo che stavano percuotendo un proprio
compagno di squadra (r.A. e Uff. Ind.)».
Nel reclamo si chiede la revoca della sanzione sull’assunto che si
sarebbe trattato di errore di persona, documentabile con il ricorso alla prova
televisiva.
Anche dopo aver dato sfogo alla prova richiesta, ritiene la
Commissione che l’esame delle immagini televisive non consente di
modificare in maniera netta i fatti e solo il comportamento mantenuto
dall’interessato con il Collaboratore dell’Ufficio Indagini consiglia di mitigare la
sanzione, riducendendola a quattro giornate.
La società Lumezzane ha impugnato anche la delibera con la quale il
G.S. le ha comminato l’ammenda di 3.000 euro «perché nel corso del primo
tempo supplementare un numero indefinito di propri tesserati non
completamente identificati davano luogo a forte colluttazione con altri tesserati
della squadra avversaria; in conseguenza di tale generalizzato ed insistito
comportamento alcuni calciatori riportavano anche lesioni personali».
All’esito della discussione ritiene la Commissione che non possa
essere trascurato il fatto che la prima condotta violenta è stata posta in essere
da un tesserato del Cesena e che un calciatore del Lumezzane, Strada, ebbe
a riportare lesioni; e che, inoltre, a parità di sanzioni pecuniarie inflitte dal
G.S., a carico del Cesena (che non ha reclamato l’ammenda di 3.000 euro) vi
è anche la circostanza che i suoi sostenitori hanno danneggiato i servizi
igienici dello stadio.
Come richiesto dalla società, la sanzione viene ridotta e quantificata in
2.500 euro.
Restano da esaminare, ancora nell’ambito dei reclami, le posizioni
estranee alla colluttazione.
GIANCARLO D’ASTOLI, tesserato della S.p.a. Lumezzane, è stato
squalificato per tre gare «per proteste verso l'arbitro durante la gara;
allontanato, lo stesso - al termine dell'incontro - rivolgeva all'arbitro che stava
lasciando lo stadio espressioni offensive e di minaccia (espulso, r. A. e Uff.
Ind.)».
Il Direttore di gara riferisce le proteste e la frase rivoltagli
dall’allenatore: “Era fallo, era fallo”; “Non ti sei accorto cosa ha fatto Castori,
sei vergognoso, sei vergognoso”.
Valutata nel suo complesso, la sanzione è adeguata e non vi sono
ragioni per attenuarla, poiché dopo quello che era successo altro era il
comportamento auspicabile da professionisti del calcio
E’ stata impugnata anche la squalifica per due gare comminata a
PIETRO MARCO STRADA (Lumezzane) per comportamento offensivo verso
l'arbitro, al quale ripeteva per tre volte, al 1’ del secondo tempo
supplementare, “vergognati”.
Nel reclamo si chiede la riduzione della sanzione sull’assunto che dopo
“la violentissima e vile aggressione fisica subita” il calciatore versasse in
condizioni di assoluta alterazione psicofìsica, come del resto certificato dal
Dott. Achille Lazzaroni (come da documento allegato al referto arbitrale).
Ritiene la Commissione che la sanzione deliberata dal G.S. sia
adeguata, perché in linea con quelle comminate da questa Commissione in
simili fattispecie e perchè il tesserato era rimasto in campo e giocava dopo la
colluttazione, la cui responsabilità non può essere ascritta all’Arbitro.
Sempre con riferimento alla gara play-off Lumezzane – Cesena, il
Procuratore Federale ha deferito sette tesserati e le due società per i fatti di
violenza collettiva dei quali si è già detto.
Più precisamente:
- al calciatore REA ANGELO (Cesena) si contesta di essere saltato a
piedi nudi addosso al calciatore Strada, colpendolo violentemente alla testa e
di aver poi colpito il preparatore dei portieri del Lumezzane;
- LUIS FERNANDO CENTI (Lumezzane) è stato deferito per aver
colpito per due volte l’allenatore Castori;
- FRANCESCO QUINTAVALLA (Lumezzane) è stato deferito per aver
colpito alle caviglie il calciatore De Feudis;
- a GIOVANNI VECCHINI, n. 12 del Cesena, si contesta di essersi
avventato con violenza, partendo dalla panchina, contro il giocatore Piovani;
- DE FEUDIS GIUSEPPE, n. 15 del Cesena, è incolpato di aver colpito
con un calcio, in reazione, il calciatore avversario Quintavalla;
- a NADIR BROCCHI, allenatore in seconda del Lumezzane, viene
contestato di aver colpito Rea (che a sua volta restituisce il colpo);
- CRISTIAN RANALLI, n. 16 del Cesena, viene chiamato in causa per
aver scalciato il giocatore Strada mentre era ancora per terra.
Sentite le parti, che hanno rassegnato le conclusioni in verbale
riportate, ritiene la Commissione che tutti i tesserati debbano essere ritenuti
responsabili della violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S., non avendo
efficacia scriminante le ragioni evidenziate nelle memorie difensive.
Come evidenziato in premessa il deferimento della Procura Federale,
va giudicato, ai sensi dell'art, 31 co. D) CGS, sulla base degli elementi
contenuti nel deferimento e nelle deduzioni difensive.
In proposito va osservato che la relazione del collaboratore dell'Ufficio
indagini del 24 giugno 2004, atto ufficiale e di fede privilegiata, fa piena prova
dei fatti di cui all'odierno deferimento.
Dalla stessa si può apprezzare la particolare gravità della condotta
tenuta dal calciatore Angelo REA, a carico del quale è risultato che egli sia
saltato addosso a piedi nudi al calciatore avversario Strada mentre questi si
trovava a terra, colpendolo volontariamente alla testa almeno un paio di volte
ed altresì che abbia colpito il preparatore dei portieri del Lumezzane.
In proposito ritiene la Commissione che l'estrema gravità del fatto,
desumibile dalle modalità particolarmente aggressive della condotta e dalla
circostanza dell'aver profittato il deferito della situazione di minorata difesa del
calciatore che si trovava a terra, giustifichi la sanzione nella misura indicata in
dispositivo.
La partecipazione alla mischia violenta ed il compimento di atti di
violenza fisica determinati avverso tesserati avversari da parte di Luis
Fernando CENTI (che risulta aver colpito il tecnico della squadra avversaria
Castori),. di Francesco QUINTAVALLA (che risulta aver colpito il calciatore
avversario De Feudis) e di Nadir BROCCHI (che risulta aver colpito il
calciatore della squadra avversaria Rea), tesserati della A.C. Lumezzane,
giustifica l'irrogazione nei loro confronti delle sanzioni indicate in dispositivo,
ritenute eque e commisurate alla gravità dei fatti contestati.
Del pari partecipazione alla mischia violenta ed il compimento di atti di
violenza fisica determinati nei confronti di avversari da parte di Giovanni
VECCHINI (che risulta essersi avventato con violenza contro il giocatore
avversario Piovani) e di Giuseppe DE FEUDIS (che risulta aver colpito con un
calcio il giocatore avversario Quintavalla), tesserati della A.C. Cesena,
giustifica l'irrogazione nei loro confronti delle sanzioni indicate in dispositivo,
ritenute eque e commisurate alla gravità dei fatti contestati.
Va invece irrogata la più modesta sanzione indicate in dispositivo nei
confronti del calciatore della A.C. Cesena Cristian RANALLI, risultando a suo
carico solo la partecipazione alla mischia violenta ed un tentativo di colpire un
calciatore avversario.
Per quanto attiene alle due società, vista la motivazione dell’ammenda
inflitta dal Giudice Sportivo e come chiesto anche dal rappresentante della
Procura Federale, non si deve far luogo a sanzione, perché il fatto di violenza
nel suo complesso è stato già sanzionato.
P. Q. M.
La Commissione, riuniti i reclami ed il deferimento di cui alla parte
motiva,
delibera
1) di accogliere parzialmente il reclamo della società A.C. Lumezzane
S.p.a.
- riducendo a quattro gare effettive la squalifica ai calciatori Piovani Gian
Pietro e Sella Michele;
- confermando la squalifica al calciatore Strada Pietro Marco ed
all'allenatore D'Astoli Giancarlo;
- riducendo l'ammenda alla società A.C. Lumezzane S.p.a. a 2.500,00
euro; la tassa non va addebitata.
2) di respingere il reclamo del calciatore Pestrin Manolo (A.C. Cesena
S.p.a.), con addebito della tassa;
3) di accogliere parzialmente il reclamo dell'allenatore Castori Fabrizio,
riducendo la squalifica fino al 30/6/2006; la tassa non va addebitata.
4) di squalificare fino al 31/12/2004 il calciatore Rea Angelo (A.C. Cesena
S.p.a.);
- di squalificare per cinque gare effettive i calciatori Centi Luis Fernando e
Quintavalla Francesco (A.C. Lumezzane S.p.a.);
- di squalificare per quattro gare effettive i calciatori Vecchini Giovanni e
De Feudis Giuseppe (A.C. Cesena S.p.a.) e l'allenatore in seconda
Brocchi Nadir (A. C. Lumezzane S.p.a.);
- di squalificare per tre gare effettive il calciatore Ranalli Cristian (A.C.
Cesena S.p.a.);
- e di non doversi procedere nei confronti delle società Cesena e
Lumezzane perché già sanzionate.
Share the post "Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 340/C del 21 luglio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E ” C/1 ”
RECLAMO SOCIETA’ A.C. LUMEZZANE S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA
CINQUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE PIOVANI GIAN PIETRO;
SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE STRADA PIETRO
MARCO; SQUALIFICA SEI GARE EFFETTIVE CALCIATORE SELLA
MICHELE; SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE ALLENATORE D’ASTOLI
GIANCARLO ED AMMENDA 3.000,00 EURO (C.U. 324/C DEL 21/6/2004
GARA PLAY OFF LUMEZZANE-CESENA DEL 20/6/2004).
RECLAMO CALCIATORE PESTRIN MANOLO (A.C. CESENA S.P.A.)
AVVERSO SQUALIFICA CINQUE GARE EFFETTIVE (C.U. 324/C DEL
21/6/2004 GARA PLAY-OFF LUMEZZANE-CESENA DEL 20/6/2004).
RECLAMO ALLENATORE CASTORI FABRIZIO (A.C. CESENA S.P.A.)
AVVERSO SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 30 GIUGNO 2007 (C.U. 324/C
DEL 21/6/2004 GARA PLAY-OFF LUMEZZANE-CESENA DEL 20/6/2004).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A
CARICO DI CENTI LUIS FERNANDO, CALCIATORE DELLA SOCIETA’
LUMEZZANE; QUINTAVALLA FRANCESCO, CALCIATORE DELLA
SOCIETA’ LUMEZZANE; BROCCHI NADIR, ALLENATORE IN SECONDA
DELLA SOCIETA’ LUMEZZANE; REA ANGELO, CALCIATORE DELLA
SOCIETA’ CESENA; RANALLI CRISTIAN, CALCIATORE DELLA SOCIETA’
CESENA; VECCHINI GIOVANNI, CALCIATORE DELLA SOCIETA’ CESENA,
DE FEUDIS GIUSEPPE, CALCIATORE DELLA SOCIETA’ CESENA E
DELLE SOCIETA’ A.C. LUMEZZANE S.P.A. E A.C. CESENA S.P.A.-."